ART. 19.
                       (Rinnovi contrattuali).
   1.  Ai  fini  di  quanto  disposto  dall'articolo  52  del decreto
legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni, la
spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali
del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed
amministrazioni  dello  Stato ad ordinamento autonomo e della scuola,
e'  determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761
miliardi  ed  in  lire  2.269  miliardi,  ivi  comprese  le  somme da
destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le
iniziative  di  attuazione  del  nuovo  ordinamento del personale, ad
eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad
essere  finanziati  esclusivamente  con le risorse dei fondi unici di
amministrazione   e   in   ogni   caso   con  quelle  destinate  alla
contrattazione integrativa.
   2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici
al  personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
3  febbraio  1993,  n.  29,  per  gli  anni  2000,  2001  e 2002 sono
determinate,  rispettivamente,  in  lire  236  miliardi,  in lire 660
miliardi   ed   in  lire  850  miliardi.  Per  le  finalita'  di  cui
all'articolo  19  della  legge  28  luglio 1999, n. 266, un'ulteriore
somma  di  lire  100  miliardi,  per  ciascuno  dei predetti anni, e'
utilizzata  nell'ambito  dei  procedimenti negoziali per il personale
delle  carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e
delle Forze di polizia.
   3.  Le  somme  di  cui  ai  commi  1  e  2 costituiscono l'importo
complessivo  massimo  di  cui  all'articolo  11, comma 3, lettera h),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
   4.  Per  i  rinnovi  contrattuali del personale dei comparti degli
enti  pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali,
del  Servizio  sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di
ricerca  e  sperimentazione  e  delle  universita',  ivi  compreso il
personale  degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed
alla  corresponsione  dei miglioramenti economici al personale di cui
all'articolo  2,  comma  5,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29,  e  successive  modificazioni, provvedono le amministrazioni di
competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.
   5.  Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri
contributivi  per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive  modificazioni,  e  dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
 
                    Note all'art. 19:
                    -  Il  testo dell'art. 52 del decreto legislativo
          3 febbraio      1993,      n.     29     (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e'
          il seguente:
                    "Art.    52    (Disponibilita'   destinate   alla
          contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e
          verifica).  -  1.  Il  Ministero del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, quantifica, in coerenza con
          i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di
          bilancio  di  cui all'art. 1-bis della Iegge 5 agosto 1978,
          n.  468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
          derivante   dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  con  apposita norma da
          inserire  nella  legge  finanziaria  ai  sensi dell'art. 11
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni   ed  integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono
          determinati  gli  eventuali  oneri  aggiuntivi a carico del
          bilancio  dello  Stato  per  la  contrattazione integrativa
          delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 45, comma
          4.
                    1-bis. Per le altre pubbliche amministrazioni gli
          oneri  derivanti  dalla contrattazione collettiva nazionale
          sono   determinati  a  carico  dei  rispettivi  bilanci  in
          coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.
                    2.  I  contratti  collettivi  sono  corredati  da
          prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
          l'indicazione  della  copertura  complessiva  per  l'intero
          periodo  di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
          clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
          del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
          totale  in  caso  di  accertata  esorbitanza  dai limiti di
          spesa.
                    3.  La  spesa  posta  a carico del bilancio dello
          Stato   e'  iscritta  in  apposito  fondo  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione    economica   in   ragione   dell'ammontare
          complessivo.  In  esito  alla  sottoscrizione  dei  singoli
          contratti   di  comparto,  il  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e della programmazione economica e' autorizzato a
          ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun
          comparto   mediante   assegnazione  diretta  a  favore  dei
          competenti   capitoli   di   bilancio,   anche   di   nuova
          istituzione, per il personale dell'amministrazione statale,
          ovvero    mediante    trasferimento    ai   bilanci   delle
          amministrazioni  autonome  e degli enti in favore dei quali
          sia  previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura
          dei  relativi  oneri.  Per le amministrazioni diverse dalle
          amministrazioni  dello  Stato  e  per gli altri enti cui si
          applica  il  presente decreto legislativo, l'autorizzazione
          di  spesa  relativa  al rinnovo dei contratti collettivi e'
          disposta  nelle  stesse  forme  con cui vengono approvati i
          bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.
                    4.  Le somme provenienti dai trasferimenti di cui
          al  comma  3  devono  trovare  specifica  allocazione nelle
          entrate   dei   bilanci   delle   amministrazioni  ed  enti
          beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di
          spesa  dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in
          entrata  che  in  uscita non possono essere incrementati se
          non con apposita autorizzazione legislativa.
                    5.  Il  controllo  sulla compatibilita' dei costi
          della  contrattazione  collettiva integrativa con i vincoli
          di  bilancio  ai sensi dell'art. 45, comma 4, e' effettuato
          dal  collegio  dei  revisori dei conti ovvero, laddove tale
          organo  non  sia  previsto, dai nuclei di valutazione o dai
          servizi di controllo interno ai sensi dell'art. 20.
                    6.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui al
          titolo  V  del  presente decreto, la Corte dei conti, anche
          nelle  sue  articolazioni  regionali di controllo, verifica
          periodicamente  gli  andamenti della spesa per il personale
          delle  pubbliche  amministrazioni, utilizzando, per ciascun
          comparto,  insiemi  significativi di amministrazioni. A tal
          fine,  la  Corte  dei  conti  puo' avvalersi, oltre che dei
          servizi  di  controllo  interno o nuclei di valutazione, di
          esperti  designati  a  sua  richiesta da amministrazioni ed
          enti pubblici".
                    -  Il  testo  del  comma 4 dell'art. 2 del citato
          decreto legislativo n. 29/1993 e' il seguente:
                    "Art. 2 (Fonti).
                    1 - 3 (Omissis).
                    4.   In   deroga   ai   commi  2  e  3  rimangono
          disciplinati   dai  rispettivi  ordinamenti:  i  magistrati
          ordinari,   amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e
          procuratori  dello  Stato,  il  personale  militare e delle
          Forze  di  polizia  di  Stato,  il personale della carriera
          diplomatica  e  della  carriera prefettizia, quest'ultima a
          partire  dalla qualifica di vice consigliere di prefettura,
          nonche'  i  dipendenti  degli  enti  che  svolgono  la loro
          attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 17 luglio
          1947,  n.  691,  dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287".
                    -  Il  testo  dell'art.  19 della legge 28 luglio
          1999,  n.  266  (Delega  al  Governo  per il riordino delle
          carriere  diplomatica  e  prefettizia, nonche' disposizioni
          per  il  restante  personale  del  Ministero  degli  affari
          esteri,  per  il  personale  militare  del  Ministero della
          difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria
          e   per   il   personale   del  Consiglio  superiore  della
          magistratura) e' il seguente:
                    "Art.  19  (Disposizioni  finali).  - 1. Entro il
          30 aprile  1999  il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica definisce, d'intesa con il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica,  il  quadro  delle
          esigenze  ai  fini  della  perequazione dei trattamenti del
          personale  di  cui  all'art.  24,  commi 5 e 6, del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni e integrazioni.
                    2.     Nel     documento     di    programmazione
          economico-finanziaria   per  gli  esercizi  2000-2002,  nel
          quadro  delle  piu'  generali  compatibilita' della finanza
          pubblica  e  della  complessiva  politica  per il personale
          pubblico,  sono  definiti  gli indirizzi e le modalita' per
          l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
                    3.   La   legge   finanziaria   per  il  triennio
          2000-2002,  in  attuazione degli indirizzi del documento di
          programmazione  economico-finanziaria  ed a norma dell'art.
          11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          e   successive   modificazioni   e   integrazioni,   indica
          l'ammontare  delle  risorse  disponibili per ciascuno degli
          esercizi del triennio considerato.
                    4.  Previa definizione da parte del Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica di
          concerto  con  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
          sentite   le   amministrazioni  interessate,  dei  criteri,
          dell'ammontare   e   delle   decorrenze   degli  emolumenti
          determinati  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e 3 del presente
          articolo,  con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 5,
          della   legge   6 marzo   1992,   n.   216,   si   provvede
          all'attribuzione  dei  predetti emolumenti ai colonnelli ed
          ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi
          ed  alle  qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad
          ordinamento militare e civile.
                    5. I procedimenti negoziali di cui agli artt. 1 e
          10  della  presente  legge,  in relazione agli obiettivi di
          conferma  e rafforzamento della specificita' ed unitarieta'
          di  ruolo  delle  carriere  diplomatica  e  prefettizia ivi
          indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie
          disponibili,  sviluppi  omogenei  e  proporzionati, secondo
          appositi  parametri, in tale sede definiti, rapportati alla
          figura  apicale,  del  trattamento  economico del personale
          delle predette carriere".
                    -  Per  il  testo  del comma 4 dell'art. 19 della
          citata legge n. 266/1999 si veda nota precedente.
                    - Il testo della lettera h) del comma 3 dell'art.
          11  della  legge  5 agosto  1978, n. 468 (Riforma di alcune
          norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
          bilancio) e' il seguente:
                    "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme
          di    delega    o   di   carattere   ordinamentale   ovvero
          organizzatorio.  Essa  contiene esclusivamente norme tese a
          realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                      a - g) (Omissis);
                      h) l'importo  complessivo massimo destinato, in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratri  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;"
                    -  Il  testo  del  comma 5 dell'art. 2 del citato
          decreto legislativo n. 29/1993 e il seguente:
                      "5.  Il  rapporto  di  impiego dei professori e
          ricercatori    universitari    resta   disciplinato   dalle
          disposizioni   rispettivamente  vigenti,  in  attesa  della
          specifica  disciplina  che la regoli in modo organico ed in
          conformita'  ai  princi'pi della autonomia universitaria di
          cui  all'art.  33  della  Costituzione  ed  agli  art.  6 e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto
          dei  principi  di  cui  all'art.  2,  comma  1, della legge
          23 ottobre 1992, n. 421".
                    -  La  legge 8 agosto 1995, n. 335 reca: "Riforma
          del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".
                    - Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
          reca:  "Istituzione  dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della disciplina dei tributi locali".