ART. 21.
         (Riduzione di personale del comparto della scuola).
   1.  Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere
ridotto,  al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1
per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre
1999,  fermi  restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma
1,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai
sensi  dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del
1997,  introdotto  dall'articolo  20,  comma  1,  lettera  b),  della
presente  legge, nonche' quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 40
della  citata  legge  n.  449 del 1997. Tale riduzione e' disposta in
modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree montane,
nelle isole minori o comunque in aree a bassa densita' demografica.
   2.  I  risparmi  derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in
lire  534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare,
per  l'anno  2001,  nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere
dall'anno  2002,  nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare
il  fondo  di  cui  all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
   3.  Le  disposizioni  di cui al presente articolo non si applicano
alla  regione  Valle  d'Aosta e alle province autonome di Trento e di
Bolzano  che  disciplinano  la  materia  nell'ambito delle competenze
derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
 
                    Note all'art. 21:
                    -  Il testo del comma 1 dell'art. 40 della citata
          legge n. 449/1997 e' il seguente:
                    "1.  Il numero dei dipendenti del comparto scuola
          deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per
          cento  rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997,
          ferma  restando  la  dotazione  di  personale  di  sostegno
          necessaria  a coprire la richiesta nazonale di integrazione
          scolastica.  Tale  numero costituisce il limite massimo del
          personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere
          considerati  per i fini della programmazione sono inclusi i
          supplenti   annuali   e   i  supplenti  temporanei  con  la
          esclusione  dei  soggetti  chiamati  a  svolgere  supplenze
          brevi.  La  spesa  per le supplenze brevi non potra' essere
          nell'anno  1998  superiore  a  quella resasi necessaria per
          soddisfare  le  esigenze  dell'anno  1997.  Con decreto del
          Ministro  della  pubblica  istruzione,  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e  con  il  Ministro  per  la funzione pubblica,
          previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
          materia,  da  esprimere  entro  trenta giorni dall'avvenuta
          trasmissione,   si   provvede   alla  determinazione  della
          consistenza   numerica   del   personale   alla   data  del
          31 dicembre  1999.  Con decreti del Ministro della pubblica
          istruzione,  previo  parere  delle Commissioni parlamentari
          competenti  per  materia,  da esprimere entro trenta giorni
          dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le
          modalita'  per  il  raggiungimento delle finalita' predette
          mediante   disposizioni   sugli   organici   funzionali  di
          istituto,  sulla  formazione delle cattedre e delle classi,
          sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata
          assicurando   comunque   il   perseguimento  dell'obiettivo
          tendenziale  della  riduzione  del numero massimo di alunni
          per  classe  con priorita' per le zone svantaggiate, per le
          piccole isole, per le zone di montagna, nonche' per le aree
          metropolitane  a  forte  rischio  di  devianza  minorile  e
          giovanile.  In  attuazione  dei  principi  generali fissati
          dalla   legge   5 febbraio  1992,  n.  104,  e'  assicurata
          l'integrazione  scolastica  degli  alunni  handicappati con
          interventi  adeguati al tipo e alla gravita' dell'handicap,
          compreso il ricorso all'ampia flessibilita' organizzativa e
          funzionale delle classi prevista dall'art. 21, commi 8 e 9,
          della  legge  15 marzo 1997, n. 59, nonche' la possibilita'
          di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di
          sostegno  in  deroga al rapporto docenti-alunni indicato al
          comma  3,  in  presenza  di handicap particolarmente gravi,
          fermo  restando  il  vincolo  di  cui  al primo periodo del
          presente  comma.  Sono abrogati gli artt. 72, 315, comma 3,
          319,  commi  da  1  a  3,  e  443  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione,
          relative  alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
          decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista
          dell'attribuzione    della    personalita'    giuridica   e
          dell'autonomia  di  cui  all'art. 21, commi da 1 a 4, della
          legge  15 marzo  1997, n. 59, e' consentita, altresi', alle
          istituzioni  scolastiche  la  stipulazione  di contratti di
          prestazione  d'opera  con esperti per particolari attivita'
          ed   insegnamenti,   purche'   non  sostitutivi  di  quelli
          curricolari,     per     sperimentazioni    didattiche    e
          ordinamentali,  per l'ampliamento dell'offerta forrnativa e
          per  l'avvio  dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
          Al     fine     di     incrementare     la     preparazione
          tecnico-professionale  dei  giovani,  dopo il conseguimento
          del  diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel
          quadro    del   sistema   formativo   integrato   e   della
          programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e
          le   regioni   concordano   modalita'   di  intese  per  la
          realizzazione,  anche  nelle  istituzioni  scolastiche,  di
          corsi  di  formazione  superiore  non  universitaria, anche
          mediante  la  costituzione  di  forme associative con altri
          soggetti  del  territorio ed utilizzando le risorse messe a
          disposizione  anche  dall'Unione  europea,  dalle  regioni,
          dagli  enti  locali  e  da  altre  istituzioni  pubbliche e
          private".
                    - Per il testo del comma 2-bis dell'art. 39 della
          legge n. 449/1997 si veda in Nota all'art. 20.
                    -  Il testo del comma 3 dell'art. 40 della citata
          legge n. 449/1997 e' il seguente:
                    "3.   La  dotazione  organica  di  insegnanti  di
          sostegno  per  l'integrazione  degli alunni handicappati e'
          fissata  nella  misura  di un insegnante per ogni gruppo di
          centotrentotto  alunni  complessivamente  frequentanti  gli
          istituti  scolastici  statali della provincia, assicurando,
          comunque,   il   graduale  consolidamento,  in  misura  non
          superiore  all'80  per  cento,  della dotazione di posti di
          organico   e   di   fatto  esistenti  nell'anno  scolastico
          1997-1998,  fermo  restando  il  vincolo  di  cui  al primo
          periodo  del  comma  1.  I  criteri  di  ripartizione degli
          insegnanti  di  sostegno  tra i diversi gradi di scuole ed,
          eventualmente,  tra  le  aree  disciplinari dell'istruzione
          secondaria,  nonche'  di  assegnazione  ai singoli istituti
          scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al com-ma 1,
          assicurando  la  continuita'  educativa degli insegnanti di
          sostegno  in  ciascun  grado  di  scuola.  Progetti volti a
          sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi
          ordinarie,  e ad assicurare il successo formativo di alunni
          con  particolari  forme  di  handicap  sono  approvati  dai
          provveditori    agli    studi,    che    possono   disporre
          l'assegnazione  delle  risorse umane necessarie e dei mezzi
          finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili
          didattici  funzionali  allo  sviluppo  delle  potenzialita'
          esistenti  nei medesimi alunni, nonche' per l'aggiornamento
          del   personale.  Le  esperienze  acquisite  sono  messe  a
          disposizione di altre scuole".
                    -  Il testo del comma 7 dell'art. 40 della citata
          legge n. 449/1997 e' il seguente:
                    "7.  I  risparmi  derivanti dall'applicazione del
          comma  1,  con  esclusione  delle  economie derivanti dalla
          riduzione  di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati,
          in  ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in
          lire  1.260  miliardi  a  decorrere  dall'anno  2000,  sono
          destinati,  dall'anno  scolastico 1999-2000, nel limite del
          50  per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno
          1999  ed  in  lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000,
          alla  costituzione  di un apposito fondo da iscrivere nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   della  pubblica
          istruzione,  da  ripartire  con  decreti  del  Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, su
          proposta   del   Ministro  della  pubblica  istruzione,  da
          destinare  all'incremento  dei  fondi  di  istituto  per la
          retribuzione   accessoria  del  personale,  finalizzata  al
          sostegno   delle  attivita'  e  delle  iniziative  connesse
          all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che
          si  rendono disponibili sono ripartite su base provinciale.
          Previa  verifica delle economie derivanti dall'applicazione
          del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere
          dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento
          da  calcolarsi  sulle  economie riscontrate, al netto delle
          somme  da  riassegnare alle singole istituzioni scolastiche
          per  la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo
          comma 5".