ART. 21. (Riduzione di personale del comparto della scuola). 1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del 1997, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della presente legge, nonche' quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 40 della citata legge n. 449 del 1997. Tale riduzione e' disposta in modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densita' demografica. 2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
Note all'art. 21: - Il testo del comma 1 dell'art. 40 della citata legge n. 449/1997 e' il seguente: "1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997, ferma restando la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta nazonale di integrazione scolastica. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potra' essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalita' per il raggiungimento delle finalita' predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorita' per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonche' per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile. In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravita' dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilita' organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' la possibilita' di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono abrogati gli artt. 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista dell'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia di cui all'art. 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' consentita, altresi', alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attivita' ed insegnamenti, purche' non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta forrnativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e le regioni concordano modalita' di intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private". - Per il testo del comma 2-bis dell'art. 39 della legge n. 449/1997 si veda in Nota all'art. 20. - Il testo del comma 3 dell'art. 40 della citata legge n. 449/1997 e' il seguente: "3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati e' fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di centotrentotto alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonche' di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al com-ma 1, assicurando la continuita' educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialita' esistenti nei medesimi alunni, nonche' per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole". - Il testo del comma 7 dell'art. 40 della citata legge n. 449/1997 e' il seguente: "7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attivita' e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5".