ART. 22.
 (Conferma della disciplina relativa alle indennita' ed ai compensi
  rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).
   1.  Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre   1992,   n.   438,   da   ultimo  confermate  e  modificate
dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernenti  le indennita', i compensi, le gratifiche, gli emolumenti
ed  i  rimborsi  spesa  soggetti  ad  incremento  in  relazione  alla
variazione  del  costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel
triennio  2000-2002.  Tali disposizioni si applicano agli emolumenti,
indennita',  compensi  e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni
pubbliche   anche  ad  estranei  per  l'espletamento  di  particolari
incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.
 
                    Note all'art. 22:
                    -   Il   testo   del  comma  5  dell'art.  7  del
          decreto-legge  19 settembre  1992,  n. 384, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  14 novembre  1992,  n.  438
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          19 settembre  1992,  n.  384,  recante  misure  urgenti  in
          materia  di  previdenza,  sanita'  e  di  pubblico impiego,
          nonche'  disposizioni  fiscali),  da  ultimo  confermate  e
          modificate  dall'articolo  1,  commi  66  e 67, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica) e' il seguente:
                    "5.  Tutte le indennita', compensi, gratifiche ed
          emolumenti    di   qualsiasi   genere,   comprensivi,   per
          disposizioni  di legge o atto amministrativo previsto dalla
          legge  o  per  disposizione  contrattuale,  di una quota di
          indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
          1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennita'
          di contingenza prevista per il settore privato o che siano,
          comunque,  rivalutabili  in  relazione  alla variazione del
          costo  della  vita,  sono corrisposti per l'anno 1993 nella
          stessa misura dell'anno 1992".