ART. 24.
                    (Affitti e fitti figurativi).
   1.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, adotta con proprio
decreto, con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare
degli  enti  previdenziali,  anche  nell'ambito delle azioni e misure
elaborate  ed attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge
27  dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente,
almeno  del  3  per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per
cento  per  ciascuno  degli  anni  2001 e 2002, l'ammontare dei metri
quadri  degli  immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato.
   2.   Le   spese   di  manutenzione  degli  immobili  in  uso  alle
amministrazioni  di  cui  al comma 1 devono comunque essere contenute
nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma l.
   3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di
piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione,
anche  avvalendosi  della  collaborazione dell'Osservatorio di cui al
medesimo  comma  1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  i contratti di affitto di locali
attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.
   4.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni
di  cui  al  comma  1 dovranno valutare i costi di uso degli immobili
appartenenti  al  demanio,  o  comunque di proprieta' pubblica ad uso
gratuito,  sulla  base  degli  elementi forniti dall'Osservatorio dei
valori  immobiliari  del  territorio  nazionale  del  Ministero delle
finanze.
   5.  Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di
cui   al  comma  1  verranno  introdotte,  nell'ambito  delle  unita'
previsionali  di  competenza,  le poste corrispondenti al costo d'uso
degli immobili di cui al comma 4.
   6.   Per   l'esercizio  finanziario  2000  il  costo  d'uso  viene
transitoriamente  determinato  in lire 10.000 al metro quadro annuo e
gli  stanziamenti  per  spese  di  funzionamento  non  aventi  natura
obbligatoria  vengono  ridotti per importo corrispondente con decreto
del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, su proposta del Ministro competente.
 
                    Nota all'art. 24:
                    -  Il testo del comma 9 dell'art. 55 della citata
          legge n. 449/1997 e' il seguente:
                      "9.  Il  Presidente del Consiglio dei ministri,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  adotta, con il supporto dell'osservatorio
          sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, misure
          finalizzate  a  ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili
          presi  in  locazione  da  privati  da parte delle pubbliche
          amministrazioni,  di  cui  all'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29.   Le   predette
          amministrazioni  rinegoziano,  entro sei mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, i contratti di
          fitto   locali   attualmente  in  essere  con  privati  con
          l'obiettivo  di  contenere  la  relativa spesa almeno nella
          misura  del  10  per  cento rispetto al canone di locazione
          vigente".