ART. 26.
                    (Acquisto di beni e servizi).
   l.  Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta
del  contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza
specializzate,   selezionate   anche  in  deroga  alla  normativa  di
contabilita'   pubblica,   con  procedure  competitive  tra  primarie
societa'  nazionali  ed  estere,  convenzioni  con le quali l'impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai  prezzi e
condizioni  ivi  previsti,  ordinativi  di fornitura deliberati dalle
amministrazioni  dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione
di  tali  ordinativi  non  sono  sottoposti  al  parere di congruita'
economica.
   2.  Il  parere  del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17,
comma  25,  lettera  c),  della  legge  15 maggio 1997, n. 127 non e'
richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Alle  predette  convenzioni  e  ai  relativi  contratti  stipulati da
amministrazioni  dello  Stato,  in  luogo  dell'articolo  3, comma 1,
lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4
del medesimo articolo 3 della stessa legge.
   3.  Le  amministrazioni  centrali  e  periferiche dello Stato sono
tenute  ad  approvvigionarsi  utilizzando le convenzioni stipulate ai
sensi  del  comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6.
Le  restanti pubbliche amministrazioni hanno facolta' di aderire alle
convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita'
e  di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di
convenzionamento.
   4.  Nell'ambito  di  ciascuna  pubblica amministrazione gli uffici
preposti  al  controllo  di  gestione  ai  sensi  dell'articolo 4 del
decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza
dei  parametri  di  cui  al  comma  3,  richiedendo  eventualmente al
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
il  parere  tecnico  circa  le  caratteristiche  tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei
predetti  uffici  sottopongono  all'organo  di direzione politica una
relazione  riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa,
conseguiti  attraverso  l'attuazione  di quanto previsto dal presente
articolo.  Tali  relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna  amministrazione.  Nella fase di prima applicazione, ove gli
uffici  preposti  al  controllo  di  gestione non siano costituiti, i
compiti  di  verifica  e referto sono svolti dai servizi di controllo
interno.
   5.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra
le  modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i risultati
conseguiti.
 
                    Note all'art. 26:
                    -   Il  testo  della  lettera  c)  del  comma  25
          dell'art.  17  della  legge  15 maggio 1997, n. 127 (Misure
          urgenti  per lo suellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei  procedimenti  di  decisione  e  di  controllo)  e'  il
          seguente:
                    "25.   Il   parere  del  Consiglio  di  Stato  e'
          richiesto in via obbli-gatoria:
                      a) (Omissis);
                      b) (Omissis);
                      c) sugli  schemi  generali  di  contratti-tipo,
          accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri".
                    - Il testo della lettera g) del comma 1 dell'art.
          3  della  legge  14 gennaio  1994,  n.  20 (Disposizioni in
          materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)
          e' il seguente:
                    "1. Il controllo preventivo di legittimita' della
          Corte  dei  conti  si  esercita esclusivamente sui seguenti
          atti non aventi forza di legge:
                      a) (Omissis);
                      b) (Omissis);
                      c) (Omissis);
                      d) (Omissis);
                      e) (Omissis);
                      f) (Omissis);
                      g)   decreti   che  approvano  contratti  delle
          amministrazioni  dello  Stato, escluse le aziende autonome:
          attivi,  di  qualunque  importo;  di appalto d'opera, se di
          importo   superiore   al  valore  in  ECU  stabilito  dalla
          normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di
          aggiudicazione   dei   contratti  stessi,  altri  contratti
          passivi,  se  di  importo superiore ad un decimo del valore
          suindicato;".
                    -  Il  testo del comma 4 dell'art. 3 della citata
          legge n. 20/1994 e' il seguente:
                    "4.  La Corte dei conti svolge, anche in corso di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio  e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
          nonche'  sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi di
          provenienza  comunitaria,  verificando la legittimita' e la
          regolarita'  delle  gestioni,  nonche' il funzionamento dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche  in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
          dei  risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
          stabiliti  dalla  legge,  valutando comparativamente costi,
          modi  e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
          La  Corte definisce annualnente i programmi ed i criteri di
          riferimento del controllo.".
                    - Il testo dell'art. 4 del D.Lgs. 30 luglio 1999,
          n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti
          di  monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e
          dei  risultati  dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59) e' il seguente:
                    "Art. 4 (Controllo di gestione). - 1. Ai fini del
          controllo  di  gestione,  ciascuna amministrazione pubblica
          definisce:
                      a) l'unita'  o  le  unita'  responsabili  della
          progettazione e della gestione del controllo di gestione;
                      b) le  unita'  organizzative  a  livello  delle
          quali   si  intende  misurare  l'efficacia,  efficienza  ed
          economicita' dell'azione amministrativa;
                      c) le   procedure   di   determinazione   degli
          obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
                      d) l'insieme  dei  prodotti  e  delle finalita'
          dell'azione   amministrativa,  con  riferimento  all'intera
          amministrazione o a singole unita' organizzative;
                      e) le  modalita'  di rilevazione e ripartizione
          dei  costi  tra le unita' organizzative e di individuazione
          degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
                      f) gli   indicatori   specifici   per  misurare
          efficacia, efficienza ed economicita';
                      g) la    frequenza    di    rilevazione   delle
          informazioni.
                    2.  Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema
          dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale
          di  cui  all'art.  16,  comma  1,  del  decreto  n.  29. Le
          amministrazioni    medesime   stabiliscono   le   modalita'
          operative  per l'attuazione del controllo di gestione entro
          tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto,
          dandone  comunicazione  alla  Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri.  Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, con
          propria  direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce
          in  maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui
          deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.
                    3.  Nelle  amministrazioni  regionali,  la  legge
          quadro  di  contabilita' contribuisce a delineare l'insieme
          degli    strumenti    operativi   per   le   attivita'   di
          pianificazione e controllo.".