ART. 28.
       (Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attivita'
                       libero-professionale).
   1.  Per  le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di
ricovero  o  di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dell'articolo  15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  502,  e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa
nel  limite  di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento della
tariffa  prevista  per  le  prestazioni  istituzionali  a  carico del
Servizio sanitario nazionale.
   2.  Per  le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di
ricovero  o  di  day  hospital,  di  cui  alla lettera c) del comma 2
dell'articolo  15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  502,  e  successive  modificazioni,  svolte in strutture di altra
azienda  del  Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla
spesa  nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa
prevista  per  le  prestazioni  istituzionali  a  carico del Servizio
sanitario nazionale.
   3. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di
ricovero  o  di  day  hospital,  di  cui  alla lettera c) del comma 2
dell'articolo  15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non
accreditate,  sono  determinate  da  ciascuna azienda d'intesa con il
dirigente   sanitario   interessato   e  sono  a  totale  carico  dei
richiedenti;  all'azienda  e'  dovuta  una  quota della tariffa nella
misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.
   4.  La partecipazione ai proventi delle attivita' professionali di
cui  alla  lettera  d)  del  comma  2  dell'articolo 15-quinquies del
decreto   legislativo   30   dicembre   1992,   n.502,  e  successive
modificazioni,  rese in regime libero-professionale, e' stabilita dai
contratti collettivi nazionali; per quanto concerne le prestazioni di
diagnostica  strumentale  e di laboratorio la partecipazione non puo'
essere   superiore   al   50   per   cento  della  tariffa  praticata
dall'azienda.
   5. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese
quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime
ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformita' ai
criteri  stabiliti dalle regioni e dal contratti collettivi nazionali
di  lavoro  e  sono  a totale carico dei richiedenti. Per le predette
prestazioni  all'azienda  compete  il  rimborso  dei costi diretti ed
indiretti  sostenuti  nonche'  una  quota  della tariffa nella misura
stabilita dai contratti collettivi nazionali.
   6.  I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro stabiliscono i
criteri  per  la  determinazione  dei  proventi  da  corrispondere ai
dirigenti  sanitari  in  relazione  alle  specifiche prestazioni, nel
rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.
   7.  Il  comma  17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  e  l'ultimo  periodo del comma 6 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.
   8. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai  commi  da  1  a  7  sono  destinate  in misura non superiore a 80
miliardi  di  lire  al  fondo  per  l'esclusivita'  del  rapporto dei
dirigenti  del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della
legge  23  dicembre  1998,  n.  448. Il predetto fondo e' integrato a
decorrere    dall'anno    2000    di    lire   70   miliardi   annue;
corrispondentemente  le disponibilita' destinate al finanziamento dei
progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  e successive modificazioni, sono ridotte a decorrere
dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue.
   9.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della sanita' predispone una relazione che attesti
la  situazione  dell'attivita'  libero-professionale dei medici nelle
strutture pubbliche. La relazione e' trasmessa al Parlamento.
   10.  Al fine di potenziare le attivita' previste dall'articolo 72,
comma  1,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448, e' autorizzata
l'ulteriore  spesa  di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001,
di cui 750 per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001.
   11.  Le  disponibilita' destinate al finanziamento dei progetti di
cui  all'articolo  1,  comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  e  successive  modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi
per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
   12.   Per   consentire   il   potenziamento   delle  strutture  di
radioterapia  nell'ambito  dei programmi di edilizia sanitaria di cui
all'articolo  20  della  legge  11  marzo 1988, n. 67, e' autorizzata
l'ulteriore  spesa  di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000,
2001 e 2002.
   13.  Ai  fini  dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50,
comma  1,  lettera  c),  della  legge  23  dicembre  1998, n. 448, le
istituzioni   pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza  (IPAB),  che
risultino  essere  state  inserite nei programmi di intervento per la
realizzazione  di  residenze  sanitarie  assistenziali  per anziani e
disabili   non   autosufficienti   e  siano  gia'  state  ammesse  ai
finanziamenti disposti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, e successive modificazioni, conservano il contributo attribuito a
condizione che:
   a)  le  IPAB  stesse,  ancorche' depubblicizzate, risultino essere
enti senza scopo di lucro;
   b) le opere realizzate con tali finanziamenti siano autorizzate ai
sensi  dell'articolo  8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  502, e successive modificazioni, ed abbiano un vincolo permanente
di destinazione d'uso;
   c) le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non
autosufficienti  realizzate  dalle  IPAB  stesse siano accreditate ai
sensi  dell'articolo  8-quater  del  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
   14.  La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo
72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' elevata al 2,5 per cento.
   15. Le disponibilita' corrispondenti alla quota parte delle minori
spese  di  cui  al  comma  3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre
1998,  n.  448,  previste  dal  comma  15  dello  stesso  articolo 72
relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di
lire per ciascuno dei predetti anni.
   16.  All'articolo  72,  comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: " Con decreto del
Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio   e   della  programmazione  economica,  sono  stabilite  le
modalita'  di  acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di
cui al comma 6 ".
   17.  In  ragione  dell'autofinanziamento del settore sanitario, le
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  si applicano alle
province  autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta
e alla regione Friuli-Venezia Giulia.
 
                    Note all'art. 28:
                    -  Il  testo  delle  lettere  a), b), c) e d) del
          comma  2  del-l'art.  15-quinquies  del  D.Lgs. 30 dicembre
          1992,   n.   502  (Riordino  della  disciplina  in  materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421) e', rispettivamente, il seguente:
                    "2.  Il  rapporto  di  lavoro  esclusivo comporta
          l'esercizio  dell'attivita'  professionale  nelle  seguenti
          tipologie:
                      a) il diritto all'esercizio di attivita' libero
          professionale  individuale,  al  di  fuori  dell'impegno di
          servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate
          dal   direttore   generale  d'intesa  con  il  collegio  di
          direzione;  salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72
          della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
                      b) la   possibilita'   di   partecipazione   ai
          proventi  di attivita' a pagamento svolta in e'quipe, al di
          fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture
          aziendali;
                      c) la   possibilita'   di   partecipazione   ai
          proventi  di  attivita',  richiesta  a pagamento da singoli
          utenti  e  svolta individualmente o in e'quipe, al di fuori
          dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del
          Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria
          non  accreditata,  previa  convenzione  dell'azienda con le
          predette aziende e strutture;
                      d) la   possibilita'   di   partecipazione   ai
          proventi  di attivita' professionali, richieste a pagamento
          da  terzi  all'azienda,  quando le predette attivita' siano
          svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la
          riduzione   dei   tempi   di   attesa,   secondo  programmi
          predisposti  dall'azienda  stessa,  sentite  le e'quipe dei
          servizi  interessati.  Le  modalita'  di  svolgimento delle
          attivita'  di  cui  al  presente  comma  e  i  criteri  per
          l'attribuzione  dei relativi proventi ai dirigenti sanitari
          interessati  nonche'  al  personale  che  presta la propria
          collaborazione  sono  stabiliti  dal  direttore generale in
          conformita'   alle   previsioni  dei  contratti  collettivi
          nazionali di lavoro.".
                    - Si riporta il testo, ora abrogato, del comma 17
          dell'art.  1  della  legge  n.  662/1996  (si  veda in Nota
          all'art. 22):
                    "17.  Per  la fruizione delle prestazioni erogate
          in regime di libera professione intramuraria e la fruizione
          dei  servizi  alberghieri  su  richiesta dell'assistito, il
          cittadino  e' tenuto al pagamento delle spese aggiuntive di
          cui  all'art.  3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.
          724,  nonche'  di  una  quota  pari  al  10 per cento della
          tariffa  a  carico  del  Servizio sanitario nazionale anche
          mediante   l'utilizzo   di   mutualita'   integrativa   e/o
          assicurativa.".
                    -  Il  testo  del comma 6 dell'art. 3 della legge
          23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
          finanza  pubblica);  a seguito della modifica apportata dal
          presente articolo, e' il seguente:
                    "6.  Per  la gestione delle camere a pagamento di
          cui  all'art.  4,  commi  10  e 11, del decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni ed
          integrazioni,   le  unita'  sanitarie  locali,  le  aziende
          ospedaliere  e  gli istituti di ricovero e cura a carattere
          scientifico  provvedono,  oltre  alla contabilita' prevista
          dall'art.  5, comma 5, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni, alla tenuta di
          una  contabilita' separata che deve tenere conto di tutti i
          costi diretti e indiretti, nonche' delle spese alberghiere.
          Tale  contabilita'  non puo' presentare disavanzo, [periodo
          soppresso:  "Il  cittadino  dovra'  comunque pagare solo le
          spese  aggiuntive  e  non  quelle  garantite  dal  Servizio
          sanitario nazionale. ]".
                    -  Il testo del comma 6 dell'art. 72 della citata
          legge n. 448/1998 e' il seguente:
                    "6.   Al  fine  di  promuovere  il  miglioramento
          qualitativo  delle  prestazioni sanitarie, nell'ambito e in
          coerenza  con  le  finalita'  di  cui all'art. 1, comma 12,
          della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662, e in relazione al
          conseguimento  degli obiettivi previsti dal Piano sanitario
          nazionale,  e'  istituito  un  fondo per l'esclusivita' del
          rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato
          per l'esercizio della libera professione intramuraria. Sono
          ammessi  ai  benefici  del  fondo  i  medesimi  dirigenti a
          condizione che abbiano rinunciato alla facolta' di svolgere
          la   libera  professione  extramuraria  e  qualsiasi  altra
          attivita'  sanitaria  resa a titolo non gratuito, secondo i
          criteri  e  le modalita' previsti dal regolamento di cui al
          comma  9  e  comunque  ad eccezione delle attivita' rese in
          nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza.".
                    -  Il  testo  del  comma 34-bis dell'art. 1 della
          citata legge n. 662/1996 e' il seguente:
                    "34-bis.  Per il perseguimento degli obiettivi di
          carattere  prioritario  e di rilievo nazionale indicati nel
          Piano  sanitario  nazionale  le regioni elaborano specifici
          progetti  sulla  scorta  di criteri e parametri fissati dal
          Piano  stesso.  La Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  su proposta del Ministro della sanita', individua
          i  progetti  ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
          tal  fine  vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
          del comma 24. Si applica l'ultimo comma dell'art. 9-bis del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni.".
                    -  Il testo del comma 1 dell'art. 72 della citata
          legge n. 448/1998 e' il seguente:
                    "1.  A1  fine  di  attivare  idonei e sistematici
          strumenti  di controllo dell'effettivo comportamento tenuto
          dagli   erogatori   di   prestazioni  sanitarie  in  ordine
          all'appropriatezza  e  alla  qualita'  dell'assistenza,  e'
          autorizzata la spesa complessiva di lire 948,5 miliardi per
          gli  anni 1999-2001, di cui 189,5 miliardi per l'anno 1999,
          379,5  miliardi per 1'anno 2000 e 379,5 miliardi per 1'anno
          2001.".
                    - Per il testo del comma 34-bis dell'art. 1 della
          legge n. 662/1996 si veda nota precedente.
                    -  Il  testo  dell'art.  20  della legge 11 marzo
          1988,  n.  67  (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale  e  pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1988)
          e' il seguente:
                    "Art.  20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
          programma   pluriennale   di   interventi   in  materia  di
          ristrutturazione  edilizia  e di ammodernamento tecnologico
          del  patrimonio  sanitario  pubblico  e di realizzazione di
          residenze  per  anziani  e soggetti non autosufficienti per
          l'importo   complessivo   di   lire   30.000  miliardi.  Al
          finanziamento   degli   interventi   si  provvede  mediante
          operazioni  di  mutuo che le regioni e le province autonome
          di  Trento  e  Bolzano  sono autorizzate ad effettuare, nel
          limite  del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
          dal  progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con il Ministro della
          sanita'.
                    2.   Il   Ministro   della  sanita',  sentito  il
          Consiglio  sanitario  nazionale ed un nucleo di valutazione
          costituito  da  tecnici  di  economia sanitaria, edilizia e
          tecnologia  ospedaliera  e di funzioni medico-sanitarie, da
          istituire  con proprio decreto, definisce con altro proprio
          decreto,  entro  tre  mesi  dalla data di entrata in vigore
          della   presente   legge,   i   criteri   generali  per  la
          programmazione   degli   interventi   che   debbono  essere
          finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:
                      a) riequilibrio  territoriale  delle strutture,
          al  fine  di  garantire una idonea capacita' di posti letto
          anche  in  quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture
          non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
                      b) sostituzione  del  20  per  cento  dei posti
          letto a piu' elevato degrado strutturale;
                      c) ristrutturazione  del 30 per cento dei posti
          letto  che  presentano  carenze  strutturali  e  funzionali
          suscettibili  di  integrale recupero con adeguate misure di
          riadattamento;
                      d) conservazione  in efficienza del restante 50
          per cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
          sufficiente;
                      e) completamento   della   rete   dei   presidi
          poliambulatoriali  extraospedalieri  ed  ospedalieri diurni
          con  contemporaneo  intervento  su  quelli  ubicati in sede
          ospedaliera  secondo  le specificazioni di cui alle lettere
          a), b), c);
                      f) realizione  di  140.000  posti  in strutture
          residenziali,  per anziani che non possono essere assistiti
          a  domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
          richiedono   trattamenti   continui.   Tali  strutture,  di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i  servizi
          sanitari  e  sociali  di  distretto  e  con  istituzioni di
          ricovero  e  cura in grado di provvedere al riequilibrio di
          condizioni  deteriorate.  Dette  strutture,  sulla  base di
          standards   dimensionali,  possono  essere  ricavate  anche
          presso  aree  e  spazi  resi disponibili dalla riduzione di
          posti-letto ospedalieri;
                      g) adeguamento  alle  norme  di sicurezza degli
          impianti delle strutture sanitarie;
                      h) potenziamento  delle strutture preposte alla
          prevenzione  con  particolare  riferimento ai laboratori di
          igiene   e   profilassi   e   ai   presidi  multizonali  di
          prevenzione,  agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
                      i) conservazione   all'uso  pubblico  dei  beni
          dismessi,  il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione
          o provincia autonoma con propria determinazione.
                    3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia    per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'    nell'ambito    dell'edilizia   universitaria
          ospedaliera  e  da altre pubbliche amministrazioni, anche a
          valere  sulle  risorse del Fondo investimenti e occupazione
          (FIO).
                    4.  Le regioni e le province autonome di Trento e
          Bolzano    predispongono,    entro   quattro   mesi   dalla
          pubblicazione  del  decreto di cui al comma 3, il programma
          degli  interventi  di  cui chiedono il finanziamento con la
          specificazione  dei  progetti da realizzare. Sulla base dei
          programmi   regionali  o  provinciali,  il  Ministro  della
          sanita'   predispone   il  programma  nazionale  che  viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE.
                    5.  Entro  sessanta  giorni dal termine di cui al
          comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni
          e  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano possono
          contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla
          scadenza  dei  termini di cui al comma 4 il CIPE approva il
          programma  nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per il
          triennio  1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui
          resta  determinato  in  lire 10.000 miliardi, in ragione di
          lire  3.000  miliardi per 1'anno 1988 e lire 3.500 miliardi
          per  ciascuno  degli  anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
          province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano presentano in
          successione  temporale i progetti suscettibili di immediata
          realizzazione.  I  progetti  sono  sottoposti  al vaglio di
          conformita'   del   Ministero  della  sanita',  per  quanto
          concerne  gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
          programma   nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE  che
          decide,   sentito   il   Nucleo   di  valutazione  per  gli
          investimenti pubblici.
                    5-bis.   Dalla   data  del  30 novembre  1993,  i
          progetti  attuativi del programma di cui al comma 5, con la
          sola  esclusione  di  quelli  gia'  approvati dal CIPE e di
          quelli  gia'  esaminati  con  esito  positivo dal Nucleo di
          valutazione  per  gli  investimenti  pubblici alla data del
          30 giugno   1993,   per   i  quali  il  CIPE  autorizza  il
          finanziamento,  e  di  quelli  presentati dagli enti di cui
          all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
          sono  approvati  dai  competenti  organi regionali, i quali
          accertano  che  la  progettazione  esecutiva,  ivi compresa
          quella  delle  Universita'  degli  studi  con policlinici a
          gestione  diretta nonche' degli istituti di ricovero e cura
          a  carattere  scientifico  di loro competenza territoriale,
          sia  completa  di  tutti  gli  elaborati  tecnici  idonei a
          definire  nella  sua  completezza  tutti  gli elementi ed i
          particolari    costruttivi   necessari   per   l'esecuzione
          dell'opera;  essi  accertano  altresi'  la  conformita' dei
          progetti esecutivi agli studi di fattibilita' approvati dal
          Ministero  della  sanita'.  Inoltre,  al  fine  di  evitare
          sovrapposizioni   di   interventi,   i   competenti  organi
          regionali    verificano    la    coerenza   con   l'attuale
          programmazione  sanitaria. Le regioni, le province autonome
          e  gli  enti  di  cui  all'art.  4,  comma  15, della legge
          30 dicembre   1991,   n.   412,   presentano  al  CIPE,  in
          successione  temporale,  istanza  per  il finanziamento dei
          progetti,  corredata  dai provvedimenti della loro avvenuta
          approvazione,  da  un programma temporale di realizzazione,
          dalla  dichiarazione  che  essi  sono  redatti nel rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili  e  sulla capacita' di offerta necessaria e che
          sono  dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
          funzionali dello stesso.
                    6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
          carico  del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
          di  previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
          330  miliardi  per  1'anno  1989 e di lire 715 miliardi per
          1'anno 1990.
                    7.  Il  limite  di eta' per l'accesso ai concorsi
          banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
          personale  laureato  che  partecipi  a  concorsi  del ruolo
          sanitario,  a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni a
          decorrere dal 1o gennaio 1988.".
                    -  Il  testo  degli  artt.  8-ter  e 8-quater del
          citato D.Lgs. n. 502/1992 e', rispettivamente, il seguente:
                    "Art. 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di
          strutture   e   all'esercizio   di  attivita'  sanitarie  e
          socio-sanitarie).  -  1.  La  realizzazione  di strutture e
          l'esercizio  di  attivita' sanitarie e socio-sanitarie sono
          subordinate   ad  autorizzazione.  Tali  autorizzazioni  si
          applicano    alla    costruzione    di   nuove   strutture,
          all'adattamento  di  strutture  gia'  esistenti e alla loro
          diversa     utilizzazione,     all'ampliamento    o    alla
          trasformazione  nonche'  al  trasferimento in altra sede di
          strutture  gia'  autorizzate, con riferimento alle seguenti
          tipologie:
                      a) strutture  che erogano prestazioni in regime
          di  ricovero  ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per
          acuti;
                      b) strutture   che   erogano   prestazioni   di
          assistenza   specialistica  in  regime  ambulatoriale,  ivi
          comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e
          di laboratorio;
                      c) strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie che
          erogano   prestazioni   in  regime  residenziale,  a  ciclo
          continuativo o diurno.
                    2.  L'autorizzazione  all'esercizio  di attivita'
          sanitarie   e',   altresi',   richiesta   per   gli   studi
          odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove
          attrezzati    per    erogare   prestazioni   di   chirurgia
          ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
          di particolare complessita' o che comportino un rischio per
          la  sicurezza  del paziente, individuati ai sensi del comma
          4,  nonche'  per  le  strutture  esclusivamente dedicate ad
          attivita'  diagnostiche,  svolte anche a favore di soggetti
          terzi.
                    3.  Per la realizzazione di strutture sanitarie e
          socio-sanitarie  il comune acquisisce, nell'esercizio delle
          proprie   competenze   in   materia   di  autorizzazioni  e
          concessioni  di  cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
          1993,  n.  398,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 dicembre  1993,  n.  493  e  successive modificazioni, la
          verifica  di  compatibilita'  del  progetto  da parte della
          regione.   Tale  verifica  e'  effettuata  in  rapporto  al
          fabbisogno  complessivo  e alla localizzazione territoriale
          delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine
          di   meglio   garantire   l'accessibilita'   ai  servizi  e
          valorizzare  le  aree  di insediamento prioritario di nuove
          strutture.
                    4.   L'esercizio   delle  attivita'  sanitarie  e
          socio-sanitarie  da  parte di strutture pubbliche e private
          presuppone  il  possesso dei requisiti minimi, strutturali,
          tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo
          e  coordinamento  ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59, sulla base dei princi'pi e criteri direttivi
          previsti  dall'art.  8,  comma  4, del presente decreto. In
          sede  di  modificazione  del  medesimo  atto di indirizzo e
          coordinamento   si  individuano  gli  studi  odontoiatrici,
          medici  e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2,
          nonche' i relativi requisiti minimi.
                    5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  che  modifica  il  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni, le regioni determinano:
                      a) le  modalita' e i termini per la richiesta e
          l'eventuale     rilascio    della    autorizzazione    alla
          realizzazione   di   strutture   e   della   autorizzazione
          all'esercizio  di  attivita'  sanitaria  e socio-sanitaria,
          prevedendo  la  possibilita'  del  riesame dell'istanza, in
          caso  di  esito  negativo  o di prescrizioni contestate dal
          soggetto richiedente;
                      b) gli    ambiti   territoriali   in   cui   si
          riscontrano carenze di strutture o di capacita' produttiva,
          definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti
          eventualmente interessati.".
                    "Art.  8-quater (Accreditamento istituzionale). -
          1.   L'accreditamento  istituzionale  e'  rilasciato  dalla
          regione  alle  strutture autorizzate, pubbliche o private e
          ai    professionisti    che    ne    facciano    richiesta,
          subordinatamente   alla   loro   rispondenza  ai  requisiti
          ulteriori   di   qualificazione,  alla  loro  funzionalita'
          rispetto  agli indirizzi di programmazione regionale e alla
          verifica  positiva  dell'attivita'  svolta  e dei risultati
          raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica
          della  funzionalita' rispetto alla programmazione nazionale
          e   regionale,   la  regione  definisce  il  fabbisogno  di
          assistenza  secondo  le  funzioni sanitarie individuate dal
          Piano   sanitario   regionale   per   garantire  i  livelli
          essenziali  e uniformi di assistenza, nonche' gli eventuali
          livelli   integrativi   locali   e   le  esigenze  connesse
          all'assistenza   integrativa  di  cui  all'articolo  9.  La
          regione   provvede   al   rilascio  dell'accreditamento  ai
          professionisti,  nonche'  a tutte le strutture pubbliche ed
          equiparate  che  soddisfano  le  condizioni di cui al primo
          periodo  del  presente  comma,  alle  strutture private non
          lucrative  di  cui  all'art.  1, comma 18, e alle strutture
          private lucrative.
                    2.   La  qualita'  di  soggetto  accreditato  non
          costituisce  vincolo per le aziende e gli enti del servizio
          sanitario  nazionale a corrispondere la remunerazione delle
          prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
          di   cui   all'art.   8-quinquies.  I  requisiti  ulteriori
          costituiscono  presupposto  per  l'accreditamento e vincolo
          per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
          di   attivita'  delle  strutture  accreditate,  cosi'  come
          definiti dall'art. 8-quinquies.
                    3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato,
          ai  sensi  dell'art.  8  della  legge 15 marzo 1997, n. 59,
          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto, che modifica il decreto legislativo
          30 dicembre   1992,  n.  502  e  successive  modificazioni,
          sentiti  l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari regionali, il
          Consiglio    superiore   di   sanita',   e,   limitatamente
          all'accreditamento   dei   professionisti,  la  Federazione
          nazionale   dell'ordine   dei   medici  chirurghi  e  degli
          odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per:
                      a) la  definizione  dei requisiti ulteriori per
          l'esercizio   delle   attivita'  sanitarie  per  conto  del
          Servizio  sanitario  nazionale  da  parte  delle  strutture
          sanitarie   e   dei  professionisti,  nonche'  la  verifica
          periodica di tali attivita';
                      b) la   valutazione   della  rispondenza  delle
          strutture   al   fabbisogno   e  alla  funzionalita'  della
          programmazione  regionale,  inclusa  la  determinazione dei
          limiti entro i quali sia possibile accreditare quantita' di
          prestazioni  in eccesso rispetto al fabbisogno programmato,
          in  modo  da  assicurare  un'efficace  competizione  tra le
          strutture accreditate;
                      c) le     procedure    e    i    termini    per
          l'accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta,
          ivi compresa la possibilita' di un riesame dell'istanza, in
          caso  di  esito  negativo  e di prescrizioni contestate dal
          soggetto  richiedente  nonche'  la  verifica  periodica dei
          requisiti  ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di
          verifica negativa.
                    4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato
          nel rispetto dei seguenti criteri e princi'pi direttivi:
                      a) garantire   l'eguaglianza   fra   tutte   le
          strutture  relativamente  ai  requisiti ulteriori richiesti
          per  il  rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica
          periodica;
                      b) garantire  il  rispetto  delle condizioni di
          incompatibilita'   previste  dalla  vigente  normativa  nel
          rapporto  di  lavoro con il personale comunque impegnato in
          tutte le strutture;
                      c) assicurare    che    tutte    le   strutture
          accreditate    garantiscano    dotazioni    strumentali   e
          tecnologiche   appropriate   per   quantita',   qualita'  e
          funzionalita'    in   relazione   alla   ti'pologia   delle
          prestazioni erogabili e alle necessita' assistenziali degli
          utilizzatori dei servizi;
                      d) garantire che tutte le strutture accreditate
          assicurino  adeguate  condizioni di organizzazione interna,
          con  specifico  riferimento  alla  dotazione quantitativa e
          alla    qualificazione    professionale    del    personale
          effettivamente impiegato;
                      e) prevedere  la partecipazione della struttura
          a programmi di accreditamento professionale tra pari;
                      f) prevedere  la partecipazione degli operatori
          a  programmi  di  valutazione  sistematica  e  continuativa
          dell'appropriatezza  delle prestazioni erogate e della loro
          qualita', interni alla struttura e interaziendali;
                      g) prevedere   l'accettazione  del  sistema  di
          controlli  esterni  sulla  appropriatezza  e sulla qualita'
          delle  prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi
          dell'articolo 8-octies;
                      h) prevedere   forme   di   partecipazione  dei
          cittadini  e  degli  utilizzatori dei servizi alla verifica
          dell'attivita'  svolta  e  alla  formulazione  di  proposte
          rispetto  all'accessibilita'  dei  servizi offerti, nonche'
          l'adozione  e  l'utilizzazione  sistematica della carta dei
          servizi  per  la  comunicazione con i cittadini, inclusa la
          diffusione  degli esiti dei programmi di valutazione di cui
          alle lettere e) ed f);
                      i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi
          sanitari  direttamente connessi all'assistenza al paziente,
          prevedendola  esclusivamente  verso soggetti accreditati in
          applicazione  dei  medesimi  criteri  o di criteri comunque
          equivalenti  a  quelli  adottati per i servizi interni alla
          struttura,  secondo  quanto  previsto  dal medesimo atto di
          indirizzo e coordinamento;
                      l)   indicare   i   requisiti   specifici   per
          l'accreditamento  di  funzioni di particolare rilevanza, in
          relazione  alla  complessita'  organizzativa  e  funzionale
          della  struttura,  alla  competenza  e  alla esperienza del
          personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie
          o  in  relazione  all'attuazione degli obiettivi prioritari
          definiti dalla programmazione nazionale;
                      m) definire  criteri  per  la  selezione  degli
          indicatori   relativi   all'attivita'   svolta  e  ai  suoi
          risultati   finali   dalle   strutture   e  dalle  funzioni
          accreditate,    in    base   alle   evidenze   scientifiche
          disponibili;
                      n) definire   i   termini  per  l'adozione  dei
          provvedimenti   attuativi  regionali  e  per  l'adeguamento
          organizzativo delle strutture gia' autorizzate;
                      o) indicare  i  requisiti  per l'accreditamento
          istituzionale  dei  professionisti, anche in relazione alla
          specifica  esperienza  professionale  maturata e ai crediti
          formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione
          continua di cui all'art. 16-ter;
                      p) individuare  l'organizzazione dipartimentale
          minima e le unita' operative e le altre strutture complesse
          delle  aziende  di  cui  agli  artt.  3  e  4, in base alla
          consistenza    delle    risorse   umane,   tecnologiche   e
          finanziarie,  al  grado  di  autonomia  finanziaria  e alla
          complessita' dell'organizzazione interna;
                      q) prevedere l'estensione delle norme di cui al
          presente  comma  alle  attivita'  e  alle  strutture  socio
          sanitarie, ove compatibili.
                    5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  dell'atto  di  indirizzo  e coordinamento di cui al
          comma  3, le regioni definiscono. in conformita' ai criteri
          generali   uniformi   ivi   previsti,   i   requisiti   per
          l'accreditamento,  nonche'  il  procedimento  per  la  loro
          verifica,  prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento
          dei  professionisti, adeguate forme di partecipazione degli
          Ordini e dei Collegi professionali interessati.
                    6.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata
          in  vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
          comma  3,  le regioni avviano il processo di accreditamento
          delle   strutture   temporaneamente  accreditate  ai  sensi
          dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
          e delle altre gia' operanti.
                    7.  Nel  caso  di  richiesta di accreditamento da
          parte  di  nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita'
          in  strutture  preesistenti,  l'accreditamento  puo' essere
          concesso,  in via provvisoria, per il tempo necessario alla
          verifica  del  volume  di attivita' svolto e della qualita'
          dei  suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta
          la      sospensione      automatica     dell'accreditamento
          temporaneamente concesso.
                    8.   In  presenza  di  una  capacita'  produttiva
          superiore  al  fabbisogno determinato in base ai criteri di
          cui  al  comma  3,  lettera  b),  le  regioni  e  le unita'
          sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui
          all'art.  8-quinquies,  sono  tenute  a  porre a carico del
          Servizio   sanitario   nazionale  un  volume  di  attivita'
          comunque  non  superiore  a quello previsto dagli indirizzi
          della  programmazione  nazionale. In caso di superamento di
          tale  limite,  e  in  assenza  di  uno specifico e adeguato
          intervento  integrativo  ai sensi dell'art. 13, si procede,
          con  le  modalita'  di  cui all'art. 28, commi 9 e seguenti
          della   legge   23 dicembre   1998,  n.  448,  alla  revoca
          dell'accreditamento  della capacita' produttiva in eccesso,
          in  misura  proporzionale  al  concorso  a tale superamento
          apportato  dalle  strutture  pubbliche ed equiparate, dalle
          strutture  private  non lucrative e dalle strutture private
          lucrative.".
                    -  Il testo del comma 3 dell'art. 72 della citata
          legge n. 448/1998 e' il seguente:
                    "3.  In  attuazione  di quanto disposto dall'art.
          32,  comma  9,  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, le
          regioni  e le province autonome, a decorrere dal 1999 e per
          gli anni 2000 e 2001, assicurano l'effettiva vigilanza e il
          controllo  sull'uso  corretto  ed efficace delle risorse in
          modo    da   realizzare   una   riduzione   dell'assistenza
          ospedaliera  erogata in regime di ricovero ordinario, anche
          attraverso  il  potenziamento  di  forme  alternative  alla
          degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore all'1
          per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine
          registrata nell'anno precedente.".
                    - Il testo del comma 15 dell'art. 72 della citata
          legge  n.  448/1998,  a seguito dell'integrazione apportata
          dal presente articolo, e' il seguente:
                    "15.  Al  fondo  di  cui  al comma 6 affluiscono,
          nella  misura di lire 188 miliardi per 1'anno 1999, di lire
          376  miliardi  per  1'anno  2000 e di lire 470 miliardi per
          1'anno  2001,  le  disponibilita' corrispondenti alla quota
          parte  delle minori spese di cui al comma 3, oltre a quanto
          disposto  dal  comma  12.  I  criteri  per l'utilizzo delle
          risorse  del  fondo sono individuati con uno specifico atto
          di  indirizzo  all'Agenzia  per la rappresentanza negoziale
          delle   pubbliche  amministrazioni  (ARAN),  da  parte  del
          competente   comitato   di  settore,  per  il  rinnovo  del
          contratto  collettivo  nazionale  di lavoro della dirigenza
          del  Servizio sanitario nazionale da emanare entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge.  Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
          con   il   ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  sono  stabilite le modalita' di
          acquisizione  delle risorse da far affluire al fondo di cui
          al comma 6".