ART. 29.
    (Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica).
   1. Entro il 30 giugno 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione
all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie
provvedono,  secondo  criteri e modalita' di ripartizione che tengano
conto  di principi di equita' distributiva, stabiliti con decreto del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di  concerto  con  il  Ministro  della  sanita'  e  con  il  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, a versare a favore
del  Servizio  sanitario  nazionale  un  acconto  sulla quota di loro
spettanza  del  contributo  di  cui  all'articolo 36, comma 16, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e
1999.  In  ogni  caso,  i  grossisti  sono  tenuti  al versamento del
contributo  soltanto  per  le  vendite effettuate alle farmacie delle
regioni  che  hanno  determinato  il  superamento del limite di spesa
farmaceutica.  Per  le  farmacie  si tiene conto dell'incidenza della
spesa  di  ciascuna  regione  sul  superamento  del  limite  di spesa
nazionale.
   2.   L'acconto   di  cui  al  comma  1  e'  determinato  detraendo
all'ammontare totale del contributo dovuto l'importo equivalente alla
quota  di  aumento  dell'IVA  dal  4  per  cento  al 10 per cento non
rifinanziata  dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Con decreto
del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  entro  il 31 ottobre 2000, e' stabilito il termine per il
versamento  del  saldo  da  effettuare  comunque entro il 31 dicembre
2000.  Per  i  grossisti  l'acconto  previsto  dal  primo periodo del
presente  comma e', in ogni caso, corrisposto in non meno di tre rate
annuali  stabilite  con  il  decreto  di  cui al comma 1. Entro il 30
settembre  2000  il  Ministro  della  sanita' riferisce al Parlamento
sull'effettiva   rispondenza   dei   dati  di  mercato  alle  vigenti
disposizioni  sui margini riconosciuti alle tre categorie interessate
sui  prezzi  di vendita dei medicinali erogati con onere a carico del
Servizio  sanitario  nazionale,  fornendo elementi e proposte per una
revisione  di tali margini e l'eventuale adozione di correlate misure
finalizzate  al  rispetto degli stessi e ad assicurare, ove possibile
ulteriori contenimenti della spesa farmaceutica a carico del Servizio
sanitario nazionale.
   3.  Per  l'anno  2000,  l'onere  a  carico  del Servizio sanitario
nazionale  per  l'assistenza  farmaceutica previsto dall'articolo 36,
comma  15,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' rideterminato in
lire  12.650 miliardi. L'onere predetto puo' registrare un incremento
non  superiore  al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle
occorrenze  finanziarie  delle  regioni nei limiti degli stanziamenti
complessivi previsti per il medesimo anno.
   4.  Fermo  restando,  per  le  specialita'  medicinali  a  base di
principi  attivi per i quali e' scaduta la tutela brevettuale, quanto
previsto  dal  comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997,
n.  449,  a decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialita'
medicinali  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale e' ridotto
del  5  per  cento  rispetto  al  prezzo  calcolato secondo i criteri
stabiliti dal CIPE.
   5. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 4:
   a)  le  specialita'  medicinali  coperte  in Italia da brevetto di
principio attivo;
   b)  le  specialita'  medicinali  coperte  in Italia da brevetto di
formulazione o di modalita' di rilascio o di somministrazione purche'
ottenuto con la procedura del brevetto europeo;
   c)  le  specialita'  medicinali  coperte  in Italia da brevetto di
indicazione terapeutica purche' giudicato dalla Commissione unica del
farmaco (CUF) rilevante sotto il profilo terapeutico;
   d)  le  specialita' medicinali di origine biologica o ottenute con
processi biotecnologici.
   6.  Restono  comunque  esclusi delle riduzione i medicinali di cui
all'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
sostituito  dall'articolo  1,  comma  3,  del decreto-legge 20 giugno
1996,  n.  323,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425.
   7.  In  deroga  a  quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 26
febbraio  1998,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 89 del 17
aprile  1998,  per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la
procedura  nazionale,  qualora nell'ambito della medesima specialita'
siano  presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione
in   commercio   sono   state   ottenute   con   procedura  di  mutuo
riconoscimento,  si applica, ai fini della determinazione del prezzo,
la  procedura  negoziale  di  cui  al comma 10 dell'articolo 36 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
   8. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
l'espressione  "  medicinali  gia'  classificati  tra  i  farmaci non
rimborsabili  e  successivamente  ammessi  per  la  prima  volta alla
rimborsabilita'   "   deve   intendersi   riferita   al   regime   di
rimborsabilita'  introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
   9.   Le   disposizioni  sulla  contrattazione  dei  prezzi  recate
dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gia'
estese in via sperimentale alle specialita' medicinali autorizzate in
Italia  secondo  il  sistema  del  mutuo  riconoscimento dal comma 10
dell'articolo  36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad
applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000.
   10.  Il  Ministero  della  sanita'  trasmette, entro il 30 gennaio
2001,  alle  competenti  Commissioni  parlamentari, una relazione sui
risultati  della  sperimentazione  del  regime  di contrattazione dei
prezzi   dei   farmaci  di  mutuo  riconoscimento,  per  il  triennio
1998-2000.
   11.  Per  i  medicinali  oggetto di procedura negoziale secondo la
deliberazione  CIPE  del  30  gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997, puo' essere prevista, sul prezzo
ex  fabbrica,  l'applicazione  di  sconti  a  favore  delle strutture
pubbliche o, comunque, accreditate.
   12.  Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio
1991,  n.  178, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h),
del  decreto  legislativo  18  febbraio  1997, n. 44, e' aggiunto, in
fine,   il  seguente  periodo:  "  Qualora  il  ritardo  della  prima
commercializzazione  ecceda  i dodici mesi il Ministero della sanita'
sospende l'autorizzazione concessa ".
   13.  Dopo  il  comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178, e' aggiunto il seguente:
   " 2- bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata
dal  Ministero  della  sanita'  ai  sensi dei commi 1 e 2 e' disposta
previo  pagamento,  da parte dell'impresa interessata, di una tariffa
pari   al   30   per   cento   di  quella  corrisposta  per  ottenere
l'autorizzazione    sospesa.   La   sospensione   dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  non  si  applica,  in  ogni  caso,  ai
medicinali  di  cui e' documentata dalle imprese l'esportazione verso
altri Paesi".
   14.   Il  Ministero  della'  sanita'  predispone  annualmente  una
relazione  che  identifichi i motivi del superamento del limite della
spesa   farmaceutica   nelle  singole  regioni,  motivando  anche  le
discordanze  esistenti  fra  la spesa farmaceutica delle regioni ed i
dati  di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione e' trasmessa
al Parlamento.
 
                    Note all'art. 29:
                    - Il testo del comma 16 dell'art. 36 della citata
          legge n. 449/1997 e' il seguente:
                    "16.  Nel  caso  che  la  spesa  per l'assistenza
          farmaceutica   ecceda,  secondo  proiezioni  da  effettuare
          trimestralmente,  gli  importi  previsti  dal  comma 15, il
          Ministro   della   sanita',   avvalendosi   di  un'apposita
          commissione  da  istituire con proprio decreto, che includa
          una  rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese
          quelle  della  distribuzione  intermedia  e finale, e della
          Commissione  unica  del  farmaco,  valuta  l'entita'  delle
          eccedenze   per  ciascuna  classe  terapeutica  omogenea  e
          identifica  le  misure  necessarie.  Qualora comunque, alla
          fine  dell'anno,  si registri una spesa superiore ai limiti
          previsti    dal    comma    15,    le    imprese   titolari
          dell'autorizzazione  al commercio, le imprese distributrici
          e  le  farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario
          nazionale    un   contributo   pari   al   60   per   cento
          dell'eccedenza.  Il  calcolo  dell'eccedenza e' effettuato,
          regione per regione, tenuto conto della quota dell'onere di
          cui  al  comma  15 attribuibile a ciascuna regione, in base
          alla  popolazione  residente,  ponderata secondo criteri da
          stabilire  con  decreto  del  Ministro della sanita' previa
          intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano.  La  suddivisione  dell'onere tra le tre categorie
          predette  avviene  sulla  base delle quote di spettanza sui
          prezzi di cessione dei medicinali tenendo conto dei margini
          effettivi  delle farmacie quali risultano dall'applicazione
          dei  commi  40 e 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
          1996, n. 662".
                    -  Il  decreto  legge  31 dicembre  1996, n. 669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997,   n.   30  reca:  "Disposizioni  urgenti  in  materia
          tributaria,  finanziaria  e contabile a completamento della
          manovra di finanza pubblica per l'anno 1997".
                    - Il testo del comma 15 dell'art. 36 della citata
          legge n. 449/1997 e' il seguente:
                    "15.  L'onere  a  carico  del  Servizio sanitario
          nazionale  per  l'assistenza farmaceutica e' determinato in
          lire  11.091  miliardi  per  l'anno  1998,  200  dei  quali
          destinati,  in parti eguali, a far fronte ai maggiori costi
          derivanti  dall'introduzione  dei  farmaci  innovativi e di
          farmaci  per  la  prevenzione  ed il trattamento dell'AIDS,
          lire 11.451 miliardi per l'anno 1999 e lire 11.811 miliardi
          per l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per
          gli anni 1999 e 2000, con apposita disposizione della legge
          finanziaria  a  ciascuno di essi relativa. L'onere predetto
          puo'  registrare  un  incremento  non  superiore  al 10 per
          cento,  fermo  restando  il  mantenimento  delle occorrenze
          finanziarie  delle  regioni  nei  limiti degli stanziamenti
          complessivi previsti per i medesimi anni".
                    -  Il testo del comma 7 dell'art. 36 della citata
          legge n. 449/1997 e' il seguente:
                    "7. Il prezzo delle specialita' medicinali a base
          di  principi  attivi  per  i  quali  e'  scaduta  la tutela
          brevettuale  e'  pari all'80 per cento del prezzo calcolato
          secondo  i  criteri  stabiliti  dal CIPE per le specialita'
          medicinali.   Per  le  specialita'  medicinali  autorizzate
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge, il disposto del primo periodo del presente
          comma  si  applica  con  effetto  immediato,  mentre per le
          specialita'  gia' autorizzate la riduzione del 20 per cento
          dei  prezzi attuali si applica in quattro anni, a decorrere
          dal  1o luglio  1998,  per  scaglioni  di  pari importo. Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano alle
          specialita'   medicinali  che  hanno  goduto  della  tutela
          brevettuale  e  a quelle che hanno usufruito della relativa
          licenza".
                    - Il  testo del comma 130 dell'art. 3 della legge
          28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
          finanza  pubblica),  come  sostituito dall'art. 1, comma 3,
          del  decreto  legge  20 giugno  1996,  n. 323 (Disposizioni
          urgenti   per   il  risanamento  della  finanza  pubblica),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
          n. 425, e' il seguente:
                    "130.  Il  Ministero  della sanita' autorizza, su
          domanda,  l'immissione  in  commercio,  quali generici, dei
          medicinali  cosi'  come  definiti dall'art. 1, comma 1, del
          D.Lgs.  29 maggio  1991,  n.  178,  a  base  di  uno o piu'
          principi  attivi, prodotti industrialmente, non protetti da
          brevetto  o dal certificato protettivo complementare di cui
          alla  legge 19 ottobre 1991, n. 349 (190), e al regolamento
          CEE  n. 1768/1992 e identificati dalla denominazione comune
          internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di
          questa,  dalla  denominazione  scientifica  del medicinale,
          seguita   dal   nome   del   titolare   dell'autorizzazione
          all'immissione   in  commercio,  che  siano  bioequivalenti
          rispetto  a una specialita' medicinale gia' autorizzata con
          la   stessa  composizione  quali-quantitativa  in  principi
          attivi,   la   stessa   forma   farmaceutica  e  le  stesse
          indicazioni    terapeutiche.    Non    e'   necessaria   la
          presentazione di studi di bioequivalenza qualora la domanda
          di   autorizzazione   all'immissione   in   commercio   sia
          presentata dal titolare della specialita' medicinale di cui
          e'  scaduto  il  brevetto  o  da  un  suo licenziatario. La
          Commissione   unica   del   farmaco   esprime   le  proprie
          valutazioni    sulla   domanda,   anche   ai   fini   della
          classificazione dei farmaci ai sensi dell'art. 8, comma 10,
          della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  nel  termine di
          novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Se
          e'  offerto a un prezzo almeno del 20 per cento inferiore a
          quello  della  corrispondente specialita' medicinale a base
          dello  stesso principio attivo con uguale dosaggio e via di
          somministrazione, gia' classificata nelle classi a) o b) di
          cui  all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537, il medicinale generico ottiene dalla Commissione unica
          del   farmaco   la   medesima   classificazione   di  detta
          specialita'  medicinale.  Il Ministero della sanita' adotta
          il   provvedimento   di  autorizzazione  all'immissione  in
          commercio  entro  i trenta giorni successivi alla pronuncia
          della   CUF.   Il  nome  del  titolare  dell'autorizzazione
          all'immissione   in  commercio  puo'  essere  omesso  nella
          prescrizione  del medico o, ove si tratti di medicinale non
          soggetto   a   prescrizione  medica,  nella  richiesta  del
          paziente;  in  caso  di mancata specificazione del nome del
          titolare,  il farmacista puo' consegnare qualsiasi generico
          corrispondente,  per  composizione,  a  quanto prescritto o
          richiesto. Il Ministero della sanita' diffonde fra i medici
          e  i  farmacisti, a mezzo del Bollettino d'Informazione sui
          farmaci,  la conoscenza del contenuto del presente comma ed
          attua  un  apposito  programma di informazione sull'uso dei
          farmaci  generici;  per la realizzazione di detto programma
          sara'   utilizzata   per  l'anno  1996  la  somma  di  lire
          cinquecento  milioni  sul  capitolo  2046  del bilancio del
          Ministero della sanita' alimentato con le entrate derivanti
          dalle tariffe riscosse dal Ministero della sanita' ai sensi
          del decreto ministeriale 19 luglio 1993".
                    - La  deliberazione  CIPE  del  26 febbraio 1998,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 89 del 17 aprile
          1998 reca disposizioni per l'individuazione dei criteri per
          la   determinazione   del   prezzo   medio   europeo  delle
          specialita'   medicinali  erogate  dal  servizio  sanitario
          nazionale.
                    - Il testo del comma 10 dell'art. 36 della citata
          legge n. 449/1997 e' il seguente:
                    "10. In  deroga  alla disciplina del prezzo medio
          europeo  prevista  dal  presente  articolo, le disposizioni
          sulla  contrattazione  dei  prezzi  recate dall'articolo 1,
          comma  41,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662, sono
          estese, in via sperimentale, per due anni, alle specialita'
          medicinali  autorizzate  in  Italia  secondo il sistema del
          mutuo  riconoscimento, fatta eccezione per la previsione di
          cui  al  secondo  periodo  del  richiamato comma 41, la cui
          applicazione   alle   specialita'  medicinali  predette  e'
          differita  al 10 gennaio 1999; gli accordi conseguentemente
          stipulati  entro il 31 dicembre 1999 restano in vigore fino
          alla data prevista nelle clausole contrattuali, fatta salva
          diversa  disciplina legislativa. Ai medicinali innovativi e
          a   quelli   autorizzati   con   il   sistema   del   mutuo
          riconoscimento,  soggetti  alle  previsioni  del richiamato
          articolo  1,  comma 41, della legge n. 662 del 1996, non si
          applica   il   disposto   dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge  20 giugno  1996,  n.  323,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425".
                    - Il  testo del comma 5 dell'art. 70 della citata
          legge n. 448/1998 e' il seguente:
                    "5. Per i medicinali di nuova autorizzazione, non
          sottoposti  al regime della contrattazione, per i quali non
          sia  possibile  applicare  il disposto del comma 4, perche'
          privi  di riferimenti, e per i medicinali gia' classificati
          fra  i  farmaci  non rimborsabili e successivamente ammessi
          per  la  prima  volta  alla  rimborsabilita', l'adeguamento
          avviene  riducendo  in  prima  applicazione il prezzo medio
          europeo  del  15  per cento, con successivo allineamento in
          sei fasi con cadenza annuale di pari importo".
                    - Il  testo  del comma 10 dell'art. 8 della legge
          24 dicembre  1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
          pubblica) e' il seguente:
                    "10.  Entro  il  31 dicembre 1993, la Commissione
          unica  del  farmaco  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
          legislativo   30 giugno   1993,   n.   266,   procede  alla
          riclassificazione   delle   specialita'  medicinali  e  dei
          preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo,
          collocando i medesimi in una delle seguenti classi:
                      a) farmaci  essenziali  e  farmaci per malattie
          croniche;
                      b) farmaci,  diversi  da  quelli  di  cui  alla
          lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
                      c)  altri  farmaci  privi delle caratteristiche
          indicate alle lettere a) e b).".
                    - Il  testo del comma 41 dell'art. 1 della citata
          legge n. 662/1996 e' il seguente:
                    "41.  I  medicinali  sottoposti alla procedura di
          autorizzazione  di  cui  al regolamento (CEE) n. 23 09/1993
          del Consiglio, del 22 luglio 1993, sono ceduti dal titolare
          dell'autorizzazione   ad   un  prezzo  contrattato  con  il
          Ministero   della   sanita',   su   conforme  parere  della
          Commissione  unica  del  farmaco, secondo criteri stabiliti
          dal  CIPE, entro il 31 gennaio 1997. Le quote di spettanza,
          per  aziende  farmaceutiche,  grossisti  e  farmacisti, sul
          prezzo  di  vendita  al  pubblico,  al  netto dell'IVA, dei
          medicinali  di  cui  al  presente comma, sono stabilite dal
          CIPE  in  deroga  al disposto del comma 40, secondo criteri
          comunque finalizzati ad una minore incidenza dei margini di
          distribuzione   sul  prezzo  finale.  In  caso  di  mancato
          accordo,  il medicinale e' collocato nella classe c) di cui
          all'articolo  8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537".
                    - Per  il  testo  del comma 10 dell'art. 36 della
          legge n. 449/1997 si veda nota precedente.
                    - La  deliberazione  CIPE  del  30 gennaio  1997,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 109 del 13 maggio
          1997    reca    l'individuazione   dei   criteri   per   la
          contrattazione del prezzo dei farmaci innovativi.
                    - Il  comma  1  dell'art. 19 del D.Lgs. 29 maggio
          1991,  n.  178 (Recepimento delle direttive della Comunita'
          economica  europea  in  materia di specialita' medicinali),
          come  sostituito  dall'art.  1,  comma  1,  lettera h), del
          D.Lgs.  18 febbraio 1997, n. 44 (Attuazione della direttiva
          93/39/CEE,  che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE
          e  75/319/CEE  relative  ai  medicinali),  a  seguito della
          integrazione   apportata   dal  presente  articolo,  e'  il
          seguente:
                    "1.  Qualora  un  medicinale non venga immesso in
          commercio  nel  territorio  nazionale entro sessanta giorni
          dalla  data  di  inizio  di  efficacia  dell'autorizzazione
          rilasciata  dal  Ministero  della  sanita', il responsabile
          dell'immissione  in  commercio  e'  tenuto  ad  avvisare il
          Ministero     della     sanita'     del    ritardo    della
          commercializzazione   e,   successivamente,  dell'effettivo
          inizio   della  stessa.  Qualora  il  ritardo  della  prima
          commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della
          sanita' sospende l'autorizzazione concessa".
                    - Il  testo  del  comma 2 dell'art. 19 del citato
          D.Lgs. n. 178/1991 e' il seguente:
                    "2.  Il responsabile dell'immissione in commercio
          ha  l'obbligo  di  notificare  immediatamente  al Ministero
          della  sanita'  e  alle  competenti  autorita' sanitarie di
          altri  Stati  membri  eventualmente  interessati  qualsiasi
          iniziativa  diretta  a ritirare il prodotto dal mercato o a
          sospendere la commercializzazione. In tale eventualita', il
          Ministero   della   sanita'   provvede   alla   sospensione
          dell'autorizzazione".