Art. 10


                        Copertura finanziaria

  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  delle disposizioni del
presente    decreto,    escluso   l'articolo   4,   comma   3,   pari
complessivamente a euro 804.208.663 per l'anno 2010, si provvede:
  a) quanto a euro 750.000.000, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2010-2012, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa;
  b)  quanto  a  euro  54.208.663  mediante  corrispondente riduzione
lineare  delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni
di  spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'Allegato
1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese
indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  nonche' quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero
della difesa e all'Universita'.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.