Art. 11.
(Misure da applicare nelle aziende in cui i focolai sono confermati)
1. In presenza di un focolaio di HPAI, il veterinario ufficiale
garantisce l' applicazione delle misure previste dall'articolo 7,
commi 2 e 3, e dal presente articolo, commi da 2 a 10.
2. Sono immediatamente abbattuti sotto controllo ufficiale da
parte del Servizio veterinario ufficiale tutto il pollame e gli altri
volatili in cattivita' presenti all'interno dell'azienda.
L'abbattimento e' attuato in modo da evitare il rischio di diffusione
dell'influenza aviaria, soprattutto nella fase di trasporto. Tuttavia
le regioni e le province autonome possono consentire deroghe
all'abbattimento di talune specie di pollame o altri volatili in
cattivita' sulla base di una valutazione del rischio di un'ulteriore
diffusione dell'influenza aviaria. Le deroghe di cui al presente
articolo sono autorizzate, preventivamente e con provvedimento
scritto, dalla regione o dalla provincia autonoma che, prima di
adottarli, li trasmette, immediatamente e integralmente, al
Ministero. Il veterinario ufficiale puo' adottare le misure
appropriate per limitare l'eventuale diffusione dell'influenza
aviaria ai volatili selvatici presenti nell'azienda.
3. Tutte le carcasse e le uova presenti nell'azienda vengono
distrutte sotto controllo ufficiale.
4. I pulcini nati da uova raccolte nell'azienda nel periodo
compreso tra la probabile data di introduzione del virus HPAI
nell'azienda e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7,
comma 2, sono sottoposti a controllo ufficiale e ad accertamenti
conformemente a quanto previsto dal manuale diagnostico.
5. Le carni del pollame macellato e le uova raccolte nell'azienda
nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione del virus
HPAI nell'azienda e l'applicazione delle misure di cui all'articolo
7, comma 2, vengono, per quanto possibile, rintracciate e distrutte
sotto controllo ufficiale.
6. Tutte le sostanze e i rifiuti potenzialmente contaminati, come
il mangime, sono distrutti o sottoposti a un trattamento atto a
distruggere i virus dell'influenza aviaria, secondo le istruzioni
impartite dal veterinario ufficiale.
7. Tuttavia il concime, i liquami e le lettiere potenzialmente
contaminati sono sottoposti a una o piu' procedure di cui
all'articolo 48.
8. Successivamente all'eliminazione delle carcasse, gli edifici
utilizzati per ospitarle, i pascoli o i terreni, le attrezzature
potenzialmente contaminate e i veicoli utilizzati per trasportare il
pollame o gli altri volatili in cattivita', le carcasse, le carni, il
mangime, il concime, i liquami, le lettiere e qualsivoglia altro
materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti a una
o piu' procedure di cui all'articolo 48.
9. Non sono ammessi l'ingresso o l'uscita dall'azienda di altri
volatili in cattivita' o di mammiferi di specie domestiche senza
l'autorizzazione del veterinario ufficiale. La limitazione non si
applica ai mammiferi delle specie domestiche che abbiano accesso
unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana.
10. In presenza di un focolaio primario il ceppo virale isolato
e' sottoposto alla procedura di laboratorio di cui al manuale
diagnostico per l'individuazione del sottotipo genetico. L'isolato
virale viene inviato prima possibile al laboratorio nazionale di
referenza di cui all'articolo 51, comma 1.