Art. 11. 
(Misure da applicare nelle aziende in cui i focolai sono confermati) 
 
    1. In presenza di un focolaio di HPAI, il  veterinario  ufficiale
garantisce l' applicazione delle  misure  previste  dall'articolo  7,
commi 2 e 3, e dal presente articolo, commi da 2 a 10. 
    2. Sono immediatamente abbattuti  sotto  controllo  ufficiale  da
parte del Servizio veterinario ufficiale tutto il pollame e gli altri
volatili   in   cattivita'   presenti    all'interno    dell'azienda.
L'abbattimento e' attuato in modo da evitare il rischio di diffusione
dell'influenza aviaria, soprattutto nella fase di trasporto. Tuttavia
le  regioni  e  le  province  autonome  possono  consentire   deroghe
all'abbattimento di talune specie di  pollame  o  altri  volatili  in
cattivita' sulla base di una valutazione del rischio di  un'ulteriore
diffusione dell'influenza aviaria. Le  deroghe  di  cui  al  presente
articolo  sono  autorizzate,  preventivamente  e  con   provvedimento
scritto, dalla regione o  dalla  provincia  autonoma  che,  prima  di
adottarli,  li  trasmette,   immediatamente   e   integralmente,   al
Ministero.  Il  veterinario  ufficiale  puo'   adottare   le   misure
appropriate  per  limitare  l'eventuale   diffusione   dell'influenza
aviaria ai volatili selvatici presenti nell'azienda. 
    3. Tutte le carcasse e  le  uova  presenti  nell'azienda  vengono
distrutte sotto controllo ufficiale. 
    4. I pulcini nati  da  uova  raccolte  nell'azienda  nel  periodo
compreso tra  la  probabile  data  di  introduzione  del  virus  HPAI
nell'azienda e l'applicazione delle misure  di  cui  all'articolo  7,
comma 2, sono sottoposti a  controllo  ufficiale  e  ad  accertamenti
conformemente a quanto previsto dal manuale diagnostico. 
    5. Le carni del pollame macellato e le uova raccolte nell'azienda
nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione del  virus
HPAI nell'azienda e l'applicazione delle misure di  cui  all'articolo
7, comma 2, vengono, per quanto possibile, rintracciate  e  distrutte
sotto controllo ufficiale. 
    6. Tutte le sostanze e i rifiuti potenzialmente contaminati, come
il mangime, sono distrutti o  sottoposti  a  un  trattamento  atto  a
distruggere i virus dell'influenza  aviaria,  secondo  le  istruzioni
impartite dal veterinario ufficiale. 
    7. Tuttavia il concime, i liquami e  le  lettiere  potenzialmente
contaminati  sono  sottoposti  a  una  o  piu'   procedure   di   cui
all'articolo 48. 
    8. Successivamente all'eliminazione delle carcasse,  gli  edifici
utilizzati per ospitarle, i pascoli  o  i  terreni,  le  attrezzature
potenzialmente contaminate e i veicoli utilizzati per trasportare  il
pollame o gli altri volatili in cattivita', le carcasse, le carni, il
mangime, il concime, i liquami,  le  lettiere  e  qualsivoglia  altro
materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti a una
o piu' procedure di cui all'articolo 48. 
    9. Non sono ammessi l'ingresso o l'uscita dall'azienda  di  altri
volatili in cattivita' o di  mammiferi  di  specie  domestiche  senza
l'autorizzazione del veterinario ufficiale.  La  limitazione  non  si
applica ai mammiferi delle  specie  domestiche  che  abbiano  accesso
unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana. 
    10. In presenza di un focolaio primario il ceppo  virale  isolato
e' sottoposto  alla  procedura  di  laboratorio  di  cui  al  manuale
diagnostico per l'individuazione del  sottotipo  genetico.  L'isolato
virale viene inviato prima  possibile  al  laboratorio  nazionale  di
referenza di cui all'articolo 51, comma 1.