Art. 12.
(Deroghe)
1. Il Ministero stabilisce norme specifiche per la concessione
delle deroghe di cui all'articolo 11, comma 2 e agli articoli 13 e
14, comprese misure e condizioni alternative adeguate. Dette deroghe
sono basate su una valutazione del rischio effettuata dalla regione o
dalla provincia autonoma competente per territorio sentito il Centro
nazionale di referenza.
2. Il Ministero comunica immediatamente alla Commissione
eventuali deroghe concesse a norma dell'articolo 13, comma 1, e a
norma dell'articolo 14.
3. Tenuto conto di eventuali deroghe concesse a norma
dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 14, e' possibile adottare
ulteriori misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria
secondo la procedura stabilita dalla Commissione.