Art. 12. 
                              (Deroghe) 
 
    1. Il Ministero stabilisce norme specifiche  per  la  concessione
delle deroghe di cui all'articolo 11, comma 2 e agli  articoli  13  e
14, comprese misure e condizioni alternative adeguate. Dette  deroghe
sono basate su una valutazione del rischio effettuata dalla regione o
dalla provincia autonoma competente per territorio sentito il  Centro
nazionale di referenza. 
    2.  Il  Ministero  comunica   immediatamente   alla   Commissione
eventuali deroghe concesse a norma dell'articolo 13,  comma  1,  e  a
norma dell'articolo 14. 
    3.  Tenuto  conto  di  eventuali   deroghe   concesse   a   norma
dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 14, e' possibile  adottare
ulteriori misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria
secondo la procedura stabilita dalla Commissione.