ART. 13 
                 (Deroghe relative a talune aziende) 
 
    1. In presenza  di  un  focolaio  di  HPAI  in  una  azienda  non
commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli  da  compagnia,
un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame  o  gli  altri
volatili in cattivita' siano tenuti a scopi scientifici o  per  scopi
connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di
pollame o altri volatili in cattivita' ufficialmente  registrate,  il
Ministero puo' concedere deroghe alle misure  previste  dall'articolo
11, comma 2, purche' la concessione di tali deroghe  non  comprometta
il controllo della malattia. 
    2. Laddove venga concessa una  deroga  di  cui  al  comma  1,  il
veterinario ufficiale garantisce che il pollame e gli altri  volatili
in cattivita' oggetto della deroga: 
    a)	siano trasferiti  e  trattenuti  all'interno  di  un  edificio
dell'azienda. Qualora cio'  sia  irrealizzabile  o  qualora  il  loro
benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro  luogo  della
stessa azienda che non consenta contatti con altro  pollame  o  altri
volatili in cattivita' di altre  aziende.  E'  adottata  ogni  misura
ragionevole  per  ridurre  al  minimo  i  contatti  con  i   volatili
selvatici; 
    b)	siano  sottoposti  a  ulteriore  sorveglianza   e   ad   esami
conformemente  al  manuale  diagnostico  e  non  vengano  allontanati
finche'  dagli  esami  di  laboratorio  non  risulti  che  essi   non
rappresentano piu' un rischio significativo di  ulteriore  diffusione
dell'HPAI; 
    c)	non vengano allontanati dall'azienda  di  origine,  salvo  per
l'invio alla macellazione o per il trasferimento in un'altra  azienda
ubicata: 
    1)  nel  territorio  nazionale,  conformemente  alle   istruzioni
impartite dal veterinario ufficiale; 
    2) in un altro Stato membro, previo assenso dello Stato membro di
destinazione. 
    3. Il veterinario ufficiale puo' concedere deroghe alle misure di
cui all'articolo 11, comma 5 per l'invio diretto  delle  uova  a  uno
stabilimento  per  la  produzione  di  ovoprodotti',  secondo  quanto
previsto dall'allegato III, Sezione X, capitolo II,  del  regolamento
(CE) n. 853/2004, per la loro manipolazione  e  il  loro  trattamento
conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento  (CE)  n.
852/2004.  Tali  autorizzazioni  sono  subordinate  alle   condizioni
stabilite nell'allegato III del presente decreto. 
 
          Nota all'art. 13: 
              - Per i regolamenti (CE) n.  853/2004  e  852/2004,  si
          veda nelle note all'art. 8.