ART. 13
(Deroghe relative a talune aziende)
1. In presenza di un focolaio di HPAI in una azienda non
commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia,
un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri
volatili in cattivita' siano tenuti a scopi scientifici o per scopi
connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di
pollame o altri volatili in cattivita' ufficialmente registrate, il
Ministero puo' concedere deroghe alle misure previste dall'articolo
11, comma 2, purche' la concessione di tali deroghe non comprometta
il controllo della malattia.
2. Laddove venga concessa una deroga di cui al comma 1, il
veterinario ufficiale garantisce che il pollame e gli altri volatili
in cattivita' oggetto della deroga:
a) siano trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio
dell'azienda. Qualora cio' sia irrealizzabile o qualora il loro
benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della
stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri
volatili in cattivita' di altre aziende. E' adottata ogni misura
ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili
selvatici;
b) siano sottoposti a ulteriore sorveglianza e ad esami
conformemente al manuale diagnostico e non vengano allontanati
finche' dagli esami di laboratorio non risulti che essi non
rappresentano piu' un rischio significativo di ulteriore diffusione
dell'HPAI;
c) non vengano allontanati dall'azienda di origine, salvo per
l'invio alla macellazione o per il trasferimento in un'altra azienda
ubicata:
1) nel territorio nazionale, conformemente alle istruzioni
impartite dal veterinario ufficiale;
2) in un altro Stato membro, previo assenso dello Stato membro di
destinazione.
3. Il veterinario ufficiale puo' concedere deroghe alle misure di
cui all'articolo 11, comma 5 per l'invio diretto delle uova a uno
stabilimento per la produzione di ovoprodotti', secondo quanto
previsto dall'allegato III, Sezione X, capitolo II, del regolamento
(CE) n. 853/2004, per la loro manipolazione e il loro trattamento
conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n.
852/2004. Tali autorizzazioni sono subordinate alle condizioni
stabilite nell'allegato III del presente decreto.
Nota all'art. 13:
- Per i regolamenti (CE) n. 853/2004 e 852/2004, si
veda nelle note all'art. 8.