ART. 14
(Misure da applicare in presenza di focolai di HPAI in unita'
produttive distinte)
1. In presenza di un focolaio di HPAI in un'azienda costituita di
due o piu' unita' produttive distinte, le regioni e le province
autonome possono concedere deroghe alle misure di cui all'articolo
11, comma 2, per le unita' produttive in cui siano presenti pollame o
altri volatili in cattivita' per i quali non esistano sospetti di
HPAI, purche' tali deroghe non compromettano il controllo della
malattia. Tali deroghe sono concesse in rapporto a due o piu' unita'
produttive distinte soltanto laddove il veterinario ufficiale tenendo
conto della struttura, delle dimensioni, del funzionamento, del tipo
di ricovero, dell'alimentazione, della fonte di approvvigionamento
idrico, delle attrezzature, del personale e dei visitatori
dell'azienda, constati la totale separazione da altre unita'
produttive sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione
corrente del pollame o degli altri volatili in cattivita' ivi tenuti.