ART. 14 
(Misure da applicare  in  presenza  di  focolai  di  HPAI  in  unita'
                        produttive distinte) 
 
    1. In presenza di un focolaio di HPAI in un'azienda costituita di
due o piu' unita' produttive  distinte,  le  regioni  e  le  province
autonome possono concedere deroghe alle misure  di  cui  all'articolo
11, comma 2, per le unita' produttive in cui siano presenti pollame o
altri volatili in cattivita' per i quali  non  esistano  sospetti  di
HPAI, purche' tali  deroghe  non  compromettano  il  controllo  della
malattia. Tali deroghe sono concesse in rapporto a due o piu'  unita'
produttive distinte soltanto laddove il veterinario ufficiale tenendo
conto della struttura, delle dimensioni, del funzionamento, del  tipo
di ricovero, dell'alimentazione, della  fonte  di  approvvigionamento
idrico,  delle  attrezzature,  del   personale   e   dei   visitatori
dell'azienda,  constati  la  totale  separazione  da   altre   unita'
produttive sia in termini di ubicazione sia in  termini  di  gestione
corrente del pollame o degli altri volatili in cattivita' ivi tenuti.