ART. 15 
           (Misure da applicare nelle aziende a contatto) 
 
    1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  decidono,   in   base
all'indagine epidemiologica, se un'azienda debba  essere  considerata
azienda   a   contatto.   11   veterinario    ufficiale    garantisce
l'applicazione delle misure di cui  all'articolo  7,  comma  2,  alle
aziende a contatto fino a quando non sia stata  esclusa  la  presenza
dell'HPAI conformemente al manuale diagnostico di cui alla  decisione
n. 2006/437/CE. 
    2. Sulla base dell'indagine epidemiologica e su  richiesta  delle
regioni e province autonome, il Ministero  con  proprio  decreto,  su
parere favorevole del Centro di lotta, dispone  l'applicazione  delle
misure di cui all'articolo 11 alle aziende  a  contatto,  soprattutto
nel caso in cui tali aziende  siano  ubicate  in  una  zona  ad  alta
densita' di pollame. L'allegato IV stabilisce i criteri principali da
tenere in considerazione  per  l'applicazione  delle  misure  di  cui
all'articolo 11 alle aziende a contatto. 
    3. Il veterinario ufficiale garantisce che durante l'abbattimento
dal pollame e dagli altri  volatili  in  cattivita'  siano  prelevati
campioni  per  confermare  o  escludere,  conformemente  al   manuale
diagnostico, la presenza del virus  dell'HPAI  in  quelle  aziende  a
contatto. 
    4. Il veterinario ufficiale garantisce che, in un'azienda in  cui
il pollame o gli  altri  volatili  in  cattivita'  sono  abbattuti  e
distrutti ed e' successivamente confermata la presenza  di  influenza
aviaria, gli edifici e le attrezzature potenzialmente contaminati e i
veicoli utilizzati per trasportare il pollame, gli altri volatili  in
cattivita', le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami,
le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza  potenzialmente
contaminati  siano  sottoposti  a  una  o  piu'  procedure   di   cui
all'articolo 48. 
 
          Nota all'art. 15: 
              - Per la decisione  2006/437/CE,  si  veda  nelle  note
          all'art. 10.