ART. 15
(Misure da applicare nelle aziende a contatto)
1. Le regioni e le province autonome decidono, in base
all'indagine epidemiologica, se un'azienda debba essere considerata
azienda a contatto. 11 veterinario ufficiale garantisce
l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, alle
aziende a contatto fino a quando non sia stata esclusa la presenza
dell'HPAI conformemente al manuale diagnostico di cui alla decisione
n. 2006/437/CE.
2. Sulla base dell'indagine epidemiologica e su richiesta delle
regioni e province autonome, il Ministero con proprio decreto, su
parere favorevole del Centro di lotta, dispone l'applicazione delle
misure di cui all'articolo 11 alle aziende a contatto, soprattutto
nel caso in cui tali aziende siano ubicate in una zona ad alta
densita' di pollame. L'allegato IV stabilisce i criteri principali da
tenere in considerazione per l'applicazione delle misure di cui
all'articolo 11 alle aziende a contatto.
3. Il veterinario ufficiale garantisce che durante l'abbattimento
dal pollame e dagli altri volatili in cattivita' siano prelevati
campioni per confermare o escludere, conformemente al manuale
diagnostico, la presenza del virus dell'HPAI in quelle aziende a
contatto.
4. Il veterinario ufficiale garantisce che, in un'azienda in cui
il pollame o gli altri volatili in cattivita' sono abbattuti e
distrutti ed e' successivamente confermata la presenza di influenza
aviaria, gli edifici e le attrezzature potenzialmente contaminati e i
veicoli utilizzati per trasportare il pollame, gli altri volatili in
cattivita', le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami,
le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza potenzialmente
contaminati siano sottoposti a una o piu' procedure di cui
all'articolo 48.
Nota all'art. 15:
- Per la decisione 2006/437/CE, si veda nelle note
all'art. 10.