Art. 15 
                (Ricezione degli ordini di pagamento) 
 
  1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento  e'  quello
in cui l'ordine, trasmesso direttamente dal pagatore o indirettamente
dal beneficiario o per il suo tramite, e' ricevuto dal prestatore  di
servizi di pagamento di cui si avvale  il  pagatore.  Se  il  momento
della  ricezione  non  ricorre  in  una  giornata  operativa  per  il
prestatore di servizi di pagamento di  cui  si  avvale  il  pagatore,
l'ordine di pagamento  si  intende  ricevuto  la  giornata  operativa
successiva. Il prestatore di servizi di pagamento puo'  stabilire  un
limite, fissato in prossimita' della fine  della  giornata  operativa
avuto anche riguardo alle modalita' di  trasmissione  dell'ordine  di
pagamento, oltre  il  quale  gli  ordini  di  pagamento  ricevuti  si
considerano ricevuti la giornata operativa successiva. 
  2. Se l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui
egli si avvale concordano che l'esecuzione dell'ordine  di  pagamento
sia avviata in un giorno determinato o alla fine  di  un  determinato
periodo  o  il  giorno  in  cui  il  pagatore  ha  messo  i  fondi  a
disposizione del prestatore di servizi di pagamento, il momento della
ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il  giorno  convenuto
non sia una giornata  operativa  per  il  prestatore  di  servizi  di
pagamento,  l'ordine  si  intende  ricevuto  la  giornata   operativa
successiva.