Art. 16 (Rifiuto degli ordini di pagamento) 1. Quando tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non puo' rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che cio' risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale. 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonche' la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'utilizzatore che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all'utilizzatore, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. 3. Il prestatore di servizi di pagamento effettua la comunicazione di cui al comma 2 secondo le modalita' concordate con l'utilizzatore, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento di cui all'articolo 20. 4. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, il prestatore di servizi di pagamento puo' addebitare le spese della comunicazione all'utilizzatore, ove cio' sia stato concordato tra le parti. 5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 20 e 25, un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non e' considerato ricevuto.