Art. 17 
             (Irrevocabilita' di un ordine di pagamento) 
 
  1. Fatte salve le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  una
volta ricevuto dal prestatore di servizi di  pagamento  del  pagatore
l'ordine di pagamento non puo' essere revocato dall'utilizzatore. 
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  5,  comma  4,  se
l'operazione di pagamento e' disposta su iniziativa del  beneficiario
o per il suo tramite, il  pagatore  non  puo'  revocare  l'ordine  di
pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario  o  avergli  dato  il
consenso ad eseguire l'operazione di pagamento. 
  3. Nel caso  di  addebito  diretto  e  fatti  salvi  i  diritti  di
rimborso, il pagatore puo' revocare l'ordine di pagamento  non  oltre
la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato  per
l'addebito dei fondi. Il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  del
pagatore da' tempestiva comunicazione della revoca al  prestatore  di
servizi di pagamento del beneficiario, ove le modalita' e i tempi  di
effettuazione della revoca lo consentano. 
  4. Nel caso di cui all'articolo 15, comma  2,  l'utilizzatore  puo'
revocare un ordine di pagamento non  oltre  la  fine  della  giornata
operativa precedente il giorno concordato. 
  5. Decorsi i termini di  cui  ai  commi  da  1  a  4,  l'ordine  di
pagamento  puo'  essere  revocato  solo   con   il   mutuo   consenso
dell'utilizzatore e del suo prestatore di servizi di  pagamento.  Nei
casi previsti ai commi 2 e 3, per la revoca dell'ordine di  pagamento
e' necessario anche il consenso del beneficiario.  Il  prestatore  di
servizi di pagamento puo'  addebitare  le  spese  della  revoca  solo
qualora cio' sia previsto nel contratto quadro. 
  6. In ogni caso, la revoca di un ordine  di  pagamento  ha  effetto
solo nel rapporto  tra  il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  e
l'utilizzatore  del  servizio,  senza   pregiudicare   il   carattere
definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento. 
  7. L'irrevocabilita' di un ordine di pagamento  non  pregiudica  il
rimborso  al  pagatore  dell'importo  dell'operazione  di   pagamento
eseguita in caso di controversia tra il pagatore e il beneficiario. 
  8. Nell'ambito di un contratto  quadro,  il  consenso  ad  eseguire
un'operazione di pagamento puo' essere revocato nella forma e secondo
la procedura concordata tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi
di pagamento nel contratto medesimo.