Art. 17 (Irrevocabilita' di un ordine di pagamento) 1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore l'ordine di pagamento non puo' essere revocato dall'utilizzatore. 2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, se l'operazione di pagamento e' disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non puo' revocare l'ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o avergli dato il consenso ad eseguire l'operazione di pagamento. 3. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore puo' revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore da' tempestiva comunicazione della revoca al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, ove le modalita' e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano. 4. Nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, l'utilizzatore puo' revocare un ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato. 5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'ordine di pagamento puo' essere revocato solo con il mutuo consenso dell'utilizzatore e del suo prestatore di servizi di pagamento. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, per la revoca dell'ordine di pagamento e' necessario anche il consenso del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento puo' addebitare le spese della revoca solo qualora cio' sia previsto nel contratto quadro. 6. In ogni caso, la revoca di un ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento. 7. L'irrevocabilita' di un ordine di pagamento non pregiudica il rimborso al pagatore dell'importo dell'operazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra il pagatore e il beneficiario. 8. Nell'ambito di un contratto quadro, il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento puo' essere revocato nella forma e secondo la procedura concordata tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento nel contratto medesimo.