Art. 18 
               (Importi trasferiti e importi ricevuti) 
 
  1.  I  prestatori  di  servizi  di  pagamento  che  partecipano  al
trasferimento di fondi necessario all'esecuzione di un'operazione  di
pagamento trasferiscono la totalita' dell'importo  dell'operazione  e
non trattengono spese sull'importo trasferito. 
  2. In deroga al comma 1, il beneficiario e il prestatore di servizi
di pagamento di cui si avvale  possono  concordare  che  quest'ultimo
trattenga  le  proprie  spese  sull'importo   trasferito   prima   di
accreditarlo al beneficiario. In tale caso, nelle  informazioni  rese
al beneficiario la totalita' dell'importo trasferito e le spese  sono
indicate separatamente. 
  3. Qualora dall'importo trasferito siano trattenute  spese  diverse
da quelle trattenute dal  prestatore  di  servizi  di  pagamento  del
beneficiario ai sensi del  comma  2,  il  prestatore  di  servizi  di
pagamento del pagatore  garantisce  che  il  beneficiario  riceva  la
totalita' dell'importo  dell'operazione  di  pagamento  disposta  dal
pagatore. Quando l'operazione di pagamento e' disposta su  iniziativa
del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore  di  servizi  di
pagamento  di  cui  egli  si  avvale  garantisce  che  la   totalita'
dell'importo dell'operazione sia ricevuto dal beneficiario.