Art. 11 Pubblicita' degli atti 1. Le domande di permessi di ricerca, i decreti di rilascio dei permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le domande ed i decreti di conferimento delle concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche di interesse nazionale nonche' i provvedimenti che dispongono la cessazione del titolo e ogni altro atto rilevante sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla regione stessa o nel caso che l'autorita' competente sia il Ministero dello sviluppo economico, nel BUIG.