Art. 11 
 
 
                       Pubblicita' degli atti 
 
  1. Le domande di permessi di ricerca, i  decreti  di  rilascio  dei
permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le domande ed i  decreti
di conferimento delle concessioni  di  coltivazione  per  le  risorse
geotermiche  di  interesse  nazionale  nonche'  i  provvedimenti  che
dispongono la cessazione del titolo e ogni altro atto rilevante  sono
pubblicati, per estratto, nel Bollettino  ufficiale  regionale  o  in
altro strumento di pubblicita'  degli  atti  indicato  dalla  regione
stessa o nel caso che l'autorita' competente sia il  Ministero  dello
sviluppo economico, nel BUIG.