Art. 12 
 
 
   Revoca della concessione per l'ampliamento del campo geotermico 
 
  1.  La  concessione  rilasciata  per  l'utilizzazione  di   risorse
geotermiche di interesse  locale  puo'  essere  revocata  qualora,  a
seguito  del  riconoscimento  del  carattere  nazionale   del   campo
geotermico, il titolare non  dimostri  di  avere  adeguare  capacita'
tecniche ed economiche  per  realizzare  un  progetto  geotermico  di
interesse nazionale. 
  2. Il titolare della concessione revocata ha diritto a ricevere dal
nuovo titolare una quantita' di  risorse  geotermiche  equivalente  a
quella estraibile mediante il titolo revocato ovvero  una  indennita'
sostitutiva determinata di accordo fra le parti e commisurata sia  al
valore  delle  risorse  geotermiche  estraibili  mediante  il  titolo
revocato, depurato dei relativi costi, sia alla  durata  residua  del
titolo originario. In  caso  di  mancato  accordo  si  provvede  alle
relative determinazioni attraverso  tre  qualificati  e  indipendenti
soggetti  terzi,  di  cui  il  presidente   nominato   dall'autorita'
competente e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che
operano secondo  sperimentate  metodologie  finanziarie  che  tengano
conto dei valori di mercato.