Art. 12 Revoca della concessione per l'ampliamento del campo geotermico 1. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche di interesse locale puo' essere revocata qualora, a seguito del riconoscimento del carattere nazionale del campo geotermico, il titolare non dimostri di avere adeguare capacita' tecniche ed economiche per realizzare un progetto geotermico di interesse nazionale. 2. Il titolare della concessione revocata ha diritto a ricevere dal nuovo titolare una quantita' di risorse geotermiche equivalente a quella estraibile mediante il titolo revocato ovvero una indennita' sostitutiva determinata di accordo fra le parti e commisurata sia al valore delle risorse geotermiche estraibili mediante il titolo revocato, depurato dei relativi costi, sia alla durata residua del titolo originario. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato dall'autorita' competente e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.