Art. 13 
 
 
                     Rinvenimento di idrocarburi 
 
  1.  Qualora  nel  corso  delle   perforazioni   vengano   rinvenuti
idrocarburi  liquidi  o  gassosi  ne  deve  essere   data   immediata
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico  e  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  2. L'autorita' mineraria, ove il quantitativo scoperto si manifesti
significativo agli effetti di una  utilizzazione  energetica,  ed  in
attesa dei necessari accertamenti, puo' ordinare la  sospensione  dei
lavori di perforazione. 
  3.  Le  operazioni  di  ricerca  e   coltivazione   delle   risorse
geotermiche possono essere riprese, se compatibili  e  su  successiva
autorizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  con   le
eventuali cautele e misure di sicurezza  all'uopo  disposte,  nonche'
delle  specifiche  procedure  di  tutela  ambientale  previste  dalla
normativa vigente. 
  4. Nel caso in cui il rinvenimento  di  idrocarburi  dia  luogo  al
rilascio di  nuovo  titolo  minerario  per  tali  minerali  ad  altro
titolare, quest'ultimo e' tenuto al rimborso delle  spese  dirette  e
indirette sostenute nell'ambito del precedente titolo II  ogni  caso,
il rilascio del nuovo titolo minerario  e'  soggetto  alla  normativa
vigente in materia di VIA.