Art. 15 Dichiarazione di pubblica utilita' 1. Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonche' per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilita', nonche' urgenti ed indifferibili e laddove necessario e' apposto il vincolo preordinato all'esproprio a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 successive modificazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte dell'autorita' competente. 2. I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, successive modificazioni. 3. Non sono soggette a concessioni ne' ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato. 4. Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l'utilizzo di risorse geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli l'attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione, l'autorita' marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale con le modalita' previste dall'articolo 43 del codice della navigazione. L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 42, quarto e quinto comma, del codice della navigazione, e' a carico del titolare del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione.
Note all'art. 15: - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O. Si riporta il testo degli articoli 42 e 43 del codice della navigazione: «Art. 42. Revoca delle concessioni. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. La revoca non da' diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facolta' prevista dal primo comma dell'art. 44. Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, e' tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non puo' essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.». «Art. 43. Domande incompatibili. Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente puo' essere revocata con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due comma dell'articolo precedente.».