Art. 15 
 
 
                 Dichiarazione di pubblica utilita' 
 
  1. Le opere necessarie per la ricerca e  la  coltivazione,  nonche'
per il trasporto  e  la  conversione  delle  risorse  geotermiche  in
terraferma, con esclusione delle  aree  di  demanio  marittimo,  sono
dichiarate di pubblica utilita', nonche' urgenti ed  indifferibili  e
laddove necessario e' apposto il vincolo preordinato all'esproprio  a
tutti gli effetti del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
giugno 2001, n. 327 successive modificazioni, con l'approvazione  dei
relativi programmi di lavoro da parte dell'autorita' competente. 
  2. I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i  Comuni
dove  deve  aver  luogo  la  espropriazione,  ai  sensi  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  successive
modificazioni. 
  3. Non sono  soggette  a  concessioni  ne'  ad  autorizzazioni  del
sindaco le opere temporanee per attivita' di ricerca nel  sottosuolo,
eseguite in aree esterne al centro edificato. 
  4. Qualora l'esercizio  di  una  concessione  demaniale  marittima,
rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di
concessione   per   l'utilizzo   di   risorse   geotermiche,    anche
successivamente a detti permessi, risulti  incompatibile  o  ostacoli
l'attivita'  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione,  l'autorita'
marittima, a richiesta del titolare del permesso o della  concessione
mineraria, procede alla revoca della  concessione  demaniale  con  le
modalita' previste dall'articolo 43  del  codice  della  navigazione.
L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata,  nella
misura determinata ai sensi dell'articolo 42, quarto e quinto  comma,
del codice della navigazione, e' a carico del titolare  del  permesso
di ricerca e della concessione di coltivazione. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno
          2001,  n.  327  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  espropriazione
          per pubblica  utilita'.  (Testo  A)»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O. 
              Si riporta il testo degli articoli 42 e 43  del  codice
          della navigazione: 
                «Art. 42. Revoca delle concessioni. 
              Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e
          che non  importino  impianti  di  difficile  sgombero  sono
          revocabili in tutto o in  parte  a  giudizio  discrezionale
          dell'amministrazione marittima. 
              Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che
          comunque importino  impianti  di  difficile  sgombero  sono
          revocabili per specifici motivi inerenti  al  pubblico  uso
          del mare o per  altre  ragioni  di  pubblico  interesse,  a
          giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. 
              La revoca non da' diritto a  indennizzo.  Nel  caso  di
          revoca parziale si fa luogo ad  un'adeguata  riduzione  del
          canone,  salva  la  facolta'  prevista  dal   primo   comma
          dell'art. 44. 
              Nelle  concessioni  che  hanno   dato   luogo   a   una
          costruzione di opere stabili  l'amministrazione  marittima,
          salvo che non  sia  diversamente  stabilito,  e'  tenuta  a
          corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote
          parti del costo delle opere quanti sono gli  anni  mancanti
          al termine di scadenza fissato. 
              In ogni caso l'indennizzo non puo' essere superiore  al
          valore  delle  opere  al  momento  della  revoca,  detratto
          l'ammontare degli effettuati ammortamenti.». 
              «Art. 43. Domande incompatibili. 
              Qualora una domanda di concessione di beni del  demanio
          marittimo  risulti  incompatibile   con   una   concessione
          precedentemente fatta per uso di meno  rilevante  interesse
          pubblico, la concessione precedente  puo'  essere  revocata
          con decreto del Presidente della Repubblica, previo  parere
          del Consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi  due
          comma dell'articolo precedente.».