Art. 16 
 
 
                         Canoni e contributi 
 
  1.  Il  titolare  di  permesso  di   ricerca   deve   corrispondere
all'autorita' competente il canone annuo anticipato di euro  325  per
ogni  chilometro  quadrato  di  superficie  compresa   nell'area   di
permesso. 
  2. Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere
all'autorita' competente un canone annuo anticipato di euro  650  per
chilometro  quadrato   di   superficie   compresa   nell'area   della
concessione. 
  3. Il soggetto  abilitato  alla  ricerca  e  alla  coltivazione  di
risorse geotermiche a media e bassa entalpia deve corrispondere  alla
Regione un canone annuo, determinato dalla medesima  di  importo  non
superiore a quello di cui ai commi 1 e 2. 
  4. In caso di produzione di energia elettrica a mezzo  di  impianti
che utilizzano o  utilizzeranno  risorse  geotermiche  sono  altresi'
dovuti dai concessionari i seguenti contributi: 
    a) 0.13 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta
nel campo geotermico, ancorche' prodotta da impianti gia' in funzione
alla data di entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  ai
Comuni  in  cui  e'   compreso   il   campo   geotermico   coltivato,
proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o  dall'insieme  dei
titoli di coltivazione,  assicurando  comunque  ai  Comuni,  sede  di
impianti, una quota non inferiore al 60 per cento; 
    b) 0.195  centesimi  euro  per  ogni  kWh  di  energia  elettrica
prodotta nel campo geotermico,  ancorche'  prodotta  da  impianti  in
funzione dal 31 dicembre 1980, alle Regioni nel cui  territorio  sono
compresi i campi  geotermici  coltivati,  proporzionalmente  all'area
delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione. 
  5. Non sono dovuti i contributi di  cui  al  comma  4  in  caso  di
produzione di energia elettrica  a  mezzo  di  impianti  con  potenza
inferiore a 3 MW. 
  6. L'individuazione dei Comuni destinatari dei contributi,  di  cui
al comma precedente, e la ripartizione del contributo fra gli  stessi
e' disposta con decreto del Presidente della  giunta  regionale.  Nel
caso in cui i  campi  geotermici  interessino  territori  di  Regioni
limitrofe, la ripartizione dei contributi verra' effettuata  d'intesa
tra le Regioni medesime o, in mancanza di tale  intesa,  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico. 
  7. Con provvedimento dell'autorita'  competente,  gli  importi  dei
canoni di cui ai commi 1 e 2, nonche' dei contributi di cui al  comma
4 lettera a) e b) sono aggiornati annualmente per un importo pari  al
100% della variazione percentuale annua  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo indicata dall'ISTAT. 
  8. Sono escluse dal corrispondere i  contributi  di  cui  sopra  le
imprese singole  o  associate  per  la  quota  di  energia  elettrica
prodotta corrispondente al loro fabbisogno interno. 
  9. Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente  articolo,
in quanto connesso a finalita' di compensazione  territoriale,  viene
di  norma  destinato,  previa  intesa  con  gli   Enti   territoriali
competenti, alla promozione di investimenti finalizzati al  risparmio
ed al recupero di energia, alle migliori  utilizzazioni  geotermiche,
alla tutela ambientale dei territori interessati  dagli  insediamenti
degli impianti nonche' al riassetto e sviluppo socio-economico, anche
nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale  di
sviluppo. 
  10. Gli importi dei canoni e contributi di cui ai commi 1,  2  e  4
sono da intendersi, ai sensi della lettera c)  dell'articolo  33  del
decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  come  limiti  massimi
esigibili e sono adottati  salvo  riduzioni  apportate  da  specifica
norma regionale. Sono fatti salvi gli accordi gia'  sottoscritti  tra
regioni ed operatori, per i quali i contributi di riferimento restano
quelli gia' in vigore  alla  data  di  sottoscrizione  degli  accordi
stessi. Le scadenze delle concessioni di  coltivazione,  riferite  ad
impianti per produzione di energia elettrica, sono allineate al 2024. 
  11. Ai comuni sede d'impianto di produzione di energia elettrica e'
inoltre dovuto dal soggetto utilizzatore un contributo  a  titolo  di
compensazione  ambientale   e   territoriale   in   sede   di   prima
installazione pari al 4% del costo degli impianti, non cumulabile con
analoghi contributi previsti  negli  accordi  di  cui  al  precedente
articolo  7.  Tali  contributi  continuano  ad   applicarsi   secondo
modalita' e procedure indicate nei citati accordi. Il  contributo  e'
adottato salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo della lettera c) dell'art. 33 del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,   n.   112   recante
          «Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59». 
              «Art. 33. (Funzioni e compiti riservati allo Stato).  -
          1. Sono conservate allo Stato  le  funzioni  amministrative
          concernenti: 
                a) - b) (omissis); 
                c) la determinazione dei limiti massimi dei  diritti,
          canoni e contributi dovuti  dai  titolari  dei  permessi  e
          delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;».