Art. 17 
 
 
                    Iniziative pro-concorrenziali 
 
  1. Per il Mare il Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare e per  la  terraferma  le  regioni,  nell'ambito  della  propria
competenza, possono emanare uno  o  piu'  disciplinari  tipo  per  le
attivita' previste dal presente decreto legislativo,  in  particolare
relativamente a: 
    a) i criteri e le modalita' di valutazione dei requisiti  tecnici
ed economici che devono possedere i richiedenti i permessi di ricerca
e le concessioni di coltivazione d'interesse nazionale e locale; 
    b) i contenuti dei programmi di lavoro in  relazione  all'entita'
delle risorse  geotermiche  disponibili  ed  all'estensione  ed  alla
conformazione dei territori interessati; 
    c) i criteri per il  rilascio  delle  proroghe  dei  permessi  di
ricerca e per i casi di riduzione o restituzione delle aree; 
    d) i  criteri  per  la  valutazione  delle  compensazioni  per  i
trasferimenti  della  titolarita'   del   ramo   d'azienda   relativo
all'esercizio della concessione; 
    e) i criteri per lo sfruttamento congiunto di risorse geotermiche
e di sostanze associate rinvenute; 
    f) le procedure specifiche per il rilascio dei titoli minerari  e
la disciplina dei rapporti di contitolarita'; 
    g) le modalita' per la revoca delle concessioni  di  coltivazione
in caso di ampliamento del campo geotermico; 
    h) le  prescrizioni  specifiche  relative  al  reinserimento  dei
fluidi; 
    i) i limiti e le prescrizioni per il rilascio di  concessioni  di
risorse geotermiche di interesse  locale  su  aree  gia'  oggetto  di
concessioni di  coltivazione  di  risorse  geotermiche  di  interesse
nazionale; 
    l) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di
sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree gia' oggetto  di
titoli per  la  coltivazione  di  risorse  geotermiche  di  interesse
nazionale o locale e o in aree considerate inidonee allo sfruttamento
geotermico; 
    m) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di
sfruttamento  di  piccole  utilizzazioni   locali   sottoposte   sola
dichiarazione di inizio attivita'. 
  2. Il Ministero  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
emana i disciplinari di cui al comma 1 sentita la CIRM. 
  3. Le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  possono
prevedere  il  coinvolgimento,  per  problematiche   di   particolare
rilievo, della CIRM nelle procedure di  propria  competenza,  nonche'
l'avvalimento, per problematiche tecniche specifiche, dei «Laboratori
di  analisi  e  di  sperimentazione  per  il  settore  minerario   ed
energetico» dell'UNMIG del Ministero dello sviluppo economico.