Art. 16 
 
 
      Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori 
 
  1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di  serieta'  ed
efficienza,  sono  abilitati  a  costituire  organismi  deputati,  su
istanza  della  parte  interessata,  a  gestire  il  procedimento  di
mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente  decreto.
Gli organismi devono essere iscritti nel registro. 
  2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione,  la
sospensione e  la  cancellazione  degli  iscritti,  l'istituzione  di
separate sezioni del registro per la  trattazione  degli  affari  che
richiedono specifiche  competenze  anche  in  materia  di  consumo  e
internazionali, nonche' la determinazione delle indennita'  spettanti
agli organismi sono disciplinati con appositi  decreti  del  Ministro
della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo,
con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione  di  tali
decreti si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  dei
decreti del Ministro della giustizia 23 luglio  2004,  n.  222  e  23
luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni  si  conformano,  sino  alla
medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti
dall'articolo  141  del  codice  del  consumo,  di  cui  al   decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 
  3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro,
deposita presso il Ministero della giustizia il  proprio  regolamento
di  procedura  e  il  codice  etico,  comunicando   ogni   successiva
variazione. Nel regolamento  devono  essere  previste,  fermo  quanto
stabilito   dal   presente   decreto,   le   procedure    telematiche
eventualmente utilizzate dall'organismo,  in  modo  da  garantire  la
sicurezza delle comunicazioni e il rispetto  della  riservatezza  dei
dati.  Al  regolamento  devono  essere  allegate  le  tabelle   delle
indennita' spettanti  agli  organismi  costituiti  da  enti  privati,
proposte  per  l'approvazione  a  norma  dell'articolo  17.  Ai  fini
dell'iscrizione nel registro  il  Ministero  della  giustizia  valuta
l'idoneita' del regolamento. 
  4. La vigilanza sul registro  e'  esercitata  dal  Ministero  della
giustizia e, con riferimento alla sezione per  la  trattazione  degli
affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche  dal  Ministero
dello sviluppo economico. 
  5. Presso il Ministero della giustizia e'  istituito,  con  decreto
ministeriale, l'elenco dei formatori per la  mediazione.  Il  decreto
stabilisce  i  criteri  per  l'iscrizione,  la   sospensione   e   la
cancellazione   degli   iscritti,   nonche'   per   lo    svolgimento
dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati livelli di
formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data
a decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione
di cui al presente comma costituisce per il  mediatore  requisito  di
qualificazione professionale. 
  6. L'istituzione  e  la  tenuta  del  registro  e  dell'elenco  dei
formatori avvengono nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali gia' esistenti, e  disponibili  a  legislazione  vigente,
presso il Ministero della giustizia e  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il  decreto  del  Ministero  della  giustizia  23
          luglio 2004 n. 222 vedi note all'art. 1. 
              Il decreto 23 luglio 2004, n.  223  reca:  (Regolamento
          recante  approvazione  delle  indennita'   spettanti   agli
          organismi di conciliazione a norma dell'art. 39 del  D.Lgs.
          17 gennaio 2003, n. 5). 
              - Si riporta il testo dell'art. 141 del citato  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206: 
              «Art.   141   (Composizione    extragiudiziale    delle
          controversie).  -  1.  Nei  rapporti  tra   consumatore   e
          professionista,  le  parti  possono  avviare  procedure  di
          composizione  extragiudiziale  per  la  risoluzione   delle
          controversie  in  materia  di   consumo,   anche   in   via
          telematica. 
              2. Il Ministro dello sviluppo economico,  d'intesa  con
          il Ministro della giustizia,  con  decreto  di  natura  non
          regolamentare, detta  le  disposizioni  per  la  formazione
          dell'elenco degli organi  di  composizione  extragiudiziale
          delle controversie in materia di consumo che si  conformano
          ai   principi   della   raccomandazione   98/257/CE   della
          Commissione, del 30  marzo  1998,  riguardante  i  principi
          applicabili agli organi  responsabili  per  la  risoluzione
          extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e
          della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del  4
          aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi
          extragiudiziali   che    partecipano    alla    risoluzione
          extragiudiziale delle controversie in materia  di  consumo.
          Il Ministero dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
          Ministero  della  giustizia,  comunica   alla   Commissione
          europea  gli  organismi  di  cui  al  predetto  elenco   ed
          assicura,  altresi',  gli  ulteriori  adempimenti  connessi
          all'attuazione della risoluzione del Consiglio  dell'Unione
          europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad  una
          rete comunitaria di organi  nazionali  per  la  risoluzione
          extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. 
              3. In ogni caso, si considerano organi di  composizione
          extragiudiziale delle controversie ai  sensi  del  comma  2
          quelli costituiti ai sensi  dell'art.  2,  comma  4,  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura. 
              4.  Non  sono  vessatorie  le  clausole  inserite   nei
          contratti dei consumatori aventi ad oggetto il  ricorso  ad
          organi che  si  conformano  alle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo. 
              5. Il consumatore non puo'  essere  privato  in  nessun
          caso del diritto di adire il giudice  competente  qualunque
          sia    l'esito    della    procedura    di     composizione
          extragiudiziale.».