Art. 16
Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed
efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su
istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di
mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto.
Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la
sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di
separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che
richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e
internazionali, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti
agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro
della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo,
con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali
decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei
decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23
luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla
medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti
dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro,
deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento
di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva
variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto
stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche
eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la
sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei
dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle
indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti privati,
proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini
dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta
l'idoneita' del regolamento.
4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal Ministero della
giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli
affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero
dello sviluppo economico.
5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito, con decreto
ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto
stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la
cancellazione degli iscritti, nonche' per lo svolgimento
dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati livelli di
formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data
a decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione
di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di
qualificazione professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei
formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali gia' esistenti, e disponibili a legislazione vigente,
presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo
economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Note all'art. 16:
- Per il decreto del Ministero della giustizia 23
luglio 2004 n. 222 vedi note all'art. 1.
Il decreto 23 luglio 2004, n. 223 reca: (Regolamento
recante approvazione delle indennita' spettanti agli
organismi di conciliazione a norma dell'art. 39 del D.Lgs.
17 gennaio 2003, n. 5).
- Si riporta il testo dell'art. 141 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206:
«Art. 141 (Composizione extragiudiziale delle
controversie). - 1. Nei rapporti tra consumatore e
professionista, le parti possono avviare procedure di
composizione extragiudiziale per la risoluzione delle
controversie in materia di consumo, anche in via
telematica.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con
il Ministro della giustizia, con decreto di natura non
regolamentare, detta le disposizioni per la formazione
dell'elenco degli organi di composizione extragiudiziale
delle controversie in materia di consumo che si conformano
ai principi della raccomandazione 98/257/CE della
Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi
applicabili agli organi responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e
della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4
aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi
extragiudiziali che partecipano alla risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia, comunica alla Commissione
europea gli organismi di cui al predetto elenco ed
assicura, altresi', gli ulteriori adempimenti connessi
all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione
europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una
rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
3. In ogni caso, si considerano organi di composizione
extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2
quelli costituiti ai sensi dell'art. 2, comma 4, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei
contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad
organi che si conformano alle disposizioni di cui al
presente articolo.
5. Il consumatore non puo' essere privato in nessun
caso del diritto di adire il giudice competente qualunque
sia l'esito della procedura di composizione
extragiudiziale.».