Art. 17
Risorse, regime tributario e indennita'
1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge
18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente
articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalita'
del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse
affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero,
ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n.
127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
3. Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro
il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta e' dovuta
per la parte eccedente.
4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono
determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli
organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di
ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita'
proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute, non
superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della
mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in
cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi
dell'articolo 5, comma 1.
5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della
domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non e'
dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni
per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine
la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui
sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore,
nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo
richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di
quanto dichiarato.
6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie
attivita' istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti
i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita' di mediazione. Dei
risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione,
con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennita'
spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo
dell'attivita' prestata a favore dei soggetti aventi diritto
all'esonero.
7. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre
anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale
di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei
commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico
giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale
fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si
verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8,
resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a
garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla
stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 60 della legge 18
giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile.):
«Art. 60 (Delega al Governo in materia di mediazione e
di conciliazione delle controversie civili e commerciali).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi in materia di mediazione e di
conciliazione in ambito civile e commerciale.
2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel
rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in
conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma
3, realizza il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal
comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, che sono resi entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata
di sessanta giorni.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla
conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti
disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da
organismi professionali e indipendenti, stabilmente
destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della
normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il
Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di
conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati
dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi
dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad
ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo
Registro;
d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel
Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con
decreto del Ministro della giustizia;
e) prevedere la possibilita', per i consigli degli
ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali,
organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento,
si avvalgono del personale degli stessi consigli;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione
istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel
Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari
materie, la facolta' di istituire organismi di
conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di
cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
i) prevedere che gli organismi di conciliazione
iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di
mediazione anche attraverso procedure telematiche;
l) per le controversie in particolari materie,
prevedere la facolta' del conciliatore di avvalersi di
esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti
presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai
decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma
1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le
consulenze e per le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennita' spettanti ai
conciliatori, da porre a carico delle parti, siano
stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore
per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra
le parti;
n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il
cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della
possibilita' di avvalersi dell'istituto della conciliazione
nonche' di ricorrere agli organismi di conciliazione;
o) prevedere, a favore delle parti, forme di
agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al
contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti
derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere
dall'anno precedente l'introduzione della norma e
successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico
giustizia di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181;
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che
chiude il processo corrisponda interamente al contenuto
dell'accordo proposto in sede di procedimento di
conciliazione, che il giudice possa escludere la
ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha
rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello
stesso, condannandolo altresi', e nella stessa misura, al
rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo
quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di
procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il
vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di
contributo unificato ai sensi dell'art. 9 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non
possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico,
un regime di incompatibilita' tale da garantire la
neutralita', l'indipendenza e l'imparzialita' del
conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia
efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per
l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del decreto
legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti in
materia di funzionalita' del sistema giudiziario)
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181:
«Art. 2 (Fondo unico giustizia).
1 - 6 (Omissis);
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto
disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate
«Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro
gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis - 10 (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 3 e 4 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
luglio 2009, n 127 (Regolamento di attuazione dell'art. 61,
comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonche'
dell'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e
successive modificazioni, in materia di Fondo unico di
giustizia.):
«Art. 7 (Destinazioni al Ministero dell'interno e al
Ministero della giustizia).
1-2 (Omissis);
3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 1 sono altresi' determinate le
quote del Fondo unico giustizia da destinare al Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera b),
della legge n. 181 del 2008, per la conseguente immediata
riassegnazione, da effettuarsi con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione di cui all'art. 1, comma 1304,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il Ministro della giustizia, con propri decreti da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al MEF tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, provvede
alla ripartizione delle somme confluite nel fondo previsto
dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione, secondo le utilizzazioni di cui all'art. 2,
comma 7, lettera b), della legge n. 181 del 2008, con
particolare riferimento al funzionamento e al potenziamento
degli uffici giudiziari.
5 - (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 76, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia. (Testo A):
«Art. 76 (Condizioni per l'ammissione). - 1. Puo'
essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito
imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro
10.628,16.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato
convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e'
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo
periodo da ogni componente della famiglia, compreso
l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito,
si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o
che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando
sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero
nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza
definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del
codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80,
e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche'
per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si
ritiene superiore ai limiti previsti.
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo'
essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di
reddito previsti dal presente decreto.».