Art. 18
Organismi presso i tribunali
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire
organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale
e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del
tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro
a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di
cui all'articolo 16.