Art. 18 
 
 
                    Organismi presso i tribunali 
 
  1.  I  consigli  degli  ordini  degli  avvocati  possono  istituire
organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio  personale
e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal  presidente  del
tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro
a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di
cui all'articolo 16.