Art. 19
Organismi presso i consigli degli ordini professionali
e presso le camere di commercio
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le
materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del
Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio
personale e utilizzando locali nella propria disponibilita'.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri
stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, della legge
29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.):
«Art. 2 (Compiti e funzioni).
1-3 (Omissis);
4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di
commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed
infrastrutture di interesse economico generale a livello
locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la
partecipazione, secondo le norme del codice civile, con
altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche
associativi, ad enti, a consorzi e a societa'.
5-9 (Omissis).».