Art. 19 
 
 
       Organismi presso i consigli degli ordini professionali 
                   e presso le camere di commercio 
 
  1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per  le
materie riservate alla loro  competenza,  previa  autorizzazione  del
Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio
personale e utilizzando locali nella propria disponibilita'. 
  2. Gli organismi di cui al comma 1 e  gli  organismi  istituiti  ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura  sono
iscritti al registro a semplice domanda,  nel  rispetto  dei  criteri
stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, della legge
          29 dicembre 1993, n. 580  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura.): 
              «Art. 2 (Compiti e funzioni). 
              1-3 (Omissis); 
              4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di
          commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture  ed
          infrastrutture di interesse economico  generale  a  livello
          locale, regionale e nazionale, direttamente o  mediante  la
          partecipazione, secondo le norme  del  codice  civile,  con
          altri soggetti  pubblici  e  privati,  ad  organismi  anche
          associativi, ad enti, a consorzi e a societa'. 
              5-9 (Omissis).».