Art. 10 
 
 
                     Indipendenza e obiettivita' 
 
  1. Il revisore  legale  e  la  societa'  di  revisione  legale  che
effettuano la revisione legale  dei  conti  di  una  societa'  devono
essere indipendenti da questa e  non  devono  essere  in  alcun  modo
coinvolti nel suo processo decisionale. 
  2. Il revisore  legale  e  la  societa'  di  revisione  legale  non
effettuano la revisione legale dei conti di una societa' qualora  tra
tale societa' e il revisore legale o la societa' di revisione  legale
o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o  di
altro genere, dirette o indirette, comprese  quelle  derivanti  dalla
prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali
un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la  conclusione
che l'indipendenza del revisore legale o della societa' di  revisione
legale risulta compromessa. 
  3. Se l'indipendenza  del  revisore  legale  o  della  societa'  di
revisione legale rischia di  essere  compromessa,  come  in  caso  di
autoriesame, interesse personale, esercizio  del  patrocinio  legale,
familiarita', fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o
la societa' di  revisione  legale  devono  adottare  misure  volte  a
ridurre tali rischi. 
  4. Qualora i  rischi  siano  di  tale  rilevanza  da  compromettere
l'indipendenza del revisore legale  o  della  societa'  di  revisione
legale questi non effettuano la revisione legale. 
  5. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita'  di  revisione
legale  si  dotano  di  procedure  idonee  a  prevenire  e   rilevare
tempestivamente   le   situazioni    che    possono    comprometterne
l'indipendenza. 
  6.  L'istituzione  e  il  funzionamento  di  tali  procedure   sono
documentati in  modo  da  poter  essere  assoggettati  a  sistemi  di
controllo della qualita'. 
  7. Il revisore legale o la societa' di revisione  legale  documenta
nelle  carte  di  lavoro  tutti  i  rischi  rilevanti  per   la   sua
indipendenza nonche' le misure adottate per limitare tali rischi. 
  8. I soci e  i  componenti  dell'organo  di  amministrazione  della
societa'  di  revisione  legale  o  di   un'affiliata   non   possono
intervenire nell'espletamento della revisione legale in un  modo  che
puo' compromettere l'indipendenza e l'obiettivita'  del  responsabile
della revisione. 
  9. Il corrispettivo per l'incarico di  revisione  legale  non  puo'
essere subordinato ad alcuna condizione, non puo' essere stabilito in
funzione dei risultati della revisione, ne' puo' dipendere  in  alcun
modo dalla  prestazione  di  servizi  diversi  dalla  revisione  alla
societa'  che  conferisce  l'incarico,   alle   sue   controllate   e
controllanti, da parte  del  revisore  legale  o  della  societa'  di
revisione legale o della loro rete. 
  10.  Il  corrispettivo  per  l'incarico  di  revisione  legale   e'
determinato in modo da garantire la qualita'  e  l'affidabilita'  dei
lavori. A tale fine i  soggetti  incaricati  della  revisione  legale
determinano  le  risorse  professionali  e  le   ore   da   impiegare
nell'incarico avendo riguardo: 
    a)  alla  dimensione,  composizione  e  rischiosita'  delle  piu'
significative grandezze patrimoniali, economiche  e  finanziarie  del
bilancio della societa' che conferisce l'incarico, nonche' ai profili
di rischio connessi al processo di consolidamento dei  dati  relativi
alle societa' del gruppo; 
    b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che  il  lavoro  di
revisione richiede; 
    c) alla necessita' di assicurare, oltre all'esecuzione  materiale
delle  verifiche,  un'adeguata  attivita'  di   supervisione   e   di
indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11. 
  11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle  societa'  di
revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attivita'  di
revisione legale non puo' essere in alcun modo determinata dall'esito
delle revisioni da essi compiute. 
  12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di  revisione
legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettivita'
elaborati da associazioni e  ordini  professionali  e  approvati  dal
Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Consob,  ovvero
emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Consob. 
13. Con regolamento,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Consob, definisce l'estensione della rete e da' attuazione
alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.