Art. 10 Indipendenza e obiettivita' 1. Il revisore legale e la societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una societa' devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. 2. Il revisore legale e la societa' di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una societa' qualora tra tale societa' e il revisore legale o la societa' di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale risulta compromessa. 3. Se l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale rischia di essere compromessa, come in caso di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarita', fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o la societa' di revisione legale devono adottare misure volte a ridurre tali rischi. 4. Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale questi non effettuano la revisione legale. 5. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di revisione legale si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l'indipendenza. 6. L'istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualita'. 7. Il revisore legale o la societa' di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonche' le misure adottate per limitare tali rischi. 8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione della societa' di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che puo' compromettere l'indipendenza e l'obiettivita' del responsabile della revisione. 9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non puo' essere subordinato ad alcuna condizione, non puo' essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, ne' puo' dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla societa' che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della societa' di revisione legale o della loro rete. 10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale e' determinato in modo da garantire la qualita' e l'affidabilita' dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo: a) alla dimensione, composizione e rischiosita' delle piu' significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della societa' che conferisce l'incarico, nonche' ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle societa' del gruppo; b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede; c) alla necessita' di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attivita' di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11. 11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle societa' di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attivita' di revisione legale non puo' essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni da essi compiute. 12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettivita' elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Consob. 13. Con regolamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce l'estensione della rete e da' attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE.
Note all'art. 10: - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.