Art. 11 
 
 
                        Principi di revisione 
 
  1. La revisione legale e' svolta  in  conformita'  ai  principi  di
revisione adottati dalla Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il
Ministro della giustizia, sentita la Consob, la  Banca  d'Italia  per
quanto riguarda gli enti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b),
e l'ISVAP per quanto riguarda gli enti di cui all'articolo 16,  comma
1, lettere c) e  d),  puo'  disporre  con  regolamento  l'obbligo  di
osservare procedure di revisione o obblighi supplementari o, in  casi
eccezionali, il divieto di osservare parte dei  principi  di  cui  al
comma 1, solo nel caso in cui l'obbligo o il  divieto  conseguono  da
disposizioni  legislative  specifiche  relative  alla  portata  della
revisione legale. 
  3. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1,  la  revisione
legale e' svolta in conformita' ai principi di revisione elaborati da
associazioni e ordini professionali e dalla Consob. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.