Art. 11 Principi di revisione 1. La revisione legale e' svolta in conformita' ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, la Banca d'Italia per quanto riguarda gli enti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), e l'ISVAP per quanto riguarda gli enti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), puo' disporre con regolamento l'obbligo di osservare procedure di revisione o obblighi supplementari o, in casi eccezionali, il divieto di osservare parte dei principi di cui al comma 1, solo nel caso in cui l'obbligo o il divieto conseguono da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della revisione legale. 3. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1, la revisione legale e' svolta in conformita' ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob.
Note all'art. 11: - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.