Art. 12 
 
 
                      Elaborazione dei principi 
 
  1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 9, comma 1, 10, comma 12,
e  11,  comma  3,  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
sottoscrive  una  convenzione  con  gli  ordini  e  le   associazioni
professionali interessati, finalizzata a  definire  le  modalita'  di
elaborazione dei principi. 
  2. I principi elaborati dagli ordini e  associazioni  professionali
sottoscrittori della convenzione di cui al comma 1 tengono  conto  di
quelli emanati dagli organismi internazionali.