Art. 12 Elaborazione dei principi 1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 9, comma 1, 10, comma 12, e 11, comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalita' di elaborazione dei principi. 2. I principi elaborati dagli ordini e associazioni professionali sottoscrittori della convenzione di cui al comma 1 tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.