Art. 13 
 
 
Conferimento, revoca  e  dimissioni  dall'incarico,  risoluzione  del
                              contratto 
 
  1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma,  numero
11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo
di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei  conti  e
determina il  corrispettivo  spettante  al  revisore  legale  o  alla
societa' di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e  gli
eventuali criteri per l'adeguamento  di  tale  corrispettivo  durante
l'incarico. 
  2. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla  data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo  al
terzo esercizio dell'incarico. 
  3. L'assemblea revoca l'incarico, sentito  l'organo  di  controllo,
quando  ricorra  una  giusta  causa,  provvedendo  contestualmente  a
conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad  altra  societa'
di revisione legale secondo le modalita'  di  cui  al  comma  1.  Non
costituisce giusta causa di  revoca  la  divergenza  di  opinioni  in
merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione. 
  4. Il revisore legale o la societa' di revisione legale  incaricati
della revisione legale possono  dimettersi  dall'incarico,  salvo  il
risarcimento del danno, nei casi e  con  le  modalita'  definiti  con
regolamento dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere  in
tempi e modi tali da consentire alla societa' sottoposta a  revisione
di  provvedere  altrimenti,  salvo  il  caso  d'impedimento  grave  e
comprovato del revisore o della  societa'  di  revisione  legale.  Il
medesimo regolamento definisce i casi e  le  modalita'  in  cui  puo'
risolversi consensualmente o per giusta causa  il  contratto  con  il
quale e' conferito l'incarico di revisione legale. 
  5. Nei casi di cui al comma 4 la societa'  sottoposta  a  revisione
legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico. 
  6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale  del  contratto,
le funzioni di revisione legale continuano a  essere  esercitate  dal
medesimo revisore legale o societa' di revisione legale fino a quando
la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non  e'  divenuta
efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle  dimissioni
o della risoluzione del contratto. 
  7. La societa' sottoposta a revisione ed il revisore  legale  o  la
societa' di revisione legale informano tempestivamente  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e, per  la  revisione  legale  relativa
agli enti di interesse pubblico, la Consob, in  ordine  alla  revoca,
alle  dimissioni  o  alla  risoluzione  consensuale  del   contratto,
fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle  ragioni  che  le  hanno
determinate. 
  8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall'assemblea
delle societa' in accomandita per azioni si applica  l'articolo  2459
del codice civile. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Gli articoli 2328, secondo comma, numero 11)  e  2459
          del codice civile, cosi' recitano: 
              «L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto  per   atto
          pubblico e deve indicare: 
                1)-10) (omissis); 
                11) la nomina  dei  primi  amministratori  e  sindaci
          ovvero dei componenti  del  consiglio  di  sorveglianza  e,
          quando previsto, del soggetto  al  quale  e'  demandato  il
          controllo contabile;». 
              «Art. 2459 (Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione
          di responsabilita').  -  I  soci  accomandatari  non  hanno
          diritto di voto per  le  azioni  ad  essi  spettanti  nelle
          deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e  la
          revoca dei sindaci ovvero dei componenti del  consiglio  di
          sorveglianza     e     l'esercizio      dell'azione      di
          responsabilita'.».