Art. 14 
 
 
           Relazione di revisione e giudizio sul bilancio 
 
  1. Il revisore legale o la societa' di revisione legale  incaricati
di effettuare la revisione legale dei conti: 
    a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul  bilancio  di
esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; 
    b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare  tenuta  della
contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di  gestione
nelle scritture contabili. 
  2.  La  relazione,  redatta  in  conformita'  ai  principi  di  cui
all'articolo 11, comprende: 
    a) un paragrafo introduttivo che identifica  i  conti  annuali  o
consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro  delle  regole
di redazione applicate dalla societa'; 
    b) una descrizione della portata della  revisione  legale  svolta
con l'indicazione dei principi di revisione osservati; 
    c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se  questo  e'
conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
e il risultato economico dell'esercizio; 
    d) eventuali richiami di informativa che  il  revisore  sottopone
all'attenzione  dei  destinatari  del  bilancio,   senza   che   essi
costituiscano rilievi; 
    e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione  con
il bilancio. 
  3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con
rilievi,  un  giudizio  negativo  o  rilasci  una  dichiarazione   di
impossibilita'  di  esprimere  un  giudizio,  la  relazione  illustra
analiticamente i motivi della decisione. 
  4. La relazione e' datata e  sottoscritta  dal  responsabile  della
revisione. 
  5. Si osservano i termini e le modalita' di deposito  di  cui  agli
articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del  codice  civile,
salvo quanto disposto dall'articolo 154-ter del TUIF. 
  6. I soggetti incaricati della revisione legale  hanno  diritto  ad
ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attivita'
di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed
esame di atti e documentazione. Il revisore legale o la  societa'  di
revisione legale incaricati della revisione del bilancio  consolidato
sono interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio.
A questo fine, essi ricevono i documenti di  revisione  dai  soggetti
incaricati della  revisione  delle  societa'  controllate  e  possono
chiedere ai suddetti soggetti o agli  amministratori  delle  societa'
controllate ulteriori  documenti  e  notizie  utili  alla  revisione,
nonche' procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di
atti e documentazione e controlli  presso  le  medesime  societa'.  I
documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi  di  revisione
legale svolti sono conservati per 10 anni dalla data della  relazione
di revisione. 
  7. Il revisore legale o la societa' di revisione legale  incaricati
della revisione del bilancio consolidato devono conservare copia  dei
documenti e delle carte di lavoro relativi  al  lavoro  di  revisione
svolto dai revisori e dagli enti di revisione dei Paesi terzi  o,  in
alternativa, devono concordare con detti soggetti  l'accesso  a  tale
documentazione. La presenza di ostacoli legali alla  trasmissione  di
tale documentazione deve essere comprovata nelle carte di lavoro  del
revisore legale o della societa' di revisione legale incaricati della
revisione del bilancio consolidato. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Gli articoli 2429, terzo comma e 2435,  primo  comma,
          del codice civile, cosi' recitano: 
              «Il  bilancio,  con  le  copie  integrali   dell'ultimo
          bilancio  delle  societa'  controllate   e   un   prospetto
          riepilogativo  dei  dati  essenziali  dell'ultimo  bilancio
          delle societa' collegate, deve restare depositato in  copia
          nella sede della societa', insieme con le  relazioni  degli
          amministratori, dei sindaci e del soggetto  incaricato  del
          controllo  contabile,  durante  i   quindici   giorni   che
          precedono l'assemblea, e  finche'  sia  approvato.  I  soci
          possono prenderne visione.». 
              «Art. 2435 (Pubblicazione del  bilancio  e  dell'elenco
          dei soci e dei titolari di  diritti  su  azioni).  -  Entro
          trenta giorni dall'approvazione  una  copia  del  bilancio,
          corredata dalle relazioni previste dagli  articoli  2428  e
          2429 e dal verbale di  approvazione  dell'assemblea  o  del
          consiglio  di  sorveglianza,  deve  essere,  a  cura  degli
          amministratori, depositata presso  l'ufficio  del  registro
          delle imprese o spedita al  medesimo  ufficio  a  mezzo  di
          lettera raccomandata.». 
              - L'art. 154-ter del TUIF, citato nelle premesse, cosi'
          recita: 
              «Art.  154-ter  (Relazioni  finanziarie).  -  1.  Fermi
          restando i termini di cui agli  articoli  2429  del  codice
          civile e  156,  comma  5,  entro  centoventi  giorni  dalla
          chiusura  dell'esercizio  gli  emittenti   quotati   aventi
          l'Italia come Stato membro d'origine approvano il  bilancio
          d'esercizio e pubblicano la relazione  finanziaria  annuale
          comprendente  il  bilancio  di   esercizio,   il   bilancio
          consolidato, ove redatto, la  relazione  sulla  gestione  e
          l'attestazione  di  cui  all'art.  154-bis,  comma  5.   Le
          relazioni di revisione di cui all'art. 156 sono  pubblicate
          integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale. 
              2. Entro  sessanta  giorni  dalla  chiusura  del  primo
          semestre  dell'esercizio,  gli  emittenti  quotati   aventi
          l'Italia  come  Stato  membro  d'origine   pubblicano   una
          relazione finanziaria semestrale comprendente  il  bilancio
          semestrale  abbreviato,  la  relazione   intermedia   sulla
          gestione e l'attestazione prevista dall'art. 154-bis, comma
          5. La relazione sul bilancio  semestrale  abbreviato  della
          societa'  di  revisione,   ove   redatta,   e'   pubblicata
          integralmente entro il medesimo termine. 
              3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2,
          e'   redatto   in   conformita'   ai   principi   contabili
          internazionali  applicabili  riconosciuti  nella  Comunita'
          europea ai sensi del regolamento (CE)  n.  1606/2002.  Tale
          bilancio e' redatto in  forma  consolidata  se  l'emittente
          quotato avente l'Italia  come  Stato  membro  d'origine  e'
          obbligato a redigere il bilancio consolidato. 
              4. La  relazione  intermedia  sulla  gestione  contiene
          almeno riferimenti  agli  eventi  importanti  che  si  sono
          verificati nei primi sei mesi dell'esercizio  e  alla  loro
          incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente  a
          una descrizione dei principali rischi e  incertezze  per  i
          sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti  azioni
          quotate aventi l'Italia come  Stato  membro  d'origine,  la
          relazione intermedia  sulla  gestione  contiene,  altresi',
          informazioni   sulle   operazioni   rilevanti   con   parti
          correlate. 
              5. Gli emittenti azioni quotate  aventi  l'Italia  come
          Stato membro  d'origine  pubblicano,  entro  quarantacinque
          giorni dalla chiusura del primo e del  terzo  trimestre  di
          esercizio,  un  resoconto  intermedio   di   gestione   che
          fornisce: 
                a)  una   descrizione   generale   della   situazione
          patrimoniale e dell'andamento  economico  dell'emittente  e
          delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento; 
                b) un'illustrazione degli eventi  rilevanti  e  delle
          operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento
          e  la  loro   incidenza   sulla   situazione   patrimoniale
          dell'emittente e delle sue imprese controllate. 
              6.  La   Consob,   in   conformita'   alla   disciplina
          comunitaria, stabilisce con regolamento: 
                a) le modalita' di pubblicazione dei documenti di cui
          ai commi 1, 2 e 5; 
                b) i casi di esenzione dall'obbligo di  pubblicazione
          della relazione finanziaria semestrale; 
                c) il contenuto delle informazioni  sulle  operazioni
          rilevanti con parti correlate di cui al comma 4; 
                d) le modalita' di applicazione del presente articolo
          per gli emittenti quote di fondi chiusi. 
              7. Fermi restando  i  poteri  previsti  dall'art.  157,
          comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato  che  i
          documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al
          presente articolo non  sono  conformi  alle  norme  che  ne
          disciplinano la redazione, puo' chiedere  all'emittente  di
          rendere pubblica tale  circostanza  e  di  provvedere  alla
          pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a
          ripristinare una corretta informazione del mercato.».