Art. 15 
 
 
                           Responsabilita' 
 
  1. I revisori legali e le societa' di revisione  legale  rispondono
in solido tra loro e  con  gli  amministratori  nei  confronti  della
societa' che ha conferito l'incarico di revisione  legale,  dei  suoi
soci e dei terzi per i danni  derivanti  dall'inadempimento  ai  loro
doveri. Nei rapporti interni  tra  i  debitori  solidali,  essi  sono
responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. 
  2. Il responsabile  della  revisione  ed  i  dipendenti  che  hanno
collaborato all'attivita' di revisione contabile  sono  responsabili,
in solido tra loro, e con la societa'  di  revisione  legale,  per  i
danni conseguenti da propri inadempimenti o  da  fatti  illeciti  nei
confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei  confronti
dei terzi danneggiati. Essi sono  responsabili  entro  i  limiti  del
proprio contributo effettivo al danno cagionato. 
  3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi
del presente articolo si prescrive nel termine di cinque  anni  dalla
data  della  relazione  di  revisione  sul  bilancio  d'esercizio   o
consolidato emessa al termine  dell'attivita'  di  revisione  cui  si
riferisce l'azione di risarcimento.