Art. 9 Deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale 1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di revisione legale dei conti rispettano i principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale, elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob. 2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale consultano il soggetto precedentemente incaricato della revisione, al fine di ottenere ogni informazione utile allo svolgimento della revisione in merito alla societa' che conferisce l'incarico. Il soggetto precedentemente incaricato della revisione consente l'accesso a tali informazioni. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, da' attuazione con regolamento alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE.
Note all'art. 9: - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.