Art. 9 
 
 
   Deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale 
 
  1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita'  di  revisione
legale dei conti rispettano i principi di deontologia  professionale,
di riservatezza e segreto professionale, elaborati da associazioni  e
ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il  Ministro  della  giustizia,  sentita  la
Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob. 
  2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale  consultano
il soggetto precedentemente incaricato della revisione,  al  fine  di
ottenere ogni informazione utile allo svolgimento della revisione  in
merito  alla  societa'  che  conferisce   l'incarico.   Il   soggetto
precedentemente incaricato della revisione consente l'accesso a  tali
informazioni. 
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il
Ministro della giustizia,  sentita  la  Consob,  da'  attuazione  con
regolamento alle misure  di  esecuzione  adottate  dalla  Commissione
europea ai sensi  dell'articolo  21,  paragrafo  2,  della  direttiva
2006/43/CE. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.