Art. 15
          (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)
1.  Ove  sia  previsto  un  regime autorizzatorio, le condizioni alle
quali  e'  subordinato  l'accesso  e  l'esercizio  alle  attivita' di
servizi sono:
a) non discriminatorie;
b) giustificate da un motivo imperativo di interesse generale;
c) commisurate all'obiettivo di interesse generale;
d) chiare ed inequivocabili;
e) oggettive;
f) rese pubbliche preventivamente;
g) trasparenti e accessibili.
2.   I   requisiti   e  i  controlli  equivalenti  o  sostanzialmente
comparabili  quanto  a  finalita',  ai  quali  il prestatore sia gia'
assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai
fini  della  verifica  della  sussistenza  delle  condizioni  per  il
rilascio  di  un titolo autorizzatorio, sempre che il prestatore o le
autorita'  competenti  dell'altro Stato membro forniscano al riguardo
le informazioni necessarie.