Art. 16 
                  (Selezione tra diversi candidati) 
  1.  Nelle  ipotesi  in  cui  il  numero  di  titoli   autorizzatori
disponibili per una determinata attivita' di servizi sia limitato per
ragioni correlate alla  scarsita'  delle  risorse  naturali  o  delle
capacita' tecniche disponibili, le autorita' competenti applicano una
procedura di selezione tra i candidati potenziali  ed  assicurano  la
predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri
ordinamenti, dei  criteri  e  delle  modalita'  atti  ad  assicurarne
l'imparzialita', cui le stesse devono attenersi. 
  2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le  autorita'
competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica,
di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza  dei
lavoratori dipendenti ed autonomi,  della  protezione  dell'ambiente,
della  salvaguardia  del  patrimonio  culturale  e  di  altri  motivi
imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario. 
  3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di  cui  al
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio
del titolo autorizzatorio. 
  4. Nei casi di cui al comma 1  il  titolo  e'  rilasciato  per  una
durata limitata e non  puo'  essere  rinnovato  automaticamente,  ne'
possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente  o  ad  altre
persone, ancorche' giustificati da particolari legami con il primo.