Art. 17 
           (Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni) 
1.  Ai  fini  del  rilascio  del  titolo  autorizzatorio  riguardante
l'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi di cui al presente
decreto si segue il procedimento di cui  all'articolo  19,  comma  2,
primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  ovvero,  se  cosi'
previsto, di cui all'articolo 20 della  medesima  legge  n.  241  del
1990. 
2. Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale,  puo'
essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione  di  un
provvedimento espresso. 
3. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento
in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria
ai fini dell'accesso all'attivita' e al suo esercizio. 
4. Le  autorita'  competenti  assicurano  che  per  ogni  domanda  di
autorizzazione  sia  rilasciata  una  ricevuta.  La   ricevuta   deve
contenere le informazioni seguenti: 
a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e  i  casi
in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione; 
b) i mezzi di ricorso previsti; 
c) fatti salvi  i  casi  in  cui  il  procedimento  si  conclude  con
l'adozione di un provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza
di  risposta  entro  il   termine   previsto,   l'autorizzazione   e'
considerata come rilasciata. 
5. Quando la domanda e' presentata per via telematica la ricevuta  e'
inviata tramite posta elettronica. 
 
          Note all'art. 17: 
             - Per l'art. 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192,
          cosi' come modificato dal presente decreto,  si  vedano  le
          Note all'art. 85. 
             - L'art. 20, della legge 7 agosto 1990,  n.  241  citata
          nelle Note all'art. 8, cosi' recita: 
             «Art.  20  (Silenzio  assenso).   -   1.   Fatta   salva
          l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di
          parte per il rilascio di  provvedimenti  amministrativi  il
          silenzio   dell'amministrazione   competente   equivale   a
          provvedimento  di   accoglimento   della   domanda,   senza
          necessita' di ulteriori istanze o diffide, se  la  medesima
          amministrazione non comunica all'interessato,  nel  termine
          di cui all'art.  2,  commi  2  o  3,  il  provvedimento  di
          diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 
             2.  L'amministrazione  competente  puo'  indire,   entro
          trenta giorni dalla presentazione dell'istanza  di  cui  al
          comma 1, una conferenza di servizi ai sensi  del  capo  IV,
          anche tenendo conto delle situazioni giuridiche  soggettive
          dei controinteressati. 
             3. Nei casi  in  cui  il  silenzio  dell'amministrazione
          equivale ad accoglimento della  domanda,  l'amministrazione
          competente  puo'  assumere   determinazioni   in   via   di
          autotutela,  ai  sensi  degli   articoli   21-quinquies   e
          21-nonies. 
             4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   non   si
          applicano  agli  atti   e   procedimenti   riguardanti   il
          patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
          nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e
          la cittadinanza, la salute e la  pubblica  incolumita',  ai
          casi in cui la normativa comunitaria impone  l'adozione  di
          provvedimenti amministrativi formali, ai  casi  in  cui  la
          legge  qualifica  il  silenzio  dell'amministrazione   come
          rigetto dell'istanza,  nonche'  agli  atti  e  procedimenti
          individuati con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 
             5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.».