Art. 18
        (Autorita' preposte al rilascio delle autorizzazioni)
1.  Fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali
e  di  organi  collegiali  che  agiscono  in  qualita'  di  autorita'
competente,   ai   fini  del  rilascio  dei  titoli  autorizzatori  o
dell'adozione   di  altri  provvedimenti  rilevanti  per  l'esercizio
dell'attivita'  di  servizi  e'  vietata  la partecipazione diretta o
indiretta  alla  decisione,  anche  in  seno  a organi consultivi, di
operatori  concorrenti. Tale divieto non riguarda la consultazione di
organismi  quali  le  Camere  di  commercio  o  le  parti  sociali su
questioni  diverse  dalle  singole  domande  di autorizzazione ne' la
consultazione del grande pubblico.