Art. 19
                  (Efficacia delle autorizzazioni)
1.  L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attivita'
di  servizi  e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche
mediante  l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici;
sono fatte salve le ipotesi in cui la necessita' di un'autorizzazione
specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata
parte  del  territorio  per  ogni stabilimento sia giustificata da un
motivo imperativo di interesse generale.
2.  L'autorizzazione  ha durata illimitata, salvo che non ricorra uno
dei seguenti casi:
a)  previsione  di  un rinnovo automatico, purche' compatibile con le
disposizioni del presente decreto;
b)  previsione  di  una  limitazione  numerica dei titoli che possono
essere rilasciati;
c)  limitazione  della durata giustificata da un motivo imperativo di
interesse generale.
3.  Restano  salvi i casi in cui la decadenza dall'autorizzazione, la
sospensione o la revoca conseguono al venir meno delle condizioni cui
e'  subordinato  il  suo ottenimento. Le autorita' competenti possono
periodicamente  verificare  la  persistenza  delle  condizioni per il
rilascio  dell'autorizzazione,  anche  richiedendo  al  prestatore le
informazioni e la documentazione necessarie.
4.  E'  consentita  la  previsione  di  un  termine,  anche a pena di
decadenza, entro il quale il prestatore deve iniziare l'attivita' per
la quale ha conseguito il titolo, salvo che non vi siano giustificati
motivi per il mancato avvio.