Art. 13
Controlli e vigilanza
1. In attuazione di quanto previsto agli articoli 118-sexdecies e
118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' l'autorita' nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa. L'attivita' di controllo di cui ai
citati articoli 118-sexdecies e 118-septdecies del regolamento (CE)
n. 1234/2007 e' svolta da autorita' di controllo pubbliche designate
e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari, sentito il gruppo tecnico di
valutazione costituito pariteticamente da 4 rappresentanti del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui 3
del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e 1
rappresentante del Dipartimento delle politiche competitive del mondo
rurale e della qualita', e da altrettanti rappresentanti delle
regioni e province autonome, designati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. Il gruppo e'
presieduto dal Direttore generale della Direzione generale competente
del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 alle autorita' di controllo
pubbliche designate e agli organismi di controllo privati devono
preventivamente prevedere la valutazione della conformita' alla norma
europea EN 45011.
3. A decorrere dal 1° maggio 2010 gli organismi di controllo
privati di cui al comma 2 devono essere accreditati alla predetta
norma europea EN 45011.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere sospese o
revocate in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 3;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
c) mancato rispetto delle disposizioni impartite con il decreto
di autorizzazione.
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione puo' riguardare
anche una singola produzione riconosciuta.
6. Le strutture che intendano proporsi per il controllo delle
denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche
riconosciute, devono presentare apposita richiesta al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
7. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali un elenco delle strutture di controllo che
soddisfino i requisiti di cui ai commi 2 e 3, denominato «Elenco
delle strutture di controllo per le denominazioni di origine protetta
(DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore
vitivinicolo».
8. La scelta della struttura di controllo e' effettuata, tra quelle
iscritte all'elenco di cui al comma 7, dai soggetti proponenti le
registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di
riconoscimento della denominazione di origine o dell'indicazione
geografica e, per le denominazioni o indicazioni gia' riconosciute,
dai consorzi di tutela incaricati dal Ministero. In assenza di
consorzi la scelta e' effettuata dai produttori, singoli o associati
che rappresentino almeno il 51 per cento della produzione
controllata.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le
province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni,
segnalano al Ministero le strutture di controllo individuandole tra
quelle iscritte nell'elenco di cui al comma 7.
10. Le strutture di controllo possono svolgere la loro attivita'
per una o piu' produzioni riconosciute ai sensi del citato
regolamento (CE) n. 1234/2007 o della previgente normativa nazionale.
Ogni produzione riconosciuta e' soggetta al controllo di una sola
struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la
specifica DO o IG puo' avvalersi, tramite apposita convenzione e
sotto la propria responsabilita', delle strutture e del personale di
altro soggetto iscritto all'elenco di cui al comma 7, purche' le
relative attivita' risultino dallo specifico piano di controllo.
11. Al fine dell'emanazione del decreto di autorizzazione al
controllo di ogni singola denominazione, le strutture di cui al comma
10 trasmettono al Ministero:
a) il piano di controllo;
b) il tariffario;
c) l'elenco degli ispettori dedicati al controllo della specifica
DO o IG con i relativi curricula;
d) l'elenco dei membri del comitato di certificazione con i
relativi curricula.
12. Al fine della rivendicazione, delle produzioni vitivinicole a
denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica
protetta, tutti i soggetti partecipanti alla filiera di ciascuna
produzione tutelata, ad eccezione di quelli gia' dichiarati nello
schedario viticolo di cui all'articolo 12, dovranno notificarsi
all'autorita' pubblica designata o all'organismo di controllo privato
autorizzato, sottoponendosi volontariamente al sistema di controllo.
La struttura di controllo terra' un apposito elenco dei soggetti
iscritti. Tale elenco deve essere consultabile, tramite il SIAN.
13. La vigilanza sulle strutture di controllo autorizzate e'
esercitata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e, in
maniera coordinata, dalle regioni e province autonome per le
denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel
territorio di propria competenza.
14. La gestione delle richieste, all'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A., dei contrassegni di cui all'articolo 19 per le
produzioni DOCG e DOC e' attribuita al Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari.
15. Gli enti competenti alla tenuta ed alla gestione dei dati o di
altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita'
di controllo, ivi comprese le iscrizioni allo schedario per le
relative DO o IG, sono tenuti a mettere a disposizione i dati
medesimi delle strutture di controllo autorizzate, a titolo gratuito,
in formato elettronico.
16. Le strutture di controllo autorizzate sono tenute ad inserire
nel SIAN con cadenza mensile i dati relativi all'attivita' di
controllo della specifica DO o IG, che sono resi disponibili, per
quanto di competenza, alle regioni o province autonome, agli altri
enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione, al controllo ed
alla vigilanza delle rispettive DO o IG, agli organi dello Stato
preposti ai controlli, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai
sensi dell'articolo 17.
17. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono determinate le modalita' di presentazione delle richieste e dei
criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, la
gestione del flusso delle informazioni e l'eventuale modifica delle
modalita' applicative di cui al comma 10, nonche' gli schemi tipo dei
piani di controllo prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla
classificazione qualitativa dei vini, di cui all'articolo 3.
18. Per quanto di competenza della pubblica amministrazione per lo
svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Note all'art. 13:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1234/2007
si vedano le note alle premesse.