Art. 13 
 
 
                        Controlli e vigilanza 
 
  1. In attuazione di quanto previsto agli articoli  118-sexdecies  e
118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, il Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e'  l'autorita'  nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e  responsabile
della vigilanza sulla stessa. L'attivita'  di  controllo  di  cui  ai
citati articoli 118-sexdecies e 118-septdecies del  regolamento  (CE)
n. 1234/2007 e' svolta da autorita' di controllo pubbliche  designate
e da organismi privati autorizzati con decreto  del  Ministero  delle
politiche   agricole   alimentari   e   forestali   -    Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari,  sentito  il  gruppo  tecnico  di
valutazione  costituito  pariteticamente  da  4  rappresentanti   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di  cui  3
del  Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della   tutela   della
qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti  agro-alimentari  e  1
rappresentante del Dipartimento delle politiche competitive del mondo
rurale e  della  qualita',  e  da  altrettanti  rappresentanti  delle
regioni  e  province  autonome,  designati   dalla   Conferenza   dei
presidenti delle regioni e delle  province  autonome.  Il  gruppo  e'
presieduto dal Direttore generale della Direzione generale competente
del  Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della   tutela   della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. 
  2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 alle autorita' di  controllo
pubbliche designate e agli  organismi  di  controllo  privati  devono
preventivamente prevedere la valutazione della conformita' alla norma
europea EN 45011. 
  3. A decorrere dal  1°  maggio  2010  gli  organismi  di  controllo
privati di cui al comma 2 devono  essere  accreditati  alla  predetta
norma europea EN 45011. 
  4. Le autorizzazioni di cui al comma 1  possono  essere  sospese  o
revocate in caso di: 
    a) perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 3; 
    b) violazione della normativa comunitaria in materia; 
    c) mancato rispetto delle disposizioni impartite con  il  decreto
di autorizzazione. 
  5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione  puo'  riguardare
anche una singola produzione riconosciuta. 
  6. Le strutture che  intendano  proporsi  per  il  controllo  delle
denominazioni   di   origine   o   delle   indicazioni    geografiche
riconosciute, devono presentare apposita richiesta al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  7. E'  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali un elenco delle  strutture  di  controllo  che
soddisfino i requisiti di cui ai commi  2  e  3,  denominato  «Elenco
delle strutture di controllo per le denominazioni di origine protetta
(DOP)  e  le  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  del  settore
vitivinicolo». 
  8. La scelta della struttura di controllo e' effettuata, tra quelle
iscritte all'elenco di cui al comma 7,  dai  soggetti  proponenti  le
registrazioni, contestualmente  alla  presentazione  dell'istanza  di
riconoscimento della  denominazione  di  origine  o  dell'indicazione
geografica e, per le denominazioni o indicazioni  gia'  riconosciute,
dai consorzi di  tutela  incaricati  dal  Ministero.  In  assenza  di
consorzi la scelta e' effettuata dai produttori, singoli o  associati
che  rappresentino  almeno  il  51   per   cento   della   produzione
controllata. 
  9. In assenza della scelta di cui al  comma  8,  le  regioni  e  le
province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni,
segnalano al Ministero le strutture di controllo  individuandole  tra
quelle iscritte nell'elenco di cui al comma 7. 
  10. Le strutture di controllo possono svolgere  la  loro  attivita'
per  una  o  piu'  produzioni  riconosciute  ai  sensi   del   citato
regolamento (CE) n. 1234/2007 o della previgente normativa nazionale.
Ogni produzione riconosciuta e' soggetta al  controllo  di  una  sola
struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per  la
specifica DO o IG puo'  avvalersi,  tramite  apposita  convenzione  e
sotto la propria responsabilita', delle strutture e del personale  di
altro soggetto iscritto all'elenco di cui  al  comma  7,  purche'  le
relative attivita' risultino dallo specifico piano di controllo. 
  11. Al  fine  dell'emanazione  del  decreto  di  autorizzazione  al
controllo di ogni singola denominazione, le strutture di cui al comma
10 trasmettono al Ministero: 
    a) il piano di controllo; 
    b) il tariffario; 
    c) l'elenco degli ispettori dedicati al controllo della specifica
DO o IG con i relativi curricula; 
    d) l'elenco dei membri  del  comitato  di  certificazione  con  i
relativi curricula. 
  12. Al fine della rivendicazione, delle produzioni  vitivinicole  a
denominazione  di  origine  protetta  e  ad  indicazione   geografica
protetta, tutti i soggetti  partecipanti  alla  filiera  di  ciascuna
produzione tutelata, ad eccezione di  quelli  gia'  dichiarati  nello
schedario viticolo  di  cui  all'articolo  12,  dovranno  notificarsi
all'autorita' pubblica designata o all'organismo di controllo privato
autorizzato, sottoponendosi volontariamente al sistema di  controllo.
La struttura di controllo terra'  un  apposito  elenco  dei  soggetti
iscritti. Tale elenco deve essere consultabile, tramite il SIAN. 
  13. La  vigilanza  sulle  strutture  di  controllo  autorizzate  e'
esercitata dal Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela
della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e, in
maniera  coordinata,  dalle  regioni  e  province  autonome  per   le
denominazioni di origine  o  indicazioni  geografiche  ricadenti  nel
territorio di propria competenza. 
  14. La gestione delle richieste, all'Istituto Poligrafico  e  Zecca
dello Stato S.p.A., dei contrassegni di cui all'articolo  19  per  le
produzioni DOCG e DOC e' attribuita al Dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari. 
  15. Gli enti competenti alla tenuta ed alla gestione dei dati o  di
altra documentazione utile ai fini  dell'applicazione  dell'attivita'
di controllo, ivi  comprese  le  iscrizioni  allo  schedario  per  le
relative DO o IG,  sono  tenuti  a  mettere  a  disposizione  i  dati
medesimi delle strutture di controllo autorizzate, a titolo gratuito,
in formato elettronico. 
  16. Le strutture di controllo autorizzate sono tenute  ad  inserire
nel SIAN  con  cadenza  mensile  i  dati  relativi  all'attivita'  di
controllo della specifica DO o IG, che  sono  resi  disponibili,  per
quanto di competenza, alle regioni o province  autonome,  agli  altri
enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione, al controllo ed
alla vigilanza delle rispettive DO o  IG,  agli  organi  dello  Stato
preposti ai controlli, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti  ai
sensi dell'articolo 17. 
  17. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sono determinate le modalita' di presentazione delle richieste e  dei
criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al  comma  1,  la
gestione del flusso delle informazioni e l'eventuale  modifica  delle
modalita' applicative di cui al comma 10, nonche' gli schemi tipo dei
piani di controllo prevedendo azioni adeguate  e  proporzionate  alla
classificazione qualitativa dei vini, di cui all'articolo 3. 
  18. Per quanto di competenza della pubblica amministrazione per  lo
svolgimento  delle  attivita'  previste  dal  presente  articolo,  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per i riferimenti del regolamento (CE)  n.  1234/2007
          si vedano le note alle premesse.