Art. 13 Controlli e vigilanza 1. In attuazione di quanto previsto agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attivita' di controllo di cui ai citati articoli 118-sexdecies e 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e' svolta da autorita' di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, sentito il gruppo tecnico di valutazione costituito pariteticamente da 4 rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui 3 del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e 1 rappresentante del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita', e da altrettanti rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il gruppo e' presieduto dal Direttore generale della Direzione generale competente del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 alle autorita' di controllo pubbliche designate e agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere la valutazione della conformita' alla norma europea EN 45011. 3. A decorrere dal 1° maggio 2010 gli organismi di controllo privati di cui al comma 2 devono essere accreditati alla predetta norma europea EN 45011. 4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere sospese o revocate in caso di: a) perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 3; b) violazione della normativa comunitaria in materia; c) mancato rispetto delle disposizioni impartite con il decreto di autorizzazione. 5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione puo' riguardare anche una singola produzione riconosciuta. 6. Le strutture che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche riconosciute, devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 7. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un elenco delle strutture di controllo che soddisfino i requisiti di cui ai commi 2 e 3, denominato «Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo». 8. La scelta della struttura di controllo e' effettuata, tra quelle iscritte all'elenco di cui al comma 7, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e, per le denominazioni o indicazioni gia' riconosciute, dai consorzi di tutela incaricati dal Ministero. In assenza di consorzi la scelta e' effettuata dai produttori, singoli o associati che rappresentino almeno il 51 per cento della produzione controllata. 9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, segnalano al Ministero le strutture di controllo individuandole tra quelle iscritte nell'elenco di cui al comma 7. 10. Le strutture di controllo possono svolgere la loro attivita' per una o piu' produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 o della previgente normativa nazionale. Ogni produzione riconosciuta e' soggetta al controllo di una sola struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DO o IG puo' avvalersi, tramite apposita convenzione e sotto la propria responsabilita', delle strutture e del personale di altro soggetto iscritto all'elenco di cui al comma 7, purche' le relative attivita' risultino dallo specifico piano di controllo. 11. Al fine dell'emanazione del decreto di autorizzazione al controllo di ogni singola denominazione, le strutture di cui al comma 10 trasmettono al Ministero: a) il piano di controllo; b) il tariffario; c) l'elenco degli ispettori dedicati al controllo della specifica DO o IG con i relativi curricula; d) l'elenco dei membri del comitato di certificazione con i relativi curricula. 12. Al fine della rivendicazione, delle produzioni vitivinicole a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta, tutti i soggetti partecipanti alla filiera di ciascuna produzione tutelata, ad eccezione di quelli gia' dichiarati nello schedario viticolo di cui all'articolo 12, dovranno notificarsi all'autorita' pubblica designata o all'organismo di controllo privato autorizzato, sottoponendosi volontariamente al sistema di controllo. La struttura di controllo terra' un apposito elenco dei soggetti iscritti. Tale elenco deve essere consultabile, tramite il SIAN. 13. La vigilanza sulle strutture di controllo autorizzate e' esercitata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e, in maniera coordinata, dalle regioni e province autonome per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel territorio di propria competenza. 14. La gestione delle richieste, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., dei contrassegni di cui all'articolo 19 per le produzioni DOCG e DOC e' attribuita al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. 15. Gli enti competenti alla tenuta ed alla gestione dei dati o di altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo, ivi comprese le iscrizioni allo schedario per le relative DO o IG, sono tenuti a mettere a disposizione i dati medesimi delle strutture di controllo autorizzate, a titolo gratuito, in formato elettronico. 16. Le strutture di controllo autorizzate sono tenute ad inserire nel SIAN con cadenza mensile i dati relativi all'attivita' di controllo della specifica DO o IG, che sono resi disponibili, per quanto di competenza, alle regioni o province autonome, agli altri enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione, al controllo ed alla vigilanza delle rispettive DO o IG, agli organi dello Stato preposti ai controlli, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 17. 17. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalita' di presentazione delle richieste e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, la gestione del flusso delle informazioni e l'eventuale modifica delle modalita' applicative di cui al comma 10, nonche' gli schemi tipo dei piani di controllo prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla classificazione qualitativa dei vini, di cui all'articolo 3. 18. Per quanto di competenza della pubblica amministrazione per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1234/2007 si vedano le note alle premesse.