Art. 14
Modalita' di rivendicazione delle produzioni, riclassificazione,
declassamenti
1. La rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG
e' effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati,
contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla
dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n.
436/2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello
schedario viticolo. I dati delle dichiarazioni sono rese disponibili,
mediante i servizi del SIAN, alle regioni o province autonome ed agli
altri enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al
controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli organi dello Stato
preposti ai controlli, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai
sensi dell'articolo 17 in riferimento alle singole denominazioni di
competenza.
2. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 3,
sono determinati i criteri per la presentazione della dichiarazione
di cui al comma 1.
3. E' consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di
vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, anche
derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente
diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei
relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale
scelta puo' riguardare, denominazioni di pari o inferiore livello,
ricadenti nella stessa zona di produzione. Qualora dal medesimo
vigneto vengano rivendicate contemporaneamente piu' produzioni a DOCG
e/o DOC e/o IGT, la resa massima di uva e di vino ad ettaro non puo'
comunque superare il limite piu' restrittivo tra quelli stabiliti tra
i differenti disciplinari di produzione.
4. E' consentito per i mosti e per i vini atti a divenire DOCG o
DOC il passaggio dal livello di classificazione piu' elevato a quelli
inferiori. E' inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG ad
un'altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT,
purche':
a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
insistano sulla medesima area viticola;
b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione
prescelta;
c) la resa massima di produzione di quest'ultima sia uguale o
superiore rispetto a quella di provenienza.
5. Chiunque puo' effettuare la riclassificazione di cui al comma 4
del prodotto atto a divenire DO o IG, che deve, per ciascuna partita,
essere annotata obbligatoriamente nei registri e comunicata all'ente
di controllo autorizzato.
6. Il prodotto gia' certificato con la DO o IG deve essere
declassato in caso di perdita dei requisiti chimico fisici e/o
organolettici oppure puo' esserlo per scelta del produttore e/o
detentore. Per tali fini il soggetto interessato deve, per ciascuna
partita, annotare tale operazione nei registri e inviare formale
comunicazione all'organismo di controllo autorizzato indicando la
quantita' di prodotto da declassare e la sua ubicazione con
individuazione del lotto e, in caso di perdita dei requisiti
chimico-fisici e/o organolettici, deve essere inviato al citato
organismo un certificato di analisi chimica e/o organolettica
attestante la presenza di difetti che rendano necessario il
declassamento dell'intera partita. Il prodotto ottenuto dal
declassamento puo' essere commercializzato con altra DO o IG o con
altra categoria di prodotto vitivinicolo, qualora ne abbia le
caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni
applicabili.
7. Il taglio tra due o piu' mosti o vini DOCG o DOC o IGT diversi
comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di
origine per il prodotto ottenuto che puo' tuttavia essere
classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.
8. Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DO o IG
comporta la perdita della certificazione acquisita salvo la
possibilita' di richiedere nuova certificazione per la nuova partita
secondo le procedure di cui all'articolo 15.
9. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di
produzione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 607/2009,
il trasferimento al di fuori della zona di produzione delimitata
delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP comporta
la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o della IGP per
le partite medesime.
10. Le regioni possono ridurre la resa massima di vino
classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di
vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta
dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di
categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di
riduzione. Le regioni possono altresi' consentire ai produttori di
ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con
quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente
in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti.
11. Le regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o stabilizzare
il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da
cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su
proposta ed in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di
tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria,
potranno stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta e
dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione
dei volumi di prodotto disponibili.
12. Una volta espletate tutte le attivita' di controllo,
l'organismo incaricato sulla base del piano dei controlli e delle
disposizioni di cui al presente articolo, rilascia il parere di
conformita' alla ditta richiedente ai fini della successiva
certificazione di idoneita' del vino prodotto.
Note all'art. 14:
- Il regolamento (CE) n. 436/2009 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 maggio 2009, n. L 128.
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 607/2009 si
vedano le note alle premesse.