Art. 14 Modalita' di rivendicazione delle produzioni, riclassificazione, declassamenti 1. La rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG e' effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 436/2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo. I dati delle dichiarazioni sono rese disponibili, mediante i servizi del SIAN, alle regioni o province autonome ed agli altri enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli organi dello Stato preposti ai controlli, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza. 2. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 3, sono determinati i criteri per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1. 3. E' consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale scelta puo' riguardare, denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione. Qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente piu' produzioni a DOCG e/o DOC e/o IGT, la resa massima di uva e di vino ad ettaro non puo' comunque superare il limite piu' restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione. 4. E' consentito per i mosti e per i vini atti a divenire DOCG o DOC il passaggio dal livello di classificazione piu' elevato a quelli inferiori. E' inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG ad un'altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT, purche': a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola; b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta; c) la resa massima di produzione di quest'ultima sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza. 5. Chiunque puo' effettuare la riclassificazione di cui al comma 4 del prodotto atto a divenire DO o IG, che deve, per ciascuna partita, essere annotata obbligatoriamente nei registri e comunicata all'ente di controllo autorizzato. 6. Il prodotto gia' certificato con la DO o IG deve essere declassato in caso di perdita dei requisiti chimico fisici e/o organolettici oppure puo' esserlo per scelta del produttore e/o detentore. Per tali fini il soggetto interessato deve, per ciascuna partita, annotare tale operazione nei registri e inviare formale comunicazione all'organismo di controllo autorizzato indicando la quantita' di prodotto da declassare e la sua ubicazione con individuazione del lotto e, in caso di perdita dei requisiti chimico-fisici e/o organolettici, deve essere inviato al citato organismo un certificato di analisi chimica e/o organolettica attestante la presenza di difetti che rendano necessario il declassamento dell'intera partita. Il prodotto ottenuto dal declassamento puo' essere commercializzato con altra DO o IG o con altra categoria di prodotto vitivinicolo, qualora ne abbia le caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni applicabili. 7. Il taglio tra due o piu' mosti o vini DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto che puo' tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche. 8. Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DO o IG comporta la perdita della certificazione acquisita salvo la possibilita' di richiedere nuova certificazione per la nuova partita secondo le procedure di cui all'articolo 15. 9. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 607/2009, il trasferimento al di fuori della zona di produzione delimitata delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o della IGP per le partite medesime. 10. Le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresi' consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti. 11. Le regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta ed in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, potranno stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili. 12. Una volta espletate tutte le attivita' di controllo, l'organismo incaricato sulla base del piano dei controlli e delle disposizioni di cui al presente articolo, rilascia il parere di conformita' alla ditta richiedente ai fini della successiva certificazione di idoneita' del vino prodotto.
Note all'art. 14: - Il regolamento (CE) n. 436/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2009, n. L 128. - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 607/2009 si vedano le note alle premesse.