Art. 14 
 
 
Modalita'  di  rivendicazione  delle  produzioni,  riclassificazione,
                            declassamenti 
 
   1. La rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG
e'  effettuata  annualmente,  a  cura  dei  produttori   interessati,
contestualmente   alla   dichiarazione   di   vendemmia   e/o    alla
dichiarazione  di  produzione  prevista  dal  regolamento   (CE)   n.
436/2009, mediante i servizi del SIAN,  sulla  base  dei  dati  dello
schedario viticolo. I dati delle dichiarazioni sono rese disponibili,
mediante i servizi del SIAN, alle regioni o province autonome ed agli
altri enti ed organismi autorizzati  preposti  alla  gestione  ed  al
controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli organi  dello  Stato
preposti ai controlli, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti  ai
sensi dell'articolo 17 in riferimento alle singole  denominazioni  di
competenza. 
  2. Con il decreto ministeriale di cui  all'articolo  12,  comma  3,
sono determinati i criteri per la presentazione  della  dichiarazione
di cui al comma 1. 
  3. E' consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di
vini a denominazione di origine e ad  indicazione  geografica,  anche
derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a  cura  dell'avente
diritto  venga  operata  annualmente,  secondo  le  prescrizioni  dei
relativi disciplinari di  produzione,  la  scelta  vendemmiale.  Tale
scelta puo' riguardare, denominazioni di pari  o  inferiore  livello,
ricadenti nella stessa  zona  di  produzione.  Qualora  dal  medesimo
vigneto vengano rivendicate contemporaneamente piu' produzioni a DOCG
e/o DOC e/o IGT, la resa massima di uva e di vino ad ettaro non  puo'
comunque superare il limite piu' restrittivo tra quelli stabiliti tra
i differenti disciplinari di produzione. 
  4. E' consentito per i mosti e per i vini atti a  divenire  DOCG  o
DOC il passaggio dal livello di classificazione piu' elevato a quelli
inferiori. E' inoltre consentito il passaggio  sia  da  una  DOCG  ad
un'altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia  da  IGT  ad  altra  IGT,
purche': 
    a) le denominazioni  di  origine  e  le  indicazioni  geografiche
insistano sulla medesima area viticola; 
    b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la  denominazione
prescelta; 
    c) la resa massima di produzione di  quest'ultima  sia  uguale  o
superiore rispetto a quella di provenienza. 
  5. Chiunque puo' effettuare la riclassificazione di cui al comma  4
del prodotto atto a divenire DO o IG, che deve, per ciascuna partita,
essere annotata obbligatoriamente nei registri e comunicata  all'ente
di controllo autorizzato. 
  6. Il prodotto  gia'  certificato  con  la  DO  o  IG  deve  essere
declassato in caso  di  perdita  dei  requisiti  chimico  fisici  e/o
organolettici oppure puo'  esserlo  per  scelta  del  produttore  e/o
detentore. Per tali fini il soggetto interessato deve,  per  ciascuna
partita, annotare tale operazione  nei  registri  e  inviare  formale
comunicazione all'organismo di  controllo  autorizzato  indicando  la
quantita'  di  prodotto  da  declassare  e  la  sua  ubicazione   con
individuazione  del  lotto  e,  in  caso  di  perdita  dei  requisiti
chimico-fisici e/o  organolettici,  deve  essere  inviato  al  citato
organismo  un  certificato  di  analisi  chimica  e/o   organolettica
attestante  la  presenza  di  difetti  che  rendano   necessario   il
declassamento  dell'intera  partita.   Il   prodotto   ottenuto   dal
declassamento puo' essere commercializzato con altra DO o  IG  o  con
altra  categoria  di  prodotto  vitivinicolo,  qualora  ne  abbia  le
caratteristiche  e  siano   rispettate   le   relative   disposizioni
applicabili. 
  7. Il taglio tra due o piu' mosti o vini DOCG o DOC o  IGT  diversi
comporta la  perdita  del  diritto  all'uso  della  denominazione  di
origine  per  il  prodotto  ottenuto   che   puo'   tuttavia   essere
classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche. 
  8. Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DO o IG
comporta  la  perdita  della  certificazione   acquisita   salvo   la
possibilita' di richiedere nuova certificazione per la nuova  partita
secondo le procedure di cui all'articolo 15. 
  9. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari  di
produzione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 607/2009,
il trasferimento al di fuori  della  zona  di  produzione  delimitata
delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o  IGP  comporta
la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o della IGP  per
le partite medesime. 
  10.  Le  regioni  possono  ridurre  la   resa   massima   di   vino
classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di
vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato,  su  proposta
dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni  professionali  di
categoria  e  stabilire  la  destinazione  del  prodotto  oggetto  di
riduzione. Le regioni possono altresi' consentire  ai  produttori  di
ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile  anche  con
quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia  giacente
in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti. 
  11. Le regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o  stabilizzare
il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve,  i  mosti  da
cui  sono  ottenuti,  e  per  superare  squilibri  congiunturali,  su
proposta ed in attuazione delle decisioni adottate  dai  consorzi  di
tutela  e  sentite  le  organizzazioni  professionali  di  categoria,
potranno stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta e
dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la  gestione
dei volumi di prodotto disponibili. 
  12.  Una  volta  espletate  tutte  le   attivita'   di   controllo,
l'organismo incaricato sulla base del piano  dei  controlli  e  delle
disposizioni di cui al  presente  articolo,  rilascia  il  parere  di
conformita'  alla  ditta  richiedente  ai   fini   della   successiva
certificazione di idoneita' del vino prodotto. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il regolamento (CE) n. 436/2009 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 27 maggio 2009, n. L 128. 
              - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 607/2009 si
          vedano le note alle premesse.