Art. 15 
 
 
               Analisi chimico-fisica e organolettica 
 
  1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, i  medesimi,
prima di procedere alla loro  designazione  e  presentazione,  devono
essere sottoposti ad  analisi  chimico-fisica  ed  organolettica  che
certifichi  la  corrispondenza  alle  caratteristiche  previste   dai
rispettivi disciplinari. La positiva certificazione e' condizione per
l'utilizzazione della denominazione ed ha validita'  per  centottanta
giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di  tre  anni
per i vini DOC liquorosi. 
  2. L'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini
IGT,  deve  riguardare  almeno  i  valori  degli  elementi  stabiliti
dall'articolo  26  del  regolamento  (CE)  n.   607/2009   e   quelli
caratteristici della DOCG,  DOC  e  IGT  in  questione  indicati  nel
rispettivo disciplinare di produzione. 
  3. L'esame organolettico e' effettuato da apposite  commissioni  di
degustazione, tra cui quelle istituite presso le Camere di commercio,
indicate dalla competente struttura di  controllo,  per  le  relative
DOCG e DOC e riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e  il  sapore
indicati dal rispettivo disciplinare di produzione. 
  4. Presso il comitato di cui  all'articolo  16  sono  istituite  le
commissioni di appello, rispettivamente per l'Italia  settentrionale,
per  l'Italia  centrale  e  per  l'Italia  meridionale  ed   insulare
incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici
effettuati dalle commissioni di cui al comma 3. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  da  emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono stabilite le procedure e le modalita' per: 
    a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici  mediante
controlli sistematici per i vini DOCG e DOC; 
    b) l'espletamento degli  esami  analitici  mediante  controlli  a
campione per i vini IGT; 
    c) per le operazioni di prelievo dei campioni. 
  6. Con il decreto ministeriale di cui al comma 5 sono stabilite  le
modalita' per la determinazione dell'analisi complementare  carbonica
nei  vini  frizzanti  e  spumanti  e  definiti  i  criteri   per   il
riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3  e
la nomina dei loro membri, nonche' per la nomina ed il  funzionamento
delle commissioni di cui al comma 4. 
  7. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione e
delle commissioni di appello sono posti a carico dei soggetti che  ne
richiedono l'operato. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabiliti
l'ammontare degli importi, nonche' le modalita' di pagamento. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per i riferimenti del regolamento (CE) n.  607/2009si
          vedano le note alle premesse.