Art. 15
Analisi chimico-fisica e organolettica
1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, i medesimi,
prima di procedere alla loro designazione e presentazione, devono
essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica che
certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai
rispettivi disciplinari. La positiva certificazione e' condizione per
l'utilizzazione della denominazione ed ha validita' per centottanta
giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni
per i vini DOC liquorosi.
2. L'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini
IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti
dall'articolo 26 del regolamento (CE) n. 607/2009 e quelli
caratteristici della DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel
rispettivo disciplinare di produzione.
3. L'esame organolettico e' effettuato da apposite commissioni di
degustazione, tra cui quelle istituite presso le Camere di commercio,
indicate dalla competente struttura di controllo, per le relative
DOCG e DOC e riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore
indicati dal rispettivo disciplinare di produzione.
4. Presso il comitato di cui all'articolo 16 sono istituite le
commissioni di appello, rispettivamente per l'Italia settentrionale,
per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare
incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici
effettuati dalle commissioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le procedure e le modalita' per:
a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante
controlli sistematici per i vini DOCG e DOC;
b) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a
campione per i vini IGT;
c) per le operazioni di prelievo dei campioni.
6. Con il decreto ministeriale di cui al comma 5 sono stabilite le
modalita' per la determinazione dell'analisi complementare carbonica
nei vini frizzanti e spumanti e definiti i criteri per il
riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3 e
la nomina dei loro membri, nonche' per la nomina ed il funzionamento
delle commissioni di cui al comma 4.
7. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione e
delle commissioni di appello sono posti a carico dei soggetti che ne
richiedono l'operato. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabiliti
l'ammontare degli importi, nonche' le modalita' di pagamento.
Note all'art. 15:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 607/2009si
vedano le note alle premesse.