Art. 15 Analisi chimico-fisica e organolettica 1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, i medesimi, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva certificazione e' condizione per l'utilizzazione della denominazione ed ha validita' per centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi. 2. L'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dall'articolo 26 del regolamento (CE) n. 607/2009 e quelli caratteristici della DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione. 3. L'esame organolettico e' effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso le Camere di commercio, indicate dalla competente struttura di controllo, per le relative DOCG e DOC e riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore indicati dal rispettivo disciplinare di produzione. 4. Presso il comitato di cui all'articolo 16 sono istituite le commissioni di appello, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al comma 3. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure e le modalita' per: a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG e DOC; b) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione per i vini IGT; c) per le operazioni di prelievo dei campioni. 6. Con il decreto ministeriale di cui al comma 5 sono stabilite le modalita' per la determinazione dell'analisi complementare carbonica nei vini frizzanti e spumanti e definiti i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3 e la nomina dei loro membri, nonche' per la nomina ed il funzionamento delle commissioni di cui al comma 4. 7. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione e delle commissioni di appello sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabiliti l'ammontare degli importi, nonche' le modalita' di pagamento.
Note all'art. 15: - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 607/2009si vedano le note alle premesse.