Art. 29 
 
           Disposizioni generali per la gestione ordinaria 
 
1. L'attivita' finanziaria, amministrativa e contabile del Circolo e'
informata  a  criteri  di  efficienza,  efficacia,   economicita'   e
trasparenza. 
2. Il Circolo possiede, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile, nei limiti  delle  proprie
risorse economiche e finanziarie. 
3. La gestione finanziaria, economica e patrimoniale  si  svolge  nel
rispetto del presente capo, nonche'  in  coerenza  col  programma  di
attivita'. 
4. La gestione e' condotta con criteri  di  unitarieta'.  Nell'ambito
della  stessa,  trovano  evidenza  la  gestione  erariale  e   quella
ordinaria, rispettivamente disciplinate dal titolo I del libro III  e
dal presente capo. 
5. Il direttore del Circolo e' il comandante ai  sensi  dell'articolo
780, al quale  sono  attribuiti  i  compiti  e  le  funzioni  di  cui
all'articolo 25, commi 2, 3 e 4. 
6. Il capo del servizio amministrativo coadiuva  il  direttore  nella
realizzazione dei fini istituzionali del Circolo ed esplica i compiti
e le funzioni di cui all'articolo 26.