Art. 29 Disposizioni generali per la gestione ordinaria 1. L'attivita' finanziaria, amministrativa e contabile del Circolo e' informata a criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza. 2. Il Circolo possiede, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, nei limiti delle proprie risorse economiche e finanziarie. 3. La gestione finanziaria, economica e patrimoniale si svolge nel rispetto del presente capo, nonche' in coerenza col programma di attivita'. 4. La gestione e' condotta con criteri di unitarieta'. Nell'ambito della stessa, trovano evidenza la gestione erariale e quella ordinaria, rispettivamente disciplinate dal titolo I del libro III e dal presente capo. 5. Il direttore del Circolo e' il comandante ai sensi dell'articolo 780, al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 25, commi 2, 3 e 4. 6. Il capo del servizio amministrativo coadiuva il direttore nella realizzazione dei fini istituzionali del Circolo ed esplica i compiti e le funzioni di cui all'articolo 26.