Art. 30 Principi informatori per la gestione ordinaria e la formazione del bilancio di previsione 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo. 2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione. 3. Tutte le entrate e tutte le uscite sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza possibilita' di compensazione. 4. Il bilancio di previsione e' formulato in termini di competenza e di cassa e l'unita' elementare e' rappresentata dal capitolo, la cui denominazione e' definita dal capo del servizio amministrativo, in sede di predisposizione del medesimo bilancio di previsione, in base all'oggetto della spesa. 5. Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente, definiti al momento della redazione del documento previsionale. 6. Per ogni capitolo, il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonche' l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui. 7. Si considerano incassate le somme versate al cassiere e pagate quelle erogate dallo stesso. 8. Nel bilancio di previsione e' iscritto come posta a se' stante, rispettivamente dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 9. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio, previo accertamento della loro attendibilita', mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacita' operative del Circolo. 10. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, il quale puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'. 11. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio. Quelle svolte per conto del Ministero della difesa o di altri organismi pubblici o privati ed autorizzate sono evidenziate nel bilancio ai sensi dell'articolo 29, comma 4 e delle stesse deve essere data completa informazione in apposito allegato al bilancio stesso. 12. Il Circolo iscrive nel bilancio preventivo, quale entrata a titolo di assegnazione, lo stesso importo accertato per l'esercizio in corso qualora l'ammontare non sia stato ancora stabilito.