Art. 31 
 
                       Bilancio di previsione 
 
1. Il bilancio di  previsione,  predisposto  dal  capo  del  servizio
amministrativo,  d'intesa  con  il  direttore,  e'   deliberato   dal
Consiglio di amministrazione  non  oltre  il  30  novembre  dell'anno
precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce ed e' approvato
dal Segretario generale della  difesa,  ai  sensi  dell'articolo  25,
comma 4. 
2. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti: 
a) il preventivo finanziario; 
b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria. 
3. Costituiscono allegati al bilancio di previsione: 
a) la relazione programmatica; 
b) il bilancio pluriennale; 
c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione. 
4. Il bilancio di previsione annuale ha  carattere  autorizzatorio  e
costituisce limite non superabile per gli impegni di spesa. 
5. Il bilancio pluriennale e' redatto solo in termini di  competenza,
per un periodo non inferiore al triennio, in relazione  al  programma
delle attivita'. 
6. Il bilancio pluriennale, di cui al comma 3, lettera  b),  allegato
al bilancio di previsione annuale  del  Circolo,  non  ha  valore  di
autorizzazione di spesa. 
7. Annualmente, in occasione  della  presentazione  del  bilancio  di
previsione,  sono  apportate  le  eventuali  rettifiche  al  bilancio
pluriennale che non costituisce oggetto di approvazione. Le eventuali
variazioni  apportate  al  bilancio  pluriennale   dai   bilanci   di
previsione successivi sono motivate in sede di approvazione annuale. 
8. Le entrate  del  bilancio  di  previsione  sono  classificate  nei
seguenti titoli: 
a) Titolo I - Entrate correnti; 
b) Titolo II - Entrate diverse ed eventuali; 
c) Titolo III - Entrate in conto capitale; 
d) Titolo IV - Entrate per partite di giro. 
9. Le uscite sono ripartite nei seguenti titoli: 
a) Titolo I - Uscite correnti; 
b) Titolo II - Uscite in conto capitale; 
c) Titolo III - Uscite per partite di giro. 
10. Nell'ambito  di  ciascun  titolo,  le  entrate  e  le  uscite  si
ripartiscono in categorie, secondo la loro  natura  economica,  e  in
capitoli, secondo il rispettivo oggetto. L'oggetto  dei  capitoli  e'
definito dal capo del servizio amministrativo, ai sensi dell'articolo
30, comma 4, secondo criteri di omogeneita' e chiarezza. 
11. Ai soli fini comparativi, il bilancio di previsione riporta anche
i dati previsionali assestati dell'anno precedente. 
12. Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che  l'ente
effettua  in  qualita'  di  sostituto  d'imposta,  di  sostituto   di
dichiarazione, ovvero per conto di terzi, che costituiscono al  tempo
stesso un debito e un credito  per  l'ente,  nonche'  le  somme  rese
disponibili al cassiere per le spese di modesta entita'. 
13. Il bilancio di previsione, di cui al comma 2, si conclude con  un
quadro generale riassuntivo, in cui sono riassunte le  previsioni  di
competenza e di cassa.