Art. 32 
 
           Risultato di amministrazione e fondo di riserva 
 
1. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del
risultato di amministrazione presunto al 31  dicembre  dell'esercizio
precedente a quello cui il bilancio si riferisce. 
2. La tabella di cui al comma 1 fornisce adeguata  dimostrazione  del
processo di stima e indica gli  eventuali  vincoli  che  gravano  sul
relativo importo. 
3. Del presunto avanzo di amministrazione  si  puo'  disporre  se  e'
dimostrata l'effettiva esistenza  e  nella  misura  in  cui  l'avanzo
stesso risulti realizzato. 
4.   Del   presunto   disavanzo   di   amministrazione   va    tenuto
obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del  bilancio  di
previsione al fine  del  relativo  assorbimento  e  il  Consiglio  di
amministrazione  nella  relativa  deliberazione  illustra  i  criteri
adottati per pervenire a tale assorbimento. 
5. Nel caso di  risultato  di  amministrazione  peggiore  rispetto  a
quello stimato nella tabella di cui al comma 1, accertato in sede  di
consuntivo, il direttore ne informa, con sollecitudine, il  Consiglio
di amministrazione, adottando  i  necessari  provvedimenti  volti  ad
eliminare tale scostamento. 
6. Nel bilancio di previsione, di competenza e di cassa, e' iscritto,
previa deliberazione del Consiglio di amministrazione,  un  fondo  di
riserva per le spese impreviste, nonche' per le  maggiori  spese  che
potranno verificarsi  durante  l'esercizio,  il  cui  ammontare  deve
essere compreso tra l'uno e il tre per cento del totale delle  uscite
correnti. 
7. I prelievi dal fondo di  cui  al  comma  6,  sono  effettuati  con
apposito provvedimento  del  direttore,  su  proposta  del  capo  del
servizio  amministrativo,  previa  deliberazione  del  Consiglio   di
amministrazione, fino  al  30  novembre  di  ciascun  anno.  Su  tale
capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.