Art. 33 
 
       Variazioni e storni al bilancio. Esercizio provvisorio 
 
1. Le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di  cassa,
comprese  quelle  per  l'utilizzo  dell'avanzo  di   amministrazione,
possono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione  entro  il
mese di novembre. I  relativi  provvedimenti  si  concludono  con  un
sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte. 
2. Le variazioni per nuove o maggiori spese sono consentite  soltanto
in presenza della necessaria copertura finanziaria. 
3. Il direttore, su proposta del capo  del  servizio  amministrativo,
con  apposito  provvedimento  puo'  disporre  l'utilizzazione   delle
risorse finanziarie accantonate nell'avanzo  di  amministrazione  per
specifiche finalita'. 
4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra la
gestione dei residui e quella di competenza, o viceversa. 
5. Durante  l'ultimo  mese  dell'esercizio  finanziario  non  possono
essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio,  salvo  casi
eccezionali da motivare. 
6. Nel caso in cui l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  non
intervenga prima  dell'inizio  dell'esercizio  a  cui  lo  stesso  si
riferisce, il Consiglio di amministrazione puo' autorizzare, per  non
oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio, limitatamente, per  ogni
mese, a un dodicesimo  della  spesa  prevista  da  ciascun  capitolo,
ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si  tratti  di
spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi. 
7. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione
formalmente predisposto, e' consentita la  gestione  provvisoria.  In
tal caso, si applica la disciplina di cui al comma 6, commisurando  i
dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.