Art. 33 Variazioni e storni al bilancio. Esercizio provvisorio 1. Le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, possono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione entro il mese di novembre. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte. 2. Le variazioni per nuove o maggiori spese sono consentite soltanto in presenza della necessaria copertura finanziaria. 3. Il direttore, su proposta del capo del servizio amministrativo, con apposito provvedimento puo' disporre l'utilizzazione delle risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalita'. 4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra la gestione dei residui e quella di competenza, o viceversa. 5. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare. 6. Nel caso in cui l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio a cui lo stesso si riferisce, il Consiglio di amministrazione puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio, limitatamente, per ogni mese, a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi. 7. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente predisposto, e' consentita la gestione provvisoria. In tal caso, si applica la disciplina di cui al comma 6, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.