Art. 34 Gestione delle entrate 1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento. 2. Il capo del servizio amministrativo cura che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano tempestivi e per l'intero importo. 3. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il capo della gestione finanziaria, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza. 4. L'accertamento presuppone: a) la fondatezza del credito, ossia la sussistenza di obbligazioni giuridiche a carico di terzi verso l'ente; b) la certezza del credito, ossia la verifica che lo stesso non sia soggetto ad oneri o condizioni; c) la competenza finanziaria ed economica a favore dell'esercizio considerato. 5. L'accertamento delle entrate avviene: a) per le entrate provenienti da trasferimenti, sulla base delle leggi che li regolano o di altri atti aventi identico valore; b) per le entrate proprie, a seguito di acquisizione diretta o sulla base di apposita documentazione; c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. 6. La riscossione consiste nell'introito in cassa delle somme dovute al Circolo ed e' disposta a mezzo di ordine di incasso, diretto all'istituto affidatario del servizio di cassa o a altri eventuali incaricati della riscossione di somme dovute all'ente, ai sensi dell'articolo 41. 7. L'ordinativo d'incasso, sottoscritto dal capo del servizio amministrativo e dal cassiere o da un suo sostituto, riporta: a) l'indicazione del debitore; b) l'ammontare della somma da riscuotere; c) la causale; d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme; e) l'indicazione del capitolo di bilancio cui e' riferita l'entrata distintamente per residui o competenza; f) la codifica; g) il numero progressivo; h) l'esercizio finanziario e la data di emissione. 8. L'istituto deve accettare, senza pregiudizio per i diritti del Circolo, la riscossione di ogni somma, versata a suo favore, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi l'istituto da' immediata comunicazione al Circolo dell'avvenuto incasso, richiedendone la regolarizzazione. 9. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui. 10. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto al Circolo per la riscossione in conto residui. 11. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi da iscrivere in un apposito registro e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. 12. Le entrate aventi destinazione vincolata per legge, se non utilizzate nell'esercizio, confluiscono nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione ai fini dell'utilizzazione negli esercizi successivi. 13. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse del Circolo. 14. Gli incaricati della riscossione versano all'istituto le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e dagli accordi convenzionali.