Art. 35 
 
                        Gestione delle uscite 
 
1. La gestione delle uscite si attua attraverso le fasi dell'impegno,
della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. 
2. L'impegno di spesa consiste  nell'autorizzazione  a  impiegare  le
risorse finanziarie disponibili con cui, a  seguito  di  obbligazione
giuridicamente perfezionata, sono determinati la somma da pagare,  il
soggetto creditore e la ragione. 
3. Costituiscono economie le minori  spese  sostenute  rispetto  agli
impegni assunti nel corso dell'esercizio, verificate alla conclusione
della fase della liquidazione. 
4. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa  con
cui, in base ai documenti e ai  titoli  comprovanti  il  diritto  del
creditore, si determina la somma da pagare nei limiti  dell'ammontare
dell'impegno assunto. 
5. La liquidazione compete all'ufficio amministrazione ed e' disposta
sulla base della documentazione necessaria a  comprovare  il  diritto
del creditore, a seguito  del  riscontro  operato  sulla  regolarita'
della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della  stessa
ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni
pattuiti. 
6. Il  pagamento  delle  spese  e'  ordinato  entro  i  limiti  delle
previsioni di cassa, mediante  l'emissione  di  mandati  numerati  in
ordine progressivo e  contrassegnati  da  evidenze  informatiche  del
capitolo, tratti sull'istituto incaricato del servizio di cassa. 
7. I  mandati  di  pagamento  sono  firmati  dal  capo  del  servizio
amministrativo e contengono almeno i seguenti elementi: 
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; 
b) la data di emissione; 
c)  il  capitolo  su  cui  la  spesa  e'  imputata  e   la   relativa
disponibilita', distintamente per competenza o residui; 
d) la codifica; 
e) l'indicazione del creditore e dell'eventuale persona  diversa  dal
creditore tenuta a rilasciare quietanza, nonche', ove  richiesto,  il
codice fiscale o la partita IVA; 
f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, nei casi in cui essa
sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; 
g) la  causale  e  gli  estremi  dell'atto  esecutivo  che  legittima
l'erogazione della spesa; 
h) le eventuali piu' favorevoli modalita' di pagamento  se  richieste
dal creditore; 
i)  l'enunciazione  del   rispetto   degli   eventuali   vincoli   di
destinazione. 
8. L'istituto di cui all'articolo 41 effettua i  pagamenti  derivanti
da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da  delegazioni  di
pagamento e da altri  obblighi  di  legge,  anche  in  assenza  della
preventiva emissione del relativo mandato di pagamento.  Entro  dieci
giorni e comunque non oltre il termine del mese successivo  a  quello
in cui i pagamenti sono stati effettuati dall'istituto, l'ente emette
il relativo mandato di pagamento ai fini della regolarizzazione. 
9. I mandati di pagamento che si  riferiscono  alla  competenza  sono
tenuti distinti da quelli relativi ai residui. 
10. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio
sono restituiti dall'istituto al Circolo per il  pagamento  in  conto
residui. 
11. Le uscite impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate
costituiscono i residui passivi da iscriversi in un apposito registro
e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. 
12. Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda  dei  casi,  di
documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture  e
servizi, dei buoni di carico, quando si tratta  di  magazzino,  della
copia degli atti d'impegno o dell'annotazione degli estremi dell'atto
di impegno, delle note di liquidazione e di ogni altro documento  che
giustifichi la spesa. La documentazione della spesa  e'  allegata  al
mandato di  pagamento  successivamente  alla  sua  estinzione  ed  e'
conservata agli atti per non meno di dieci anni. 
13.  Il  Circolo  puo'  provvedere  ai  pagamenti  mediante   mandati
informatici, da effettuarsi nel rispetto delle  norme  contenute  nel
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile  1994,  n.  367,  e
successive modificazioni. 
14. Il Circolo puo' disporre, su richiesta scritta  del  creditore  e
con spese a suo carico, che i  mandati  di  pagamento  siano  estinti
mediante: 
a) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; 
b) commutazione in vaglia  cambiario  o  in  assegno  circolare,  non
trasferibile, all'ordine del creditore; 
c) accreditamento in conto corrente bancario; 
d) altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali. 
15.  Le  dichiarazioni  di  accreditamento  o  di  commutazione,  che
sostituiscono la quietanza del creditore, sono annotate  sul  mandato
di pagamento recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro
del cassiere. 
16. Il Circolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 53,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, puo' avvalersi delle  procedure  di  pagamento
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro  9
dicembre 1996, n. 701. 
 
 
          Note all'art. 35: 
          - Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  20  aprile
          1994,  n.  367  (Regolamento  recante   semplificazione   e
          accelerazione delle procedure di  spesa  e  contabili),  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 13 giugno 1994, n. 136. 
          - Il testo dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e  53,
          della  legge  28  dicembre  1995,   n.   549   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica),  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del   29
          dicembre 1995, n. 302, e' il seguente: 
          «Art. 1. - 1 - 46 (omissis). 
          47. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione
          di impegni di spesa e' ammessa l'utilizzazione, nell'ambito
          dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da
          parte di dirigenti e funzionari pubblici  per  l'esecuzione
          di spese, anche  all'estero,  rientranti  nella  rispettiva
          competenza,  qualora  non  sia  possibile   o   conveniente
          ricorrere alle ordinarie procedure. 
          48. L'utilizzo della carta di credito e'  altresi'  ammesso
          per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio
          sostenute dal personale, inviato in missione  in  Italia  e
          all'estero. 
          49. E' altresi' consentito alle  pubbliche  amministrazioni
          di dotare gli automezzi  di  servizio  di  sistemi  per  il
          pagamento automatizzato dei pedaggi  autostradali,  con  la
          conseguente  facolta'  per  le  stesse  amministrazioni  di
          stipulare i relativi contratti, nonche' di aprire, anche in
          deroga  alle  vigenti  normative,  conti  correnti  bancari
          destinati all'addebito di detti pedaggi. 
          50. Con regolamento da adottare dal Ministro del tesoro, ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  sono  disciplinate  le
          procedure per la graduale  attuazione  della  modalita'  di
          pagamento  prevista  dai  commi  47,  48  e   49,   e   per
          l'imputazione  della  spesa  ai  pertinenti   capitoli   di
          bilancio, nonche' le procedure per la rendicontazione ed il
          controllo. 
          51. Il regolamento di cui al comma 50 si ispira ai seguenti
          criteri direttivi: 
          a) l'utilizzo della carta di  credito  rientra  nel  potere
          discrezionale  del  dirigente  generale,  il   quale   puo'
          autorizzarne l'uso al restante personale sulla  base  delle
          disposizioni recate  dal  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29 , e successive modificazioni; 
          b) i rapporti con gli istituti  di  credito,  l'Ente  poste
          italiane e gli altri enti emittenti le  carte  di  credito,
          sono disciplinati con apposite  convenzioni  stipulate  dal
          Ministero del tesoro; 
          c) le situazioni debitorie  con  i  soggetti  di  cui  alla
          lettere b) possono  essere  regolate,  ove  occorra,  anche
          mediante procedure in regime di contabilita' speciale. 
          52. Le spese per l'acquisto delle carte di credito e quelle
          accessorie sono imputate ai capitoli per spese di  ufficio,
          nei  casi  previsti  dal  comma  47,  ed  ai  capitoli  per
          missioni, nei casi previsti dal comma 48. 
          53. Le amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e
          successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi
          della procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a  52
          del presente articolo.». 
          - Il decreto del Ministro del tesoro 9  dicembre  1996,  n.
          701 (Regolamento recante norme per la graduale introduzione
          della  carta  di  credito,  quale  sistema  di   pagamento,
          nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in  attuazione
          dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della L. 28
          dicembre  1995,  n.  549),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 15 febbraio 1997, n. 38.