Art. 35 Gestione delle uscite 1. La gestione delle uscite si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. 2. L'impegno di spesa consiste nell'autorizzazione a impiegare le risorse finanziarie disponibili con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, sono determinati la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione. 3. Costituiscono economie le minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti nel corso dell'esercizio, verificate alla conclusione della fase della liquidazione. 4. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti e ai titoli comprovanti il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto. 5. La liquidazione compete all'ufficio amministrazione ed e' disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuiti. 6. Il pagamento delle spese e' ordinato entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo, tratti sull'istituto incaricato del servizio di cassa. 7. I mandati di pagamento sono firmati dal capo del servizio amministrativo e contengono almeno i seguenti elementi: a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; b) la data di emissione; c) il capitolo su cui la spesa e' imputata e la relativa disponibilita', distintamente per competenza o residui; d) la codifica; e) l'indicazione del creditore e dell'eventuale persona diversa dal creditore tenuta a rilasciare quietanza, nonche', ove richiesto, il codice fiscale o la partita IVA; f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa; h) le eventuali piu' favorevoli modalita' di pagamento se richieste dal creditore; i) l'enunciazione del rispetto degli eventuali vincoli di destinazione. 8. L'istituto di cui all'articolo 41 effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro dieci giorni e comunque non oltre il termine del mese successivo a quello in cui i pagamenti sono stati effettuati dall'istituto, l'ente emette il relativo mandato di pagamento ai fini della regolarizzazione. 9. I mandati di pagamento che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui. 10. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto al Circolo per il pagamento in conto residui. 11. Le uscite impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi in un apposito registro e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. 12. Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dei buoni di carico, quando si tratta di magazzino, della copia degli atti d'impegno o dell'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, delle note di liquidazione e di ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa e' allegata al mandato di pagamento successivamente alla sua estinzione ed e' conservata agli atti per non meno di dieci anni. 13. Il Circolo puo' provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni. 14. Il Circolo puo' disporre, su richiesta scritta del creditore e con spese a suo carico, che i mandati di pagamento siano estinti mediante: a) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore; c) accreditamento in conto corrente bancario; d) altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali. 15. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, sono annotate sul mandato di pagamento recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro del cassiere. 16. Il Circolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, puo' avvalersi delle procedure di pagamento previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.
Note all'art. 35: - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1994, n. 136. - Il testo dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1995, n. 302, e' il seguente: «Art. 1. - 1 - 46 (omissis). 47. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa e' ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure. 48. L'utilizzo della carta di credito e' altresi' ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in Italia e all'estero. 49. E' altresi' consentito alle pubbliche amministrazioni di dotare gli automezzi di servizio di sistemi per il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali, con la conseguente facolta' per le stesse amministrazioni di stipulare i relativi contratti, nonche' di aprire, anche in deroga alle vigenti normative, conti correnti bancari destinati all'addebito di detti pedaggi. 50. Con regolamento da adottare dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per la graduale attuazione della modalita' di pagamento prevista dai commi 47, 48 e 49, e per l'imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonche' le procedure per la rendicontazione ed il controllo. 51. Il regolamento di cui al comma 50 si ispira ai seguenti criteri direttivi: a) l'utilizzo della carta di credito rientra nel potere discrezionale del dirigente generale, il quale puo' autorizzarne l'uso al restante personale sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni; b) i rapporti con gli istituti di credito, l'Ente poste italiane e gli altri enti emittenti le carte di credito, sono disciplinati con apposite convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro; c) le situazioni debitorie con i soggetti di cui alla lettere b) possono essere regolate, ove occorra, anche mediante procedure in regime di contabilita' speciale. 52. Le spese per l'acquisto delle carte di credito e quelle accessorie sono imputate ai capitoli per spese di ufficio, nei casi previsti dal comma 47, ed ai capitoli per missioni, nei casi previsti dal comma 48. 53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi della procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52 del presente articolo.». - Il decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701 (Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della L. 28 dicembre 1995, n. 549), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1997, n. 38.