Art. 36 
 
                        Gestione dei residui 
 
1. La gestione della competenza e' separata da quella dei residui. 
2.  I  residui  attivi  e  passivi  sono  riportati  nelle  scritture
contabili distintamente per esercizio di provenienza. 
3. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai
corrispondenti  capitoli  dell'esercizio  successivo,   separatamente
dagli stanziamenti di competenza dello stesso. 
4. Se il capitolo che ha dato origine al residuo e'  stato  eliminato
nel nuovo bilancio, la gestione delle  somme  residue  e'  effettuata
mediante apposito capitolo aggiunto da istituirsi  con  provvedimento
da adottarsi con  le  procedure  previste  per  la  formazione  e  le
variazioni di bilancio. 
5. Sono mantenute tra i residui attivi dell'esercizio  esclusivamente
le entrate accertate, per le quali esista  un  titolo  giuridico  che
costituisca l'ente quale creditore della correlativa entrata. 
6. Non e' consentita l'iscrizione nel  conto  residui  di  somme  non
impegnate ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3.